Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 4869 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4869 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9277-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
N. -1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1472/2021 della CORTE D’APPELI O de L’AQUILA, depositata il 01/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ritenuto in fatto
che la società RAGIONE_SOCIALE (incorporante, per fusione, RAGIONE_SOCIALE, a propria volta cessionaria del credito di mi ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1472/21, del 10 ottobre 2021, della Corte di Appello de che – respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 405/17, del 22 giugno 2017, del Tribunale de L’Aquila – ha rigettato la domanda di pagamento somme, dalla stessa proposta contro la AS1, n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila (d’ora in poi, solo “RAGIONE_SOCIALE“);
che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce che RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, per chiedere il pagamento dei corrispettivi, maturati dalla propria cedente, società RAGIONE_SOCIALE, per prestazioni di assistenza socio-sanitaria espletate, in regime di c.d. -accreditamento provvisorio”, nei confronti di soggetti non completamente autosufficienti, per il periodo da gennaio a dicembre 2010, per un importo di f: 328.816,00;
che il giudice di prime cure rigettava la domanda di pagamento, con decisione poi confermata in appello, sul rilievo dell’assenza di un valido titolo contrattuale, a fondamento della pretesa;
che avverso la sentenza della Corte aquilana ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, sulla base – come detto – di unico motivo;
che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione di legge, per contrasto con l’art. 1360 e ss. cod.
civ., con l’art. 12 delle preleggi, in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e al digs. 19 giugno 1999, n. 299, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale disconosciuto l’esistenza di un valido titolo contrattuale;
che il motivo risulta basato su due argomenti;
che si rileva, innanzitutto, che – essendo stata autorizzata la società mi, dal Comune di Capistrello, all’utilizzo di quaranta posti letto della propria RSA, per assistenza sociosanitaria di tipo alberghiero, ed avendo la struttura geriatrica della RAGIONE_SOCIALE, n. i autorizzato ciascun ricovero – si sarebbe, per ciò solo, determinato, pur in assenza di un contratto, un valido rapporto contrattuale;
che, inoltre, la ricorrente deduce come all’accreditamento provvisorio “ex lege” risultante dal combinato disposto dell’art. 8-ter del citato d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994 – non abbia potuto far seguito, per lungo tempo, quello definitivo e, con esso, la stipulazione del contratto, non avendo né lo Stato, fino al 2001, né successivamente le Regioni (essendo, nel frattempo, la tutela della salute divenuta materia oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale), fissato i criteri per ottenere l’accreditamento definitivo;
che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, FASI, n. 1, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 2029;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato in diritto
che il ricorso va rigettato;
che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del AVV_NOTAIO relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
che il motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte affermato che “l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 11 marzo 2020, n. 7019, Rv. 657155-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2018, n. 17588, Rv. 649553-01), sicché, in difetto non sussiste titolo per ottenere la GLYPH 2 remunerazione di prestazioni erogate;
che, d’altra parte, non pertinenti appaiono i precedenti richiamati dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
che, difatti, il primo degli arresti citati (Cass. Sez. 3, ord. 2 maggio 2022, n. 13737, Rv. 664641-01) concerne il caso della collocazione temporanea di un disabile presso struttura (già) accreditata, sicché non si comprende in che termini possa ritenersi – come afferma l’odierna ricorrente – una “fattispecie simile” a quella presente, in cui rilevano una pluralità prestazioni socio-sanitarie rese da un soggetto in regime di temporaneo accreditamento;
che quanto agli altri due arresti (Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31949, non massimata e Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2017,
28321, Rv. 646650-01), essi neppure chiariscono se, nei casi esaminati, venissero in rilievo prestazioni socio-sanitarie rese da soggetti non accreditati o in regime di accreditamento provvisorio, sicché la rilevanza di tali pronunce attiene ad un tema qui non in discussione, ovvero quello della “inscindibilità”, dalla prestazione sanitaria, dell’intervento “sanitario-socio assistenziale”;
che le spese seg,uono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315 Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, all’Azienda RAGIONE_SOCIALE AvezzanoSulmona-L’Aquila, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in 10.200,00, oltre t’ . 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quale!’, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento) da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 13