Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2023 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE, (p.iva P_IVA) , in persona del legale rappresentante p.t., dott. NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, pec EMAIL fax NUMERO_TELEFONO) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata o al numero di fax NUMERO_TELEFONO ed elettivamente domiciliata presso il loro RAGIONE_SOCIALE) in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, (C.F. e P_IVA) in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. ing NOME COGNOME , dom.to per la carica in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. n. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. n. CODICE_FISCALE) , con i quali elettivamente domicilia presso l’indirizzo PEC: EMAIL, EMAIL . Ai fini delle relative comunicazioni, gli avv.ti COGNOME e COGNOME indicano che le stesse potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: EMAIL pec.EMAIL, EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 1145 depositata il 7 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Dopo che il T ribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE della medesima città avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 43.919,05, per il pagamento della fattura n. 96/A del 21 novembre 2008, relativa a prestazioni di radiologia eseguite dal mese di gennaio a dicembre 1999, la Corte d’appello con la sentenza menzionata in intestazione respingeva l’impugnazione proposta dalla società.
2 .- Per quello che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale osservava che il secondo motivo di gravame non era fondato, poiché, in base agli artt. 8bis , 8quater , 8quinquies del d.lgs. n° 502/1992, ed al d.P.R. 14 gennaio 1997, nessuna prestazione RAGIONE_SOCIALE a carico del servizio pubblico era possibile in mancanza di un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura privata la qualità di soggetto accreditato, nonché di singoli, specifici rapporti contrattuali, peraltro non surrogabili da comportamenti concludenti tra PA e privato.
3 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, che pur nella consapevolezza di precedenti specifici a lei contrari (citati a pagina 3), confida che questa Corte pervenga a conclusioni diverse.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza a amerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Solo la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo ed unico motivo la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle ‘ Disposizioni sulla legge in generale ‘ del cod. civ.; dell’art. 2697, cod. civ., dell’art. 6, sesto comma, della legge n° 724/94, dell’art. 1, commi 237quater e seguenti, della legge della regione Campania n° 4/11, e del decr. reg. n° 19/12.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe applicato un complesso di norme inesistenti al momento (anno 1999) in cui vennero eseguite le prestazioni.
E dato che nel 1999 la RAGIONE_SOCIALE esercitava l’attività in regime transitorio, il titolo per esse consisteva nell’originaria convenzione stipulata ex lege n° 833/1978.
5 .- Il ricorso è inammissibile.
Benché nella sentenza gravata non sia chiarissima l’esposizione del percorso logico seguito dal giudice nell’applicazione delle norme partendo dai fatti di causa (la decisione, infatti, consiste in un assemblato di massime giurisprudenziali e di citazioni normative, avulse da un contesto fattuale), il ricorso soffre di ancor maggiori manchevolezze, essendo contraddistinto da una carente esposizione dei fatti di causa (in violazione dell’art. 366, primo comma, n° 1 cod. proc. civ.) e dalla totale assenza della specifica
indicazione dei documenti, nonché del loro contenuto rilevante ai fini del decidere (in violazione dell’art. 366, primo comma, n° 6 cod. proc. civ.).
In sostanza, anche a tacere del fatto che la ricorrente sembra non distinguere tra accreditamento della struttura privata e singolo contratto tra essa e l’RAGIONE_SOCIALE, il motivo in esame parte dalla premessa che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erogato le sue prestazioni dapprima in regime di convenzione (prevista dalla legge n° 833/1978) e che, per quelle strutture che operavano in tale regime, vi sarebbe stato un accreditamento transitorio ed automatico soggetto a varie proroghe (sino al 31 dicembre 2007), infine conclusosi, per la regione Campania, col procedimento previsto dalla legge regionale n° 44/2011 (art. 1, comma 237quater e ss), attuato dal Decreto del Presidente della regione in funzione di Commissario ad acta n° 19/2012.
La sommaria ricostruzione normativa, sebbene corretta, non coglie minimamente la ratio decidendi evincibile dalla sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale (ancorché, come già detto, facendo esclusivo riferimento a massime giurisprudenziali ed a norme di legge) ha implicitamente ritenuto privo di prova sia l’accreditamento della struttura privata, sia il contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam .
A tale percorso la ricorrente oppone che l’originaria convenzione costituirebbe valido titolo per le prestazioni; che essa ‘ esiste ed è in possesso della RAGIONE_SOCIALE ‘ (ricorso pagina 11), circostanza che sarebbe ammessa, a dire della RAGIONE_SOCIALE, in ogni atto difensivo dell’RAGIONE_SOCIALE (ricorso pagina 12) e ‘ non contestata nei precedenti gradi di giudizio ‘ (pagina 13); per concludere, poi, nel senso che essa ‘ fino all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale ‘ costituirebbe ‘ il titolo negoziale in base al quale RAGIONE_SOCIALE ha reso le prestazioni nell’anno 1999 ‘.
Non è chi non veda che tali censure si pongono in contrasto, a tacer d’altro, con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale anche nella fase di accreditamento transitorio sussiste l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n° 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente (per tutte: Cass., sez. 1, 3 aprile 2024, n° 8753, con menzione di altri precedenti), non sostituibile né da un comportamento concludente (per tutte: Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n° 13886), né dalla mancata contestazione giudiziale ex art. 115 cod. proc. civ. (per tutte: Cass. sez. 1, 17 ottobre 2018, n° 25999).
6 .- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore della resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 43,9 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME