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Accreditamento provvisorio: contratto scritto obbligo

Una società di factoring, cessionaria del credito di una struttura sanitaria, ha citato in giudizio un’azienda ospedaliera per ottenere il pagamento di prestazioni erogate in regime di accreditamento provvisorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’accreditamento provvisorio non è sufficiente a creare un’obbligazione di pagamento in capo all’ente pubblico. È sempre necessario un apposito contratto stipulato in forma scritta, a pena di nullità, che definisca limiti e modalità delle prestazioni. La Corte ha ribadito che la forma scritta è un requisito essenziale per la trasparenza e il controllo della spesa pubblica, escludendo la possibilità di accordi basati su comportamenti concludenti.

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Pubblicato il 14 dicembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Accreditamento provvisorio sanitario: senza contratto scritto, nessun pagamento

L’erogazione di servizi sanitari da parte di strutture private per conto del Servizio Sanitario Nazionale è un meccanismo complesso, regolato da norme precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’accreditamento provvisorio da solo non basta a garantire il pagamento delle prestazioni. È indispensabile la stipula di un contratto scritto con l’ente pubblico competente. Questa decisione sottolinea l’importanza della forma scritta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione come garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica.

I fatti di causa

Una società di factoring, in qualità di cessionaria dei crediti di una struttura sanitaria ambulatoriale, ha richiesto a un’azienda ospedaliera il pagamento di fatture per un importo superiore a 500.000 euro. Tali prestazioni erano state fornite dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento provvisorio. Inizialmente, il Tribunale aveva dato ragione alla società, ma la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che, in assenza di un contratto scritto tra la struttura e l’amministrazione, non sussistesse alcun obbligo di pagamento. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

Accreditamento provvisorio e obblighi della P.A.

Il ricorrente sosteneva che l’obbligo di stipulare un contratto scritto, previsto per l’accreditamento definitivo, non dovesse applicarsi alla fase transitoria dell’accreditamento provvisorio. Secondo questa tesi, imporre tale requisito trasformerebbe il rapporto da commutativo a aleatorio, subordinando il diritto al compenso alla mera volontà dell’ente pubblico di predisporre un contratto, con il rischio di interrompere un servizio costituzionalmente garantito.

Tuttavia, la Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che il passaggio dal vecchio regime di convenzionamento al nuovo sistema di accreditamento non ha modificato la natura del rapporto tra P.A. e strutture private, che rimane di tipo concessorio.

Le motivazioni della decisione

La Corte ha spiegato che la sequenza procedurale è inderogabile: prima viene il provvedimento amministrativo di accreditamento (definitivo, transitorio o provvisorio), che riconosce l’idoneità della struttura, e poi segue la stipula di un apposito contratto accessivo. Questo contratto non è una mera formalità, ma l’atto con cui le parti definiscono gli aspetti cruciali del rapporto:

1. Limiti quantitativi: Vengono fissati i tetti massimi di spesa e il volume delle prestazioni erogabili.
2. Tariffe: La struttura accetta le tariffe e le eventuali condizioni di regressione tariffaria.
3. Modalità di pagamento: Vengono stabilite le procedure e i tempi per il saldo dei corrispettivi.

Senza questo contratto scritto, richiesto ad substantiam (cioè a pena di nullità), non sorge alcuna obbligazione a carico delle Regioni e delle ASL. La Corte ha ribadito che questa rigidità formale risponde all’esigenza di “blindare” la spesa pubblica, tutelando le risorse pubbliche da impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e valutazione. Non è ammissibile che un contratto con un ente pubblico si perfezioni verbalmente o tramite “facta concludentia”, ovvero sulla base del semplice comportamento delle parti, come l’erogazione delle prestazioni.

Conclusioni

L’ordinanza in esame conferma con forza un principio cardine del diritto amministrativo: nei contratti con la Pubblica Amministrazione, la forma scritta è un requisito invalicabile, espressione dei principi di trasparenza e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Per le strutture sanitarie, ciò significa che l’accreditamento provvisorio è solo il primo passo per poter operare con il SSN. Per avere diritto al pagamento, è essenziale formalizzare il rapporto attraverso la stipula di un accordo contrattuale specifico con l’ASL territorialmente competente. L’affidamento riposto nell’aver già erogato le prestazioni, anche se parzialmente pagate, non è sufficiente a superare la necessità della forma scritta, che resta l’unico strumento idoneo a far sorgere un valido rapporto obbligatorio.

Una struttura sanitaria con accreditamento provvisorio ha diritto al pagamento delle prestazioni fornite alla ASL anche senza un contratto scritto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accreditamento (sia esso definitivo, transitorio o provvisorio) non è sufficiente. Per far sorgere l’obbligo di pagamento in capo all’ente pubblico, è sempre necessaria la stipulazione di un apposito contratto in forma scritta.

Perché è richiesta la forma scritta per i contratti tra strutture sanitarie e Pubblica Amministrazione?
La forma scritta è richiesta a pena di nullità (ad substantiam) per tutelare le risorse pubbliche, garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e assicurare un controllo preciso sulla spesa sanitaria. Permette di definire chiaramente limiti quantitativi, tariffe e modalità di erogazione, evitando impegni finanziari non programmati.

Il fatto che la ASL abbia parzialmente pagato alcune prestazioni può essere considerato come un’accettazione del rapporto contrattuale?
No. La Corte ha escluso che un contratto con la Pubblica Amministrazione possa formarsi per “facta concludentia” (fatti concludenti), come l’esecuzione delle prestazioni o pagamenti parziali. La mancanza della forma scritta rende il contratto nullo e non può essere sanata da comportamenti successivi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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