Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26128 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3146-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 575/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 352/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/09/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Oggetto
Licenziamento
ex lege n. 92 del 2012
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2024
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 575/2021 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sulmona con la quale era stata accertata l’insussistenza dei fatti addebitati dalla RAGIONE_SOCIALE al dipendente COGNOME, con le due lettere del 4.9.2018 e del 4.10.2018, ed era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato il 12.10.2018, con condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Con nota del 15.5.2024 l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, rispettivamente nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 390 cpc, avendo le parti inter amente definito la pendenza, a mezzo di accordo transattivo, relativa alla sentenza impugnata.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
P reliminarmente, alla luce dell’accordo conciliativo intervenuto, in conformità della congiunta richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate.
Per effetto dell’accordo transattivo, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’11 settembre 2024