Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31841 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
Oggetto
Obbligazioni -Nascenti dalla legge –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -Prestazioni di RAGIONE_SOCIALE -Tariffario RAGIONE_SOCIALE -Presuposti -Accreditamento -Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26693/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del primo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata:
EMAIL) con domicilio eletto presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE medesima sita in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 320/2020, pubblicata il 17 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di crediti originariamente vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per prestazioni di RAGIONE_SOCIALE post acuzie e RAGIONE_SOCIALE erogate dal 1996 al 1998, convenne in giudizio, nel 2005, detta RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 16.588.124,48, pari alla differenza tra il corrispettivo dovuto secondo la tariffa regionale, e quello dovuto secondo la tariffa RAGIONE_SOCIALE, che sosteneva doversi applicare al posto dell’altra, in conseguenza dell’annullamento da parte del giudice amministrativo del piano RAGIONE_SOCIALE regionale.
Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 4679 del 6 marzo 2012, accolse la domanda limitatamente all’importo di € 124.218,13 , rigettandola per la restante somma di € 16.436.905,85.
Ciò sulla base delle seguenti due rationes decidendi :
la domanda tendente all’applicazione del tariffario RAGIONE_SOCIALE è inammissibile perché preclusa dal giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 5584 del 2001, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3928 del 2003, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso la Delibera di Giunta Regionale n. 971 del 1998, per mancata impugnazione della delibera n. 11310 del 1995, ritenuta presupposta, e qualificata come atto plurimo;
b) manca il presupposto dell’accreditamento, avendo la RAGIONE_SOCIALE conseguito quello provvisorio « soltanto a far data dal 1° gennaio 2001 ».
Con sentenza n. 320/2020, pubblicata il 17 gennaio 2020, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado, solo parzialmente modificandone la motivazione.
Ha infatti ritenuto corretta e, comunque, sufficiente a reggere l’esito decisorio solo la seconda delle suesposte rationes decidendi (mancanza di accreditamento nel periodo in questione) e non anche la prima (giudicato amministrativo preclusivo della invocata applicazione del tariffario RAGIONE_SOCIALE).
A quest’ultimo riguardo ha infatti rilevato che, avendo il Consiglio di Stato stabilito la legittimità, in via definitiva, della delibera n. 1 del 17/11/2005 del Commissario ad acta (con la quale era stato stabilito che, « per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, le prestazioni sanitarie rese nel triennio 1996-1998 devono essere remunerate sulla base delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Sanità 14/12/1994 »), l’RAGIONE_SOCIALE è tenuta ad applicare le tariffe nazionali.
Ha invece, come detto, confermato l’altro autonomo ed esaustivo fondamento motivazionale (mancanza di accreditamento), sul rilievo che « l’Asl è dotata di personalità giuridica pubblica ( ex art. 3 comma 1bis , del d. lgs. n. 502 del 1992) e anche se inserito nel contesto organizzativo dell’amministrazione Regionale non può ritenersi ente meramente strumentale privo di poteri e facoltà e, nel concreto, nell’ambito del territorio di competenza, di applicare la relativa normativa Regionale e, nel caso concreto, il DGR 11310 con il quale è stato negato l’accreditamento provvisorio alla struttura ospedaliera cedente ossia alla RAGIONE_SOCIALE. Di conseguenza poiché per il periodo relativo alle annualità 1996-1998 non sussisteva alcun rapporto, tra la struttura RAGIONE_SOCIALE medesima ed il SSR, da cui prende origine il credito acquistato dall’odierna appellante che non può
invocare – e non ha invocato – in proprio favore l’applicazione del tariffario di cui al rapporto di convenzionamento eventualmente esistente antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo regime basato sull’accreditamento, in assenza dello stesso corretta è la decisione del primo giudice laddove ha accertato la mancanza dell’accreditamento ottenuto solo nel 2001 ».
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione articolando otto motivi, cui resiste l’ RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «vizio di motivazione; travisamento della prova; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: esistenza di atti amministrativi recanti l’accreditamento della struttura RAGIONE_SOCIALE per gli anni oggetto del giudizio».
Rileva che:
─ nel giudizio di primo grado, a fronte dell’eccezione dell’RAGIONE_SOCIALE, formulata nella comparsa di risposta, di mancato possesso dei requisiti, essa aveva segnalato e prodotto, in allegato alle note autorizzate del 28 aprile 2006, due deliberazioni della Regione Lazio (le DD.GG.RR. n. 2609 e 2610 del 6 maggio 1997), con cui l ‘Ente territoriale ─ dato atto che tutte le Case di RAGIONE_SOCIALE ivi elencate già convenzionate avevano presentato nel termine del 15 marzo 1996, fissato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1132/96, domanda di accreditamento e accettazione del sistema tariffario regionale e che le
RAGIONE_SOCIALE, per ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessata all’accreditamento, avevano provveduto, dandone comunicazione alla Regione, alla verifica delle specialità e relativi posti convenzionati al 31/12/92 e vigenti al 31/12/94 ─ aveva accreditato provvisoriamente e fino a revoca tutte le Case di RAGIONE_SOCIALE, ivi elencate tra cui la RAGIONE_SOCIALE»;
─ l’esistenza dell’accreditamento, fondato sulle due delibere, era stata ribadita in grado di appello.
Ciò premesso, lamenta che il dato rappresentato dalle citate delibere è stato del tutto trasRAGIONE_SOCIALEto dalla sentenza impugnata (così come da quella di primo grado).
Osserva inoltre che, data l’esistenza di tali atti, il riferimento da parte di entrambi i giudici di merito alla successiva delibera del 2001 (D.G.R. 27 marzo 2001, n. 434), da essi indicati come prima fonte di accreditamento:
è irrilevante;
è erroneo, perché in nessun luogo la delibera del 2001 si occupa dell’accreditamento, ma prevedendo un incremento della tariffa per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che si fossero adeguate a talune indicazioni, sembra, piuttosto, rivolgersi a strutture che già avevano conseguito quel titolo.
Soggiunge che altresì irrilevante deve considerarsi il riferimento, pure contenuto in sentenza, alla D.G.R. 2 dicembre 1995, n. 11310, come ad un atto che avrebbe negato l’accreditamento provvisorio alla RAGIONE_SOCIALE, dal momento che:
─ tale delibera è stata annullata dal giudice amministrativo con sentenza avente forza di giudicato opponibile anche nel presente giudizio;
─ le delibere del 1997 sono successive;
─ esse sono adottate con la premessa : «vista la propria precedente deliberazione del 29.12.1995 n. 11310 concernente la
definizione delle tariffe e del sistema di remunerazione dell’attività ospedaliera privata e pubblica nel Lazio nonché la fissazione delle tariffe per il 1995», e attribuiscono l’accreditamento «con decorrenza 1.1.1995».
Argomenta in conclusione nel senso che, per le ragioni esposte:
─ «ricorrono tutti gli elementi che … integrano il motivo di impugnazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella forma del vizio di motivazione per travisamento delle prove;
─ il fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, è costituito dall’accreditamento, fondato sulle deliberazioni del 1997;
─ l’omesso esame di tale fatto, documentato nelle delibere depositate, integra una «mancata rilevazione e apprezzamento del dato probatorio»;
─ la mancata considerazione delle due delibere r egionali integra senza dubbio un decisivo travisamento delle prove.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.; travisamento della prova; nullità della sentenza».
Con esso la ricorrente dichiaratamente svolge la medesima censura illustrata nel precedente motivo, diversamente qualificandola come error in procedendo per inosservanza dell’art. 115 cod. proc. civ..
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione dell’art. 2909 cod. civ., e dei principi generali in materia di giudicato. Violazione dei principi in materia di annullamento di atti amministrativi generali » , per avere la Corte d’appello e scluso l’esistenza del titolo (accreditamento) in virtù della D.G.R. 2 dicembre 1995, n. 11310.
Rileva che:
─ benché chiamata dal d.l. 29 aprile 1995, n. 135, art. 9, ad adottare un proprio tariffario, regolante la remunerazione delle prestazioni sanitarie, rese dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accreditate, la Regione Lazio, con la delibera menzionata, vi aveva provveduto per le sole attività di degenza ordinaria e diurna, mentre per le strutture convenzionate quali RAGIONE_SOCIALE, già convenzionate quali RAGIONE_SOCIALE, aveva stabilito che le loro prestazioni continuassero ad essere remunerate secondo le convenzioni in vigore;
─ il mancato accreditamento dipendeva dunque dal fatto che per quelle strutture tale titolo non era richiesto, dal momento che per esse sarebbe proseguito il vecchio regime di convenzionamento;
─ tale delibera venne annullata, con sentenza del T.A.R. Lazio del 7 maggio 1997, n. 708, proprio per questa ragione, ossia per l’illegittima proroga del sistema del convenzionamento, espressamente abrogato da legge statale, e per la conseguente imposizione di un regime di remunerazione abrogato.
Lamenta, dunque, la ricorrente, che la sentenza impugnata omette di considerare detta ultima evenienza, ossia l’annullamento della delibera n. 11310, con sentenza valevole erga omnes e della quale dunque anche la RAGIONE_SOCIALE può valersi, in quanto relativa ad atto a contenuto generale.
Soggiunge che, in ogni caso, l’efficacia di quell’annullamento anche nel presente giudizio discende da altri successivi giudicati esterni, rappresentati dalle sentenze emesse da questa Corte, n. 24039 del 25 novembre 2015 e n. 3200 del 7 febbraio 2017.
Rileva che in tali sentenze, la seconda delle quali intervenuta tra le stesse parti del presente giudizio, la Corte di Cassazione, confermando «la completa invalidità della Delibera GR Lazio» , aveva escluso che essa potesse esser fatta valere al
fine di negare l’accreditamento della struttura RAGIONE_SOCIALE, essendo venuta meno in ogni sua parte, e, dunque, anche in quella in cui escludeva l’accreditamento provvisorio per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che svolgevano attività di RAGIONE_SOCIALE, ed essendo stata anche conseguentemente superata dalla stessa autorità amministrativa (nella veste di Commissario ad acta , pienamente legittimato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 99/2009, che aveva riportato la tariffazione delle prestazioni sanitarie alla misura già stabilita dal Decreto Sanità del 1994).
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «violazione degli art. 1362 e ss., e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti amministrativi», per avere la Corte d’appello escluso l’esistenza del titolo (accreditamento) in virtù della D.G.R. 24 marzo 2001, n. 434.
Sostiene che la lettura dell’atto , posta a fondamento della sentenza impugnata, è esclusa dal suo tenore letterale, dal momento che la delibera: si rivolge a soggetti già accreditati; è volta a regolare «il meccanismo tariffario relativo all’anno in corso …»; non disciplina né attribuisce titolo abilitativo a svolgere le prestazioni, né fissa criteri per l’attribuzione del titolo medesimo. La delibera peraltro ─ soggiunge ─ riguarda anni successivi a quelli oggetto di causa, e non costituisce certo argomento (o prova) che l’accreditamento non fosse esistente negli anni precedenti.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 2909 cod. civ., e dei principi generali in materia di giudicato»
Segnala che l’esistenza dell’accreditamento era stata accertata in altro giudizio tra le medesime parti, definito con sentenza assistita dall’efficacia di giudicato (Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, sent. 5 ottobre 2009, n. 3813) che ─ prodotta nel giudizio di primo grado, al fine di
far valere l’accertamento, sempre con effetto di giudicato, del carattere generale delle delibere tariffarie, e, dunque, l’applicabilità del tariffario RAGIONE_SOCIALE ─ aveva anche riconosciuto l’ accreditamento della struttura RAGIONE_SOCIALE .
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 6, 6° comma, legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dei principi generali in materia di atti normativi».
Sostiene che il diritto della casa di RAGIONE_SOCIALE (e così della cessionaria RAGIONE_SOCIALE) all’applicazione del tariffario RAGIONE_SOCIALE fin dal 1° gennaio 1995, trova comunque fondamento nell’art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quale stabilisce l’automatico «accreditamento» per i «soggetti convenzionati», sottoponendolo ad un unico onere: quello di accettare il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
Afferma che tale presupposto nella specie era sussistente dal momento che la RAGIONE_SOCIALE, già convenzionata con il RAGIONE_SOCIALE ha continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, l’attività per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in tal modo accettando il nuovo sistema basato su tariffe predeterminate.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «violazione degli art. 1362 e ss. e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti amministrativi» per avere la Corte d’appello omesso di considerare che l’esclusione della RAGIONE_SOCIALE dall’accreditamento provvisorio, asseritamente stabilito dalla D.G.R. n. 11310 del 1995, riguardava soltanto le prestazioni di RAGIONE_SOCIALE e non anche quelle di RAGIONE_SOCIALE cui pure era riferita la pretesa creditoria , per l’import o di €. 5.424.283,6 0.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, infine, con
riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.. Travisamento della prova. Nullità della sentenza».
Con esso la ricorrente dichiaratamente svolge la medesima censura illustrata nel precedente motivo, diversamente qualificandola come error in procedendo per inosservanza dell’art. 115 cod. proc. civ..
Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla controricorrente per violazione del dovere di sinteticità degli atti processuali, in ragione della lunghezza del ricorso, il quale invero occupa sessantacinque pagine con l’utilizzo di caratteri e interlinee rispondenti di per sé a canoni standard.
La «chiara e sintetica» esposizione dei motivi è prevista quale requisito di contenuto-forma del ricorso, a pena di inammissibilità, dal nuovo testo dell’art. 366 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. d) , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), non applicabile nella specie ratione temporis (art. 35 d.lgs. cit.).
È bensì vero che, anche con riferimento al testo previgente della disposizione (art. 366 n. 4), che faceva carico al ricorrente di indicare « i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano », nella giurisprudenza di questa Corte è già fermo il principio secondo cui « il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. ».
Si precisa, tuttavia, in relazione allo scopo della norma e non potendosi considerare il requisito di forma fine a sé stesso, che
« l’inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione (solo) quando si risolva in una esposizione osRAGIONE_SOCIALE o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. » (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021).
Una siffatta situazione non può certamente affermarsi nella specie, ove l’esposizione risulta bensì sovrabbondante e, perciò, anche di faticosa lettura, ma tuttavia non impedisce di comprendere con sufficiente chiarezza il contenuto e le ragioni di critica svolte.
Il primo e il secondo motivo di ricorso ─ congiuntamente esaminabili per la dichiarata inerenza alla medesima doglianza, solo diversamente qualificata ─ si espongono a plurimi rilievi di inammissibilità.
10.1. Occorre anzitutto rilevare che la doglianza è, in astratto, per come è illustrata, riconducibile al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e non a quello di travisamento di prova.
Quella del «travisamento della prova» è ipotesi censoria bensì presente nella giurisprudenza civile di questa Corte, che la identifica tuttavia nell’errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum ; denunciabile quale error in procedendo , per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: v., ex aliis , Cass. 12/04/2017, n. 9356 e, da ultimo, Cass. 26/04/2022, n. 12971; 03/05/2022, n. 13918; 06/09/2022, n. 26209; 21/12/2022, n. 37382), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove».
Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si
arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.
È errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova.
Il travisamento concerne il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico o dei segni grafici nella loro materialità, si aprono le diverse opzioni valutative.
Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove ( error in procedendo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e, dunque, sostanzialmente «inventate» dal giudice.
Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio.
Orbene, nella specie un siffatto vizio è, come detto, già in astratto del tutto erroneamente evocato in ricorso.
Per potersi ipotizzare richiede, infatti, necessariamente che sia identificabile in sentenza una qualche considerazione che possa dirsi frutto di un errore di percezione. La supposizione del fatto o della sua inesistenza ─ come è stato detto ─ «non può essere implicita, ma dev’essere espressa », sicché il giudice deve «dichiarare
espressamente che un atto o documento di causa esista o abbia un determinato contenuto».
Nel caso in esame non si rinviene in alcuna parte della sentenza, né è individuata dalla ricorrente, alcuna affermazione di tal genere.
Deve dunque anche escludersi che, sullo scrutinio della censura, possa interferire la questione da ultimo rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con ordinanze interlocutorie della Sezione Lavoro n. 8895 del 29/03/2023, di questa Sezione n. 11111 del 27/04/2023, della Sezione Tributaria n. 15593 del l’ 1/06/2023, in quanto oggetto di contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte, circa l’ammissibilità, nel vigente ordinamento processuale civile, del c.d. vizio di travisamento di prova nei termini sopra indicati.
10.2. È chiaro, piuttosto, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, che la doglianza prospetta un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto in tesi rappresentato dall’intervenuto «accreditamento» della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operato con le delibere in questione, entrambe risalenti al 1997.
Una tale censura è però inammissibile sotto due profili.
10.2.1. Anzitutto e in via assorbente perché, come sottolinea lo stesso ricorrente, in tale vizio sarebbe incorso già il giudice di primo grado.
Esso, pertanto, avrebbe dovuto essere posto ad oggetto di motivo di appello, non essendo consentito alla parte recuperare in cassazione un vizio della sentenza di primo grado non dedotto con l’atto di appello.
Nel caso in esame nessuna indicazione in tal senso è offerta in ricorso, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza imposti a pena di inammissibilità dagli artt. 366 n. 6 cod. proc. civ. e 369 n. 4 cod. proc. civ.. In esso invero si dice soltanto che il riferimento alle delibere del 1997 fu iterato in appello
in comparsa conclusionale (v. ricorso, pagg. 10, in fine).
È appena il caso di rilevare peraltro che, ove un tale motivo fosse stato proposto, il silenzio sul punto serbato nella sentenza impugnata avrebbe dovuto essere censurato per omessa pronuncia e non certo per omesso esame di fatto decisivo.
10.2.2. In secondo luogo, perché, a tutto concedere, la sua deduzione sarebbe comunque preclusa dall’esito che, nella ricostruzione della quaestio facti , e in particolare circa il fatto controverso dell’esistenza o meno dell’accreditamento, risulta pienamente conforme nella due sentenze di merito.
Privo di pregio si appalesa al riguardo il rilievo secondo cui sul punto le motivazioni non sarebbero perfettamente sovrapponibili.
Giova notare anzitutto che tale rilievo è esplicitamente contraddetto a pag. 13 dello stesso ricorso là dove, par. 6.3, da un lato, si rimarca che sul punto la Corte d’appello «apoditticamente» richiama la sentenza del Tribunale (dove l’avverbio usato dovrebbe stare a significare che null’altro si è aggiunto alla motivazione del primo giudice), dall’altro, nello stesso senso, subito dopo si afferma che «la sentenza impugnata (così come quella di primo grado) conferisce esclusivo rilievo ad una deliberazione (la D.G.R. 24 marzo 2001, n. 434), che secondo le tesi dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, avrebbe concesso, a far data dal 2001, l’accreditamento alla casa di RAGIONE_SOCIALE, ricavandone che, nel periodo anteriore, il titolo non sussistesse».
È appena il caso di soggiungere che, rispetto a tale nucleo della motivazione, l’ulteriore riferimento nella sentenza d’appello alla delibera di G.R. n. 11310 del 1995 non può certo rappresentare elemento di novità o di diversificazione nella ricostruzione della quaestio facti , tale da escludere l’operatività della preclusione censoria dettata dall’art. 348 -ter ult. comma, cod. proc. civ., trattandosi di circostanza che non contraddice affatto ma anzi conferma la comune valutazione fattuale secondo cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
negli anni cui è riferita la controversia, non avesse l’accreditamento, ottenuto per la prima volta, in via provvisoria, nel 2001.
11. Il terzo motivo è invece fondato, per le ragioni e nei termini qui appresso esposti.
Come s’è riferito nella parte descrittiva dei «Fatti di causa» , la Corte d’appello ha rilevato che, avendo il Consiglio di Stato stabilito la legittimità, in via definitiva, della delibera n. 1 del 17/11/2005 del Commissario ad acta (con la quale era stato stabilito che, «per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, le prestazioni sanitarie rese nel triennio 1996-1998 devono essere remunerate sulla base delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Sanità 14/12/1994»), l’RAGIONE_SOCIALE è tenuta ad applicare le tariffe nazionali. Per tal motivo ha ritenuto erronea la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima l’applicazione da parte della convenuta delle tariffe dettate dalla Regione con la più volte citata delibera n. 11310 del 1995.
Nondimeno, come detto, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che invece correttamente il Tribunale avesse escluso che la casa di RAGIONE_SOCIALE, dante causa dell’istante, potesse considerarsi struttura accreditata.
Tale convincimento si appalesa tuttavia erroneo, in quanto frutto di una parziale e contraddittoria lettura della delibera commissariale, pure espressamente evocata in sentenza.
Come fondatamente evidenziato in ricorso, invero, e come peraltro affermato nei precedenti pure richiamati dalla ricorrente di Cass. n. 24039 del 2015 e n. 3200 del 2017, il contenuto di quella delibera, di cui la stessa Corte d’appello riconosce l’efficacia erga omnes , anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che, irretrattabilmente, ne ha stabilito la legittimità, è tale per cui non è possibile scinderne il contenuto dispositivo in modo da escluderne l’effetto, in realtà da essa ricavabile, d el riconoscimento di un accreditamento automatico anche in favore della RAGIONE_SOCIALE
NOME.
Come evidenziato in ricorso, con quella determina il Commissario ad acta ha stabilito che «alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorrenti debbano vedersi remunerate la prestazioni sanitarie sulla base del D.M. Sanità 14 dicembre 1994 e del successivo D.M. 30 giugno 1997, sulla base dell’originario rapporto di convenzione e accreditamento, e con espresso richiamo anche al regime concorrenziale garantito dal Mercato Unico Europeo».
In tal modo la delibera, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo , non ha solo stabilito la prevalenza delle tariffe nazionali su quelle regionali, ma ha anche riconosciuto l’esistenza di un titolo legittimante in capo alle strutture ricorrenti nel giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza per la cui attuazione essa provvede (ma per la sua efficacia erga omnes anche di quelle che versano nella medesima situazione), definito con significativa locuzione «di convenzione e accreditamento».
Meritano peraltro di essere richiamate, in quanto pienamente condivise da questo Collegio, le considerazioni in tal senso svolte da Cass. n. 3200 del 2017 in controversia tra le stesse parti con oggetto analogo:
« A parità del contenuto delle prestazioni che le imprese rendono in favore della stessa RAGIONE_SOCIALE non può darsi un diverso corrispettivo economico, pena la discriminazione di alcune di esse rispetto alle altre.
… A seguito di tale interpretazione, chi ritenne di non impugnare la deliberazione (per le più varie ragioni) ovvero trascurò di farlo, in considerazione dei rilevanti valori coinvolti, non può essere pregiudicato da un malinteso carattere plurimo dell’atto generale annullato, che continuerebbe ad essere sostanzialmente valido solo con riferimento ad alcuni e non anche agli altri imprenditori sanitari che ne provocarono l’annullamento, considerato che le ragioni
dell’invalidità di quel piano tariffario derogatorio rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE avevano carattere generale e non erano certo limitate alla posizione di alcuni soltanto dei loro destinatari, secondo un principio non condivisibile di frazionamento della sua efficacia (come ha correttamente rilevato questa Corte, nella richiamata sentenza n. 24039 del 2015 laddove ha posto in luce proprio il carattere indirettamente discriminatorio dell’esclusione dei riflessi di quella caducazione verso gli operatori non impugnanti l’atto generale, in un secondo tempo, caducato dal G.A., così che la sentenza del Consiglio di Stato, n. 99 del 2009, resa in sede di giudizio di ottemperanza, è stata ritenuta vincolante nel giudizio civile conseguente).
Il principio di diritto espresso dalla sentenza di questa stessa sezione, pur se relativa a soggetti che sono parzialmente diversi da quelli oggi in contesa, contribuisce a chiarire la portata antidiscriminatoria solo dell’interpretazione corretta dell’effetto demolitorio dell’atto illegittimo (ossia, della completa invalidità della Delibera di GR Lazio che aveva dettato tariffe in misura inferiore a quelle nazionali) e, conseguentemente, del suo impianto ricostruttivo ripristinatorio, ravvisabile nella determinazione del commissario ad acta nominato a seguito dell’inerzia dell’ente regionale: a) sia in quanto esso trova, come suoi antecedenti logico-giuridici, altre simili o identiche soluzioni delle controversie risoltesi avanti al G.A., che hanno portato ad una revisione del precedente orientamento indirettamente lesivo delle posizioni di alcune imprese; b) sia in quanto la stessa autorità amministrativa (nella veste di Commissario ad acta , pienamente legittimato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 99/2009), si è ad essa adeguata; c) sia in quanto altro precedente tra le stesse parti è stato definito negli stessi termini – accogliendo quella qualificazione giuridica -con una pronuncia della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che le parti invocano come giudicato esterno, specificamente vincolante tra le parti nell’odierna contesa ».
In accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnata va quindi cassata, con assorbimento dei restanti motivi.
La causa va conseguentemente rinviata al giudice a quo , al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il primo e il secondo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa