Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26745 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso R.G. n. 14836/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente e controricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 484/2024, pubblicata l’11/04/2024 notificata il 29/04/2024.
Udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10/07/2025 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 1191/2016 provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE (di
seguito, RAGIONE_SOCIALE) il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) -società che gestiva la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -della somma di € 3.244.605,34, pari all ‘ammontare del credito vantato per i servizi resi in virtù del contratto del 14/10/ 2011, stipulato con la RAGIONE_SOCIALE e la Regione Abruzzo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 528/2022, accoglieva l’opposizione promossa dall’RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendone l’integrale riforma sulla base di plurimi motivi di gravame.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 484/2024, rigettava l’impugnazione, affermando che RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato prestazioni sanitarie superiori al limite contrattuale e che una tale eccedenza non poteva essere in alcun caso corrisposta.
Avverso tale sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, formulando anche due motivi di ricorso incidentale.
La RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato in data 13/06/2025 un’istanza congiunta di sospensione del processo e, in via subordinata, di rinvio dell’adunanza in camera di consiglio, fissata per il giorno 10/07/ 2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transattivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quo non implicava rinuncia all’istanza di rinvio già formulata, al fine di pervenire a un bonario componimento della vertenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366, nonché 1346 c.c. e 1374 c.c., in relazione al contratto concluso il 14/10/2011, nonché illogicità della motivazione e violazione dell’art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall’erronea interpretazione del contratto menzionato.
Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché 3 e 32 Cost., per mancata declaratoria di ufficio della nullità delle clausole interpretate come ponenti un limite invalicabile di spesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non residenti.
Con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., dell’art. 2041 c.c.
Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis , quater , quinquies , sexies d.lgs. n. 502/1991 e dell’art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997, in relazione al motivo di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in relazione all’art. 360, n. 1), c.p.c.
Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo della causa, formulata da entrambe le parti, al fine di consentire il perfezionamento dell’accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell’istanza congiunta depositata il 13/06/ 2025.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME