Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
Oggetto: Struttura RAGIONE_SOCIALE accreditata -Credito prestazioni riabilitative erogate nell’ambito del SSN .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3803/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
–RAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO,
C.C. 28.05.2024
r.g.n. 3803/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL);
-controRAGIONE_SOCIALE – avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1401/2022 pubblicata il 13/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dalla Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con atto di citazione, l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2012, emesso dallo stesso Tribunale in favore della RAGIONE_SOCIALE con cui quest’ultima le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.916.780,01, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, quale importo dovutole a titolo di differenze per prestazioni sanitarie di ricovero erogate nell’anno 1995 . Costituitasi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto dell’opposizione.
1.1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1168/2020 accoglieva l’opposizione, osservando che l’ingiunzione monitoria si basava su un presupposto erroneo: l’efficacia ultra partes del giudicato di annullamento delle delibere regionali del 1995 con cui la Giunta calabrese aveva determinato le tariffe ai contratti conclusi tra i soggetti del SSR ed i privati accreditati per lo svolgimento di tali prestazioni e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALE; si è costituita la l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame.
2.1. La Corte d ‘a ppello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1401/2022 ha respinto il gravame e ha confermato la sentenza di prime cure con diversa motivazione, condannando la RAGIONE_SOCIALE appellante alla refusione delle spese di lite del grado in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE appellata.
C.C. 28.05.2024
r.g.n. 3803/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parte RAGIONE_SOCIALE e la parte controRAGIONE_SOCIALE hanno depositato rispettive e distinte memorie.
Ragioni della decisione
1. La RAGIONE_SOCIALE lamenta con l’unico motivo di ricorso la ‘ Violazione e falsa applicazione della l. n. 724 del 1994, art. 6 comma 6, d. lgs. n. 502/1992, art.8, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. ‘ ; in particolare, censura la sentenza d ‘ appello la quale, muovendo dall’erroneo convincimento che la RAGIONE_SOCIALE avesse erogato prestazioni sanitarie per conto del RAGIONE_SOCIALE nell’anno 1995 in difetto di contratto , ha statuito che non avesse diritto a pretendere alcuna remunerazione e tanto meno differenze di corrispettivo rispetto agli importi già pagati dall’RAGIONE_SOCIALE applicando tariffe ridotte, poi retroattivamente eliminate; la RAGIONE_SOCIALE sostiene, invece, che la prescrizione della forma scritta per gli atti concernenti obbligazioni della P.A. era stata, nella fattispecie, chiaramente rispettata dal momento che essa era rinvenibile nella convenzione in forza della quale la stessa struttura, già convenzionata con il RAGIONE_SOCIALE, era stata accreditata provvisoriamente con D.G. Regione Calabria n. 2260/1995 e, sulla base di tale convenzione, aveva continuato ad erogare le prestazioni.
Pertanto, la Corte c atanzarese nell’accogliere l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e nel ritenere che l’erogazione delle prestazioni nell’anno 1995 fosse avvenuta in difetto di un accordo scritto , è incorsa in una falsa interpretazione della normativa vigente all’epoca dei fatti di causa, e più precisamente dell’art. 8, comma 7 d.lgs. 502/1992, come modificato dal d. lgs. n. 517/1993, dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 7 e come integrato dall’art. 6, sesto comma, della l. 23 dicembre 1994,
C.C. 28.05.2024
r.g.n. 3803/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
n. 724. Al riguardo, la RAGIONE_SOCIALE ricostruisce il quadro normativo di riferimento al fine di dimostrare che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la normativa ratione temporis applicabile, non distinguendo il regime operante nella fase immediatamente successiva al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, e nello specifico, osserva che: 1) le strutture private, già titolari di convenzione con la Regione, avrebbero potuto essere accreditate provvisoriamente, ove in possesso dei requisiti richiesti e verificati dalla Regione medesima, e autorizzate ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario previa accettazione del sistema (nuovo) della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe; 2) il rapporto tra amministrazione RAGIONE_SOCIALE e struttura privata avrebbe potuto continuare ad essere regolato dalla convenzione originaria, e quindi la tipologia e il volume massimo di prestazioni erogabili sarebbe rimasto quello previsto e valutato al momento del convenzionamento (Consiglio di Stato nn. 3610 e 1434/2011); 3) il requisito della forma scritta imposto dalla legge ai fini della validità dei contratti con la P.RAGIONE_SOCIALE. era, dunque, pienamente rispettato atteso che il rapporto inter partes era regolamentato da una convenzione scritta; 4) le prestazioni erogate dalle strutture accreditate ed autorizzate dalla Regione di cui alla convenzione sarebbero state venivano remunerate sulla base di tariffe; 5) la RAGIONE_SOCIALE ha erogato prestazioni sanitarie nell’anno 1995, non già in difetto di titolo, ma in forza della convenzione già stipulata ex l. n. 833/1978 e tali prestazioni sono state remunerate dall’RAGIONE_SOCIALE con tariffe poi rivelatisi illegittime. Evidenzia, infine, che le deliberazioni di G.R. di determinazione tariffaria n. 691/95 e 168/95 vennero annullate dal TAR Calabria -Sezione distaccata di Reggio Calabria con sentenza n. 149/2002 (all.5 al ricorso e all. 13 al fascicolo di primo grado), a cagione dell’insufficienza e della contraddittorietà delle argomentazioni poste a base della decurtazione tariffaria. La sentenza del TAR Calabria 149/2002, veniva a sua volta impugnata e diveniva giudicato per mancata opposizione al decreto del Consiglio di Stato n. 3822/2006 del 22.06.2006 dichiarativo della
C.C. 28.05.2024
r.g.n. 3803/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE perenzione del ricorso (all. 6 al ricorso per cassazione e allegato 14 al fascicolo del giudizio di primo grado).
1.1. Il motivo non è fondato e non è meritevole di accoglimento.
Giova richiamare l ‘orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato e fatto proprio dalla Corte territoriale nella decisione impugnata (pagg. 10 e 11 in motivazione), secondo cui ‘ l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa’ (Cass. Sez. 3, 05/07/2018 n. 17588, vedi altresì in senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. 3, 11/03/2020 n. 7019 ove è stata esclusa la configurabilità di un accordo per facta concludentia tra struttura accreditata e Regione, v. Cass. Sez. 3, 11/03/2020 n. 7019).
Il giudizio della Corte d ‘a ppello di RAGIONE_SOCIALE, formulato in maniera logica e del tutto aderente alle risultanze documentali, ha accolto, nella specie, l ‘eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE relativa alla mancanza del titolo contrattuale e, di conseguenza, ha escluso l’ erogabilità delle prestazioni pecuniarie pretese (pag. 11 della sentenza impugnata).
Neppure la memoria difensiva della parte odierna RAGIONE_SOCIALE offre elementi per superare la statuizione di appello, stante che non sussistono ragioni per discostarsi dalla richiamata giurisprudenza cui la medesima si è uniformata e che, pertanto, si rivela esente da censure.
C.C. 28.05.2024
r.g.n. 3803/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della RAGIONE_SOCIALE controRAGIONE_SOCIALE, secondo la soccombenza.
P.Q.R.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 13.600,00, di cui euro 13.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della RAGIONE_SOCIALE controRAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte RAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 28