Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ordinanza
sul ricorso 1667/2019 proposto da:
COGNOME NOMENOME NOME a dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
Condominio INDIRIZZO, NOMEo dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1811/2018 del 20/4/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
In seguito ad un’ordinanza comunale, il Condominio dispone lavori di messa in sicurezza dell’immobile e con delibera dell’11/4/2008, non impugnata, approva e ripartisce le spese straordinarie correlative. Nel 2009 il Condominio ottiene dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME, usufruttuaria di due botteghe (locali n. 78
e n. 79) all’interno dell’edificio condominiale, un decreto ingiuntivo di pagamento di circa € 2.437, relativamente ad una quota di tali oneri condominiali straordinari, sul presupposto che costei sia usufruttuaria di immobili (negozi) del complesso condominiale. In sede di opposizione, l’ingiunta fa valere, tra l’altro: (a) di non essere destinataria dell’obbligo di pagamento in quanto non condomina; (b) che i locali n. 79 e n. 78 sono esclusi dal pagamento degli oneri condominiali; (c) la nullità della delibera per mancata convocazione dei nudi proprietari dei locali menzionati. Il Tribunale rileva che: (a) l’art. 12 del regolamento dispone che anche i comproprietari dei locali menzionati sono coinvolti nelle riparazioni dei muri maestri; (b) la COGNOME è usufruttuaria, anche se solo al 50%, delle botteghe (quindi è condomina) e la condanna al pagamento di una somma minore (circa € 1.218). La Corte di appello conferma e per completezza afferma (p. 5) che si tratta di vizi di annullabilità.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con tre motivi. Resiste il Condominio con controricorso.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 4) denuncia che la Corte di appello ha ritenuto che l’usufruttuaria sia tenuta al pagamento del 50% (corrispondente alla sua quota di usufrutto) delle spese straordinarie in violazione degli artt. 981 (contenuto del diritto di usufrutto), 1004 (spese ordinarie a carico dell’usufruttuario), 1005 (riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario) del codice civile. Si cita un passo della sentenza di primo grado in cui si rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto) perché la qualità di usufruttuario non esclude la qualità di condomino. Si argomenta sulla base della giurisprudenza che titolare della posizione passiva del rapporto è il vero proprietario e non anche chi possa apparire come tale.
Il secondo motivo (p. 9) denuncia il capo di sentenza (p. 5) che ha qualificato i vizi come di annullabilità e non di nullità, così come implicitamente ritenuto dal primo giudice e sul punto si è formato il giudicato interno. Si argomenta che una deliberazione, adottata a maggioranza, di ripartizione degli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria di parti comuni, in deroga ai criteri fissati dalla legge ed in violazione degli artt. 981, 1004, 1005 e 1123 c.c. è nulla, poiché a tal fine occorre una convenzione approvata all’unanimità (cfr. Cass 19651/2017). Si fa valere che l’assemblea ha deliberato fuori dall’ambito delle proprie attribuzioni. Si deduce violazione degli artt. 115 c.p.c., 1117, 1137, 1138, 2697 e 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi.
Il terzo motivo (p. 18) denuncia che non siano stati chiamati a partecipare come litisconsorti necessari i nudi proprietari. Si deduce violazione degli artt. 81, 100, 101, 102 c.p.c., 1004, 1005 c.c.
-In prossimità dell’adunanza camerale è depositato il tes to di un atto di transazione, stipulato tra le parti il 4/7/2020 con l’istanza congiunta che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere.
Di conseguenza -sulla falsariga di Cass. SU 8980/2018 (v. anche Cass. 10483/2023) – è da dichiarare cessata la materia del contendere sui ricorsi per accordo negoziale fra le parti, che determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.
Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate.
Per effetto dell ‘accordo transa ttivo, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in
quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-