Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13958 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6286/2018 R.G. proposto da:
AFFRONTI UMBERTO, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro
COMMISSIONE PROVINCIALE VALUTAZIONE BENI DI ESPROPRIAZIONE PER LA PROVINCIA DI RAGIONE_SOCIALE, REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
nonché contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1416/2017 depositata il 08/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata in data 7 -9 -2015 e l’8 -9 -2015 il Comune di RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti la Corte d’Appello di Genova NOME COGNOME ed NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Regione Liguria, proponendo opposizione alla determinazione del corrispettivo di retrocessione, conseguente ad istanza ex art. 48 DPR n. 327 del 2001 presentata da NOME COGNOME ed NOME COGNOME in relazione al terreno censito ai mappali 1482 e 1484, foglio 67, del NCT del Comune di RAGIONE_SOCIALE. L’Ente chiedeva dichiararsi inammissibile e/o improcedibile per intervenuta accettazione del prezzo di retrocessione la domanda di determinazione della indennità di retrocessione proposta da NOME COGNOME ed NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non nota negli estremi, e per l’effetto dichiarare la conseguente inammissibilità e/o nullità e/o annullare la delibera della suddetta RAGIONE_SOCIALE 5/6/2015, prot. 32/2015, così confermando l’avvenuta conclusione dell’accordo delle parti sul prezzo di retrocessione delle aree di cui ai mappali 1482 e 1484, foglio 67 del NCT del Comune di RAGIONE_SOCIALE, prezzo già convenuto in euro 310.000,00, alle condizioni di cui alle note comunali prodotte
ed accettate da NOME COGNOME ed NOME COGNOME con note 13/7/2011 e 28/12/2012.
2. Con sentenza n.1416/2017 pubblicata l’8 -11-2017 e notificata il 18-12-2017, la Corte di Appello di Genova dichiarava improponibile la domanda di determinazione del corrispettivo di retrocessione proposta da NOME COGNOME ed NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, relativamente ai terreni di cui ai mappali 1482 e 1484, foglio 67 del NCT del Comune di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, annullava la delibera della suddetta RAGIONE_SOCIALE in data 5/6/2015, prot. n. 32/2015; inoltre la Corte d’appello accertava che il corrispettivo di retrocessione dovuto al Comune di RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME ed NOME COGNOME in relazione ai terreni suddetti era quello convenuto dalle parti in € 310.000,00 , e condannava NOME COGNOME ed NOME COGNOME a corrispondere al Comune di RAGIONE_SOCIALE il suddetto corrispettivo di retrocessione, condannando tutti i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio. La Corte d’appello affermava che : a) il procedimento per la determinazione del corrispettivo della retrocessione era già concluso alla data del 13-7-2011, come risultava dagli atti di causa (pag.8) e il prezzo di retrocessione era stato poi concordato, definitivamente, in euro 310.000,00, ferme tutte le altre condizioni, in base alle richieste del Comune in data 11/12/2012 di presentare formale proposta irrevocabile di retrocessione (doc. 11 ricorrenti), accettata dai richiedenti in data 28/12/2012 ( ‘ confermiamo la nostra disponibilità a concludere il contratto di retrocessione al prezzo di € 310.000’ -doc.12); b) quest’ultima accettazione appariva come una vera e propria proposta di retrocessione irrevocabile, i cui termini erano stati assentiti dal Comune il 24/1/2013 (cfr. doc. 13), mentre gli avvenimenti successivi (bozza di contratto preliminare di retrocessione, richiesta di revisione del prezzo) erano atti dilatori
posti in essere allo scopo di evitare il pagamento di una somma di danaro, già pattuita e non più passibile di revisione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE. L a RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Regione Liguria sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano: i ) con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 1326 cod. civ. e conseguentemente la violazione degli artt. 47 e 48 DPR n.327/2001; deducono che non era mai stato raggiunto un definitivo accordo sulla conclusione della procedura di retrocessione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, in particolare in quanto, nel corso delle diverse comunicazioni e dei diversi incontri, le parti -pur ribadendo la reciproca volontà e disponibilità ad addivenire alla retrocessione -avevano sempre sollevato e discusso questioni preliminari ad un accordo definitivo, essendo insorte numerose problematiche circa l’occupazione da parte di soggetti terzi dei terreni da retrocedersi, circa la presenza di manufatti abusivi che dovevano essere oggetto di demolizione, nonché circa il frazionamento dei terreni, la corretta individuazione dei terreni oggetto di retrocessione, le modalità di pagamento del prezzo di retrocessione e via dicendo, come risultava dagli atti di causa; il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto in plurime occasioni e in tempi diversi (non ultima quella del 1° settembre 2014) agli odierni ricorrenti di formulare una proposta irrevocabile, chiaro sintomo -questo- del mancato raggiungimento di qualsiasi accordo di natura definitiva; la nota prot. 43409 del 1°
settembre 2014 del Comune di RAGIONE_SOCIALE ( del seguente tenorepag.9 ricorso-‘ Si chiede, pertanto, con la presente di valutare in via ultimativa l’interesse alla conclusione della retrocessione e di comunicarlo tempestivamente all’ente, anche in considerazione della circostanza che l’incertezza circa l’incasso di tali risorse ha causato all’ente difficoltà nella programmazione dei propri investimenti ‘) ha natura confessoria, a parere dei ricorrenti, circa il fatto che nessun accordo definitivo era stato fino a quel momento raggiunto e dell’ulteriore fatto che vi erano state fino ad allora solo delle trattative pendenti, soggette a condizione sospensiva circa gli elementi costitutivi della retrocessione; la Corte d’appello avrebbe, pertanto, errato nel non valutare la dichiarazione confessoria del Comune di RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ritenendo -in violazione di quanto previsto dall’art. 1326 cod. civ. – che si fosse raggiunto un accordo definitivo tra le parti in relazione al prezzo di retrocessione dei beni; di conseguenza, non essendovi stato nessun accordo definitivo sul prezzo di retrocessione, del tutto legittimamente gli odierni ricorrenti avevano fatto ricorso alla RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, e la Corte di merito, a seguito dell’opposizione alla stima effettuata dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 48 DPR n. 327/2001, procedere alla determinazione del corrispettivo per la retrocessione; ii ) con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1329 cod. civ. e art. 47 DPR n.327/2001, per avere la Corte d’appello affermato l’irrevocabilità della retrocessione, mentre ad avviso dei ricorrenti la facoltà di rinuncia al diritto alla retrocessione deve sempre essere esercitabile (in quanto diritto potestativo) e detta facoltà, oltre che in forma esplicita, può e deve essere esercitabile anche in maniera implicita attraverso il mancato pagamento del prezzo e, quindi, con la decadenza dal diritto potestativo ; iii ) con il
terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione dell’art.48 DPR n, 327/2001, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 1326 cod. civ., per avere gli odierni ricorrenti legittimamente proposto ricorso alla RAGIONE_SOCIALE, sul ribadito rilievo che tra le parti non si era raggiunto un accordo definitivo sul prezzo di retrocessione ; iv ) con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 47 e 48 DPR n.327/2001, nonché la violazione degli artt. 100, 112 e 113 cod. proc. civ., in quanto ha natura costitutiva, e non di condanna della sentenza, della Corte d’appello che determina il prezzo della retrocessione ; deducono che i l soggetto privato che si attiva per esercitare il diritto potestativo alla retrocessione può in qualsiasi momento recedere dall’esercizio stesso del diritto, sia esplicitamente, come gli odierni ricorrenti hanno fatto con l’atto depositato in data 20 dicembre 2017 presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE e che allegano al ricorso per cassazione, sia implicitamente, ossia non pagando il prezzo che viene determinato a titolo di corrispettivo della retrocessione entro i 30 giorni successivi alla determinazione definitiva del corrispettivo stesso; richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sentenza che determina ex art. 48 DPR n.327/2001 il corrispettivo del prezzo di retrocessione ha efficacia ex nunc , e che tale efficacia si verifica solo quando la sentenza che determina il prezzo è diventata definitiva e quando vi sia stato, altresì, il pagamento del prezzo da parte del privato che ha esercitato il diritto alla retrocessione (Cass. 7628/1994); deducono che vi è una evidente carenza di interesse ad agire del Comune di RAGIONE_SOCIALE (art. 100 cod. proc. civ.) nella richiesta di condanna degli odierni ricorrenti, poiché il Comune poteva rivolgersi alla Corte d’Appello di Genova ex art. 48 DPR n. 327/2001- solo per l’accertamento del prezzo di retrocessione e, quindi, al fine di ottenere una mera sentenza
costitutiva (con efficacia ex nunc al momento del passaggio in giudicato della sentenza stessa che determina il prezzo e a seguito del pagamento del prezzo medesimo), ma non era nella facoltà del Comune di RAGIONE_SOCIALE di chiedere anche la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento del prezzo individuato dalla Corte di merito, che avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione del Comune di RAGIONE_SOCIALE ad ottenere una sentenza di condanna, alla stregua di quanto previsto dagli art. 47 e 48 DPR n.327/2001; rilevano che, diversamente opinando, gli odierni ricorrenti non avrebbero potuto decidere -in presenza di una sentenza meramente costitutiva condizionata nella sua efficacia all’effettivo pagamento del prezzo di retrocessione -di non esercitare più il diritto di retrocessione; v ) con il quinto motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., poiché la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo della retrocessione avrebbe dovuto essere rigettata, avendo il Comune di RAGIONE_SOCIALE illegittimamente introdotto una domanda di condanna al pagamento, mentre era sua facoltà solo quella di agire per l’accertamento del prezzo per la retrocessione al fine dell’ottenimento di una sentenza con efficacia costitutiva (e non di condanna), con efficacia ex nunc al momento del passaggio in giudicato della sentenza stessa e a seguito del pagamento del prezzo medesimo; di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la soccombenza del Comune di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla domanda di condanna e compensare tra le parti, ovvero proporzionalmente ridurre, le spese di lite, invece liquidate a favore del l’Ente .
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio intende qui ribadire, la retrocessione del bene espropriato dà luogo ad un diritto potestativo del privato, e comporta, qualora venga accolta la domanda giudiziale di retrocessione proposta dal privato
espropriato con determinazione del relativo prezzo, che l’effetto reale del trasferimento della proprietà si determina ex nunc nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal pagamento del prezzo suddetto (Cass. 9304/2023).
In tema di espropriazione per pubblico interesse, una volta concluso il procedimento ablativo, la legge non consente lo ius poenitendi dell’espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico e la restituzione del bene acquisito, potendo quest’ultima intervenire solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto alla retrocessione, che non dà luogo alla caducazione del decreto di esproprio, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto “ex nunc” (Cass. 10843/2022). Ne discende che la retrocessione del bene può avvenire, o mediante sentenza che la dispone, o mediante accordo (come dispone l’art. 47 d.P.R. 327/2001), avente natura contrattuale, che disponga un riacquisto della proprietà, a titolo derivativo, da parte del privato, dietro pagamento di un prezzo.
Nel caso di specie, l a Corte d’appello ha dapprima affermato che il procedimento per la determinazione del prezzo -elemento essenziale del contratto e presupposto della retrocessione – si era già concluso il 13 luglio 2011, con l’accettazione, da parte dei privati, della proposta del Comune del 30 giugno 2011, che indicava il prezzo in euro 300.000 (p. 8 della sentenza impugnata). Di seguito la Corte di merito ha, per contro, affermato che il prezzo della retrocessione sarebbe stato «concordato definitivamente», mediante richiesta del Comune, in data 11 dicembre 2012 (ossia circa un anno e mezzo dopo il presunto accordo) di presentare «proposta irrevocabile» di retrocessione, accettata dai richiedenti in data 28 dicembre 2012, nella quale i medesimi avrebbero manifestato la loro «disponibilità a concludere il contratto di
retrocessione al prezzo di euro 310.000», «i cui termini» – ossia la disponibilità a concludere il contratto di retrocessione – «sono stati assentiti dal Comune il 24 gennaio 2013».
Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che, poiché la conclusione del contratto con la conoscenza della accettazione da parte del proponente postula la conformità di questa alla proposta (art. 1326, primo e quinto comma, cod. civ.), il giudice chiamato a pronunziarsi su una controversia avente ad oggetto la conclusione di un contratto, affermata da una parte e negata dall’altra, deve esaminare, anche d’ufficio, gli elementi della fattispecie legale prevista dall’art. 1326, primo comma, citato ed accertare (con un’indagine sul piano giuridico, prima ancora che su quello di merito) se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (Cass. S.U. 5823/1981; per la sindacabilità in cassazione della violazione dell’art. 1326 c.c. cfr. pure Cass. 1770/2014).
Nel caso concreto, la conclusione del contratto di retrocessione, con la determinazione definitiva del corrispettivo, è stata ancorata dalla Corte d’appello ad una mera «disponibilità a concludere il contra tto di retrocessione», che è cosa ben diversa da un contratto già concluso, e da un mero assenso del Comune a tali «termini», espressioni -queste – che evidenziano solo una mera disponibilità all’accordo da stipularsi.
La violazione evidente del disposto degli artt. 1326 c.c. e 47 d.P.R. 327/2001, già palese , è – dipoi – ulteriormente evidenziata da alcuni elementi, citati dalla stessa Corte territoriale nella ricostruzione del fatto, ma non valutati ai fini del ragionamento decisorio. In particolare, nella sentenza si dà conto del l’intento del Comune ad accettare la proposta del 28 dicembre 2012, «indicando nel mese di febbraio 2013, il termine per la stipula del contratto preliminare», e del la nota dell’1 settembre 2014 – trascritta anche nel ricorso con la quale il Comune chiedeva ai privati «di valutare
in via ultimativa l’interesse alla retrocessione e di comunicarlo . A detta nota i privati rispondevano con medesimi comunicavano che il corrispettivo della retrocessione era eccessivo.
tempestivamente all’ente» missiva del 26 settembre 2014, nella quale i Seguiva il ricorso dei medesimi all’apposita RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del corrispettivo, resa legittima, ex art. 48 decreto cit., dal mancato raggiunto accordo.
Orbene, la Corte d’appello, sebbene abbia menzionato tali elementi di fatto nella ricostruzione della vicenda, non ne ha tenuto conto ai fini dell’accertamento degli elementi della fattispecie legale di cui all’art. 1326 c od. civ., come avrebbe dovuto.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, restando di conseguenza assorbiti gli altri, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/02/2024.