Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25420-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
PERRI CATALDO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 193/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2020 R.G.N. 1025/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Differenze
TFR
R.G.N. 25420/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/03/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del Tribunale di Castrovillari (che aveva rigettato l’originaria domanda), svolta CTU contabile, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME dipendente dal 1973 al 2007 con qualifica di operaio B1S settore elettrico, la somma di € 1.430,78, oltre accessori, a titolo di differenze sul TFR, ricalcolato con inclusione nella base di calcolo dello straordinario espletato fino a maggio 1982, in forza dell’applicazione della normativa previgente di cui all’art. 2120 c.c.
Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la società con 6 motivi, illustrati da memoria; l’ex-dipendente è rimasto intimato; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la società ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c. nella formulazione ante riforma ex legge n. 297 del 1982 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere i giudici di appello affermato che lo straordinario effettuato dall’ex -dipendente non aveva avuto ‘ i caratteri della occasionalità, transitorietà e saltuarietà ‘ .
Con il secondo motivo, deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere i giudici di merito tralasciato di esaminare elementi di fatto i quali, se adeguatamente considerati, avrebbero condotto a concludere che il lavoro straordinario difettasse del requisito di continuità necessario per
la sua inclusione nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e, di conseguenza, nel TFR.
Con il terzo motivo, deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 111, sesto comma, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), per avere i giudici territoriali implicitamente contraddetto la regola di cui alla norma dell’art.115 c.p.c., nel momento in cui hanno sostanzialmente fondato la propria decisione su un fatto non dimostrato in giudizio (ossia il fatto che ‘attività straordinarie’ sarebbero ‘state prestate ogni mese’ ) e per essere la motivazione della sentenza impugnata affetta da manifesta e irriducibile contraddittorietà.
Con il quarto, deduce violazione degli artt. 112, 277, primo comma, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa decisione sull’eccezione (espressamente riproposta in appello) di decadenza dalla domanda giudiziale per intervenuta conciliazione tra le parti (con accordo di esodo sottoscritto in data 30.9.2007)
Con il quinto motivo, deduce violazione degli artt. 112, 277, primo comma, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa decisione sull’eccezione (anch’essa riproposta in appello) di compensazione tra quanto eventualmente liquidato a controparte in accoglimento della sua pretesa e la somma di € 2.000 già corrisposta al lavoratore a titolo di riliquidazione dell’indennità di anzianità per effetto delle previsioni dell’accordo di esod o sottoscritto tra le parti.
Con il sesto motivo, deduce violazione degli artt. 112, 277, primo comma, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per omessa decisione sull’eccezione di prescrizione , pure riproposta in appello.
I primi 3 motivi, da trattare congiuntamente per connessione, riguardando tutti la prova dalla continuità del lavoro straordinario espletato fino al 1982, non sono fondati.
La motivazione sul punto contenuta nella sentenza gravata (p. 3, § III), per quanto sintetica, risulta del tutto logica e coerente; la non occasionalità, transitorietà e saltuarietà della prestazione straordinaria è stata ritenuta provata dalla disamina delle buste paga, probanti sia dal punto di vista quantitativo complessivo dei mesi, sia dal punto di vista qualitativo del numero di ore di straordinario rese per ciascun mese.
Si tratta di motivazione rispondente al cd. minimo costituzionale, richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., alla cui verifica resta circoscritto il corrispondente sindacato di legittimità (Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); riguardante la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, che spetta esclusivamente ai giudici di merito (v. Cass. n. 15568/2020, n. 20814/2018, n. 20553/2021), in quanto il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019); e conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità in materia di computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, anch’essa espressamente richiamata dalla sentenza impugnata ( p. 3, § II).
È altresì infondato il sesto motivo di ricorso.
Questa Corte ha chiarito (Cass n. 21318/2020) che la prescrizione del diritto a ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto e non va confusa col diritto, maturante anche nel corso del rapporto
stesso, ad accertare la quota temporaneamente maturata: l’uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall’accertamento di cui all’art. 2909 c.c.), mentre l’altro ha per oggetto un mero accertamento; la diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi (Cass. n. 8191/2006, n. 21239/2007, n. 9695/2009, n. 3894/2010, n. 16845/2017); poiché nella specie l’azione fatta valere dall’originario ricorrente era quella di condanna al pagamento di somme a titolo di (differenze sul) TFR, il motivo deve essere respinto.
Sono invece fondati, per quanto di ragione, il quarto e quinto motivo di ricorso.
Nel corpo dello stesso (pp. 16-17) è riportato il testo di clausola transattiva, sottoscritta in sede sindacale il 27.8.2007, avente ad oggetto ‘ il calcolo dell’indennità di anzianità al 31 maggio 1982 ‘, con correlativa erogazione di somma anche a tale titolo e sinallagmatica rinuncia; è altresì adeguatamente localizzata l’eccezione a ciò collegata come sollevata nei gradi di merito.
In analoghe fattispecie esaminate da questa Corte (Cass. n. 33702 e 33703/2019) è stato osservato che deve essere esaminato se il lavoratore abbi a operato con la chiara e piena consapevolezza degli specifici diritti che nel verbale di conciliazione si subiettivavano, determinati e comunque oggettivamente determinabili; che è sintomatica la mancata impugnazione nel termine di decadenza previsto dall’art. 2113 c.c.; che a simili volizioni negoziali deve essere riconosciuta natura e portata transattiva-abdicativa.
15. Poiché la Corte di merito non risulta, in effetti, avere esaminato le questioni sottese al quarto motivo del ricorso (e al quinto logicamente subordinato), la sentenza impugnata deve, sotto tale aspetto, essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, per riesaminare la relativa questione (rilevanza preclusiva della domanda del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in fatto, o, eventualmente, in relazione al quantum debeatur ), conformandosi in diritto ai principi di cui alle pronunce di questa Corte n. 33702 e n. 33703/2019, cui in questa sede il Collegio intende dare continuità;
16. Al giudizio di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25 marzo