Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. da
16272/2022 r.g., proposto
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
NOME COGNOME , elett. dom.to presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 14/2022 pubblicata in data 20/01/2022, n.r.g. 133/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE, adìva il Tribunale di Chieti per ottenere l’accertamento dell’inapplicabilità, al suo rapporto di lavoro subordinato, del contratto collettivo aziendale del 26/10/2015, entrato in vigore in data 01/01/2016, intercorso fra la società e le organizzazioni sindacali RAGIONE_SOCIALE, la conseguente declaratoria di inefficacia,
OGGETTO:
c.d. accordo di prossimità sindacato giurisdizionale ammissibilità -conseguenze
nullità e/o illegittimità dell’art. 5 e dell’allegato 6 e di ogni altra clausola collegata o connessa del medesimo contratto collettivo aziendale, con disapplicazione di tali clausole al suo rapporto di lavoro.
2.- Nel contraddittorio con la società, il Tribunale accoglieva la domanda, affermando che i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e che, nel caso concreto, era pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE (sindacato cui aderiva il RAGIONE_SOCIALE) aveva manifestato espressamente il proprio dissenso dall’accordo del 26/10/2016 ed il lavoratore aveva ritualmente comunicato alla società il rifiuto di tale accordo.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello rigettava il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
va premesso che con la legge regionale n. 47/2014 la Regione Abruzzo ha disposto la fusione mediante incorporazione delle società pubbliche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella società RAGIONE_SOCIALE;
l’appellato era dipendente di RAGIONE_SOCIALE e percepiva una serie di emolumenti previsti dalla relativa contrattazione collettiva aziendale;
con nota del 13/02/2016 le cedenti GTM e FAS e la cessionaria RAGIONE_SOCIALE hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 47 L. n. 428/!990 e 2112 c.c. per armonizzare le contrattazioni collettive aziendali;
nelle more sono rimasti in vigore gli accordi aziendali di provenienza;
in data 08/06/2015 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione e RAGIONE_SOCIALE ha mutato la propria ragione sociale in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
in data 15/06/2016 RAGIONE_SOCIALE ha comunicato alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi aziendali applicati nelle aziende incorporate la disdetta da tali contratti;
in data 26/10/2015 è stato sottoscritto il nuovo contatto collettivo aziendale fra la società e le organizzazioni sindacali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con esclusione dell’UGL;
con la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo aziendale è stato riconosciuto all’appellante, al pari degli altri dipendenti provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE, un assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile;
l’appellato ritiene che il nuovo trattamento economico complessivo sia peggiorativo rispetto a quello in precedenza percepito;
con diffida dell’08/11/2015 il sindacato RAGIONE_SOCIALE ha manifestato il suo esplicito dissenso;
con nota del 03/12/2015 il lavoratore ha dichiarato di rifiutare l’accordo e ne ha chiesto la disapplicazione, nonché l’applicazione degli accordi di secondo livello vigenti nella società incorporata RAGIONE_SOCIALE;
è infondata la tesi della società, secondo cui l’efficacia erga omnes del contratto collettivo aziendale del 26/10/2015 si baserebbe sull’art. 8 d.l. n. 138/2011, relativo ai cc.dd. contratti di prossimità;
infatti, tale norma prevede questa efficacia soggettiva generalizzata, ma solo in presenza di determinati requisiti espressamente previsti, ossia se il contratto sia stato stipulato da determinati agenti contrattuali, se sia finalizzato a particolari obiettivi e se sia inerente a specifiche materie;
nel caso di specie il contratto collettivo aziendale non risponde a questi limiti, in quanto non è stato stipulato per specifiche materie, ma per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, tanto è vero che abroga ogni precedente fonte collettiva;
infondata è l’ulteriore tesi della società, secondo cui l’efficacia erga omnes del contratto collettivo aziendale del 26/10/2015 si baserebbe sull’accordo interconfederale del 28/06/2011, di cui RAGIONE_SOCIALE era pacificamente firmataria;
infatti, l’accordo interconfederale abilita il livello aziendale ad introdurre deroghe anche in peius rispetto al contratto collettivo nazionale ma solo nei limiti e con le procedure previste dal livello
nazionale (v. punto 7 dell’accordo interconfederale) e prevede che in mancanza di tali limiti e procedure, il contratto aziendale possa definire intese modificative con riferimento agli istituti del ccnl che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro, ma non il trattamento retributivo, e comunque esclusivamente ‘ al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa ‘, situazioni che nel caso concreto non sono state neppure dedotte;
con riguardo ai contratti collettivi aziendali peggiorativi, si applica allora il principio giurisprudenziale applicato dal Tribunale, secondo cui sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, salvo espresso dissenso del lavoratore che aderisca ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle firmatarie (Cass. n. 26509/2020; Cass. n. 6044/2012; Cass. n. 10353/2004);
nel caso di specie vi è stata la diffida dell’RAGIONE_SOCIALE e l’espresso dissenso del lavoratore appellato e tanto basta;
neppure è fondato il motivo con cui la società si duole della violazione dell’art. 2112, co. 3, c.c.;
è vero che nella successione nel tempo di contratti collettivi quello nuovo può introdurre una disciplina anche peggiorativa rispetto a quella precedente, senza che a tale modifica possa essere di ostacolo la teoria dei diritti quesiti, posto che non si verifica l’incorporazione delle clausole collettive nel contratto individuale di lavoro ed operando l’art. 2077 c.c. solo nel rapporto fra contratto collettivo e contratto individuale, non anche fra contratti collettivi di diverso livello, sicché la situazione soggettiva dei dipendenti è solo di mera aspettativa e non di diritto (quesito) a mantenere la precedente disciplina più favorevole;
nondimeno il motivo è infondato, poiché l’effetto sostitutivo automatico del contratto collettivo applicato presso il cessionario a quello in precedenza applicato presso il cedente si verifica al momento del trasferimento d’azienda;
nel caso in esame, è vero che la vicenda della fusione per incorporazione è astrattamente sussumibile nell’art. 2112 c.c.;
ma è altresì vero che, in concreto, al cospetto dell’atto di fusione dell’08/06/2015, erano a quella data rimasti i vigore i precedenti accordi aziendali che erano applicati presso le società incorporate e che poi, in data 15/06/2015 RAGIONE_SOCIALE ha dato disdetta da quei contratti e in data 26/10/2015 ha stipulato il nuovo contratto collettivo aziendale;
quindi l’effetto di automatica sostituzione, prevista dall’art. 2112, co. 3, c.c. non si è verificato per volontà delle parti;
in ogni caso, quand’anche si fosse verificato, esso si riferirebbe solo alla contrattazione collettiva aziendale applicata alla società incorporante (RAGIONE_SOCIALE al momento della fusione (08/06/2015) e quindi non può essere esteso al nuovo contratto collettivo aziendale fra RAGIONE_SOCIALE del 26/10/2015, in quanto non era ancora esistente al momento della fusione.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
5.- Di NOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 8 d.l. n. 138/2011, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che lo stesso lavoratore, nell’ incipit del suo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (a pag. 5), aveva ammesso che il contratto collettivo aziendale del 26/10/2015 (con efficacia dall’01/01/2016) fosse un ‘accordo di prossimità’ ai sensi dell’art. 8 cit. Si duole, dunque, di un’ultrapetizione, per avere la Corte territoriale ritenuto di essere investita altresì della questione circa la natura giuridica del predetto contratto collettivo aziendale (se ‘accordo di prossimità’ oppure no), questione che invece era insussistente in giudizio, perché quella qualificazione giuridica era pacifica
tra le parti, sicché la relativa statuizione era andata oltre le domande e le eccezioni delle parti.
Il motivo è infondato.
Trattandosi di censura di natura processuale, ossia che ha ad oggetto un error in procedendo , a questa Corte è consentito l’accesso agli atti del processo, in quanto essa è giudice anche del ‘fatto’ processuale (Cass. ord. 13/08/2018, n. 20716; Cass. n. 8069/2016; Cass. n. 16164/2015).
Ebbene, dall’esame del ricorso di primo grado si evince che a p. 17 la contestazione sull’applicabilità dell’art. 8 dl 138/2011 era stata sollevata dal lavoratore. Ciò era dunque sufficiente ad integrare una delle questioni, che il Tribunale, prima, la Corte d’Appello, poi, dovevano affrontare e decidere. Ne consegue che il vizio denunziato non sussiste.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 8 d.l. n. 138/2011, 1362 e 1367 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che quello del 26/10/2015 fosse un ‘accordo di prossimità’ per il solo fatto di contenere una disciplina completa del rapporto di lavoro, con abrogazione di ogni precedente accordo aziendale.
Il motivo è infondato.
La qualificazione giuridica dell’accordo è il risultato della sua interpretazione, che è riservata al giudice di merito, salva la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
Nella specie, sebbene tali criteri siano stati evocati nell’epigrafe del motivo, la ricorrente non ha specificato in cosa sarebbe consistita la violazione del criterio letterale o del comportamento complessivo dei contraenti.
Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138/2011, conv. con legge n. 148/2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell’ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati (Cass. 02/10/2023, n. 27764).
Orbene, la Corte territoriale ha escluso che quello del 2015 potesse essere un accordo di cui all’art. 8 d.l. n. 138 cit., evidenziando di quest’ultimo tutti i tratti distintivi (ivi compreso il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie) ed escludendo che fosse stata dimostrata la loro ricorrenza in concreto.
Infine ha posto in luce la portata generale dell’accordo del 2015, non limitato alle specifiche materie, come invece pretende l’art. 8 cit., e soprattutto ha evidenziato che in tal modo venivano sostituiti tutti gli accordi aziendali precedenti, che pacificamente non avevano natura di ‘accordi di prossimità’. Orbene, questa interpretazione è conforme al criterio letterale e soprattutto non viola il principio di conservazione degli atti giuridici, in quanto non comporta una sostanziale caducazione di quell’accordo, bensì soltanto la sua applicazione secondo i generali principi dell’efficacia soggettiva limitata dei contratti collettivi di diritto comune.
Dunque la decisione impugnata è conforme a diritto.
2.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’accordo interconfederale 28/06/2011 e degli artt. 1362 ss. c.c. per avere la Corte territoriale escluso l’efficacia erga omnes dell’accordo aziendale del 26/10/2015 a causa dell’omesso rilievo del fatto che quell’efficacia era stata prevista dall’accordo interconfederale, del quale anche l’UGL era stata firmataria.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
La Corte territoriale ha riportato passi significativi dell’accordo interconfederale del 2011 (v. sentenza impugnata, pp. 9-10) ed ha individuato le materie sulle quali i contratti collettivi aziendali -in virtù della delega conferita con il predetto accordo interconfederale -potrebbero introdurre anche deroghe in peius rispetto alla contrattazione collettiva nazionale. Proprio sulla base del tenore letterale di quelle materie (prestazione lavorativa, orario di lavoro, organizzazione del lavoro) ha escluso che vi fosse ricompresa anche la retribuzione.
Un volta esclusa la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale invocati (ma non specificati in termini di censura) dalla ricorrente, il motivo per il resto è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi appena vista: l’efficacia erga omnes dell’accordo aziendale del 2015 è stata
esclusa dalla Corte territoriale per una ragione ben precisa, ossia perché la materia della ‘retribuzione’ non rientra fra quelle delegate dall’accordo interconfederale del 2011 agli accordi aziendali per una possibile disciplina derogatoria anche in peius rispetto alla contrattazione collettiva nazionale.
3.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l’applicazione di tale norma in caso di successione di contratti collettivi per trasferimento d’azienda, come avvenuto nel caso concreto, nel quale ‘contestualità ed immediatezza dell’effetto sostitutivo vanno interpretati ragionevolmente’ (v. ricorso per cassazione, p. 17).
Il motivo è infondato.
L’art. 2112 c.c. risolve il problema dell’individuazione del contratto collettivo applicabile a seguito di un trasferimento d’azienda (o di uno suo ramo), ma non incide sul problema -diverso e di portata più generale -dell’efficacia soggettiva pur sempre limitata del contratto collettivo di diritto comune. Questa regola è certo temperata per l’accordo aziendale, che tendenzialmente ha efficacia erga omnes , ma è pur sempre salvo l’espresso dissenso di un’organizzazione sindacale non firmataria e dei singoli lavoratori aderenti a quest’ultima (Cass. n. 31201/2021; Cass. n. 26509/2020). Nel caso di specie proprio la sussistenza (pacifica in fatto) di questo dissenso esclude l’efficacia erga omnes dell’accordo aziendale del 2015.
4.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1362 ss., 2077 e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il nuovo accordo aziendale prevedesse un trattamento economico globalmente peggiorativo rispetto ai contratti collettivi aziendali vigenti in GTM e FAS.
Il motivo è infondato.
È circostanza pacifica che vi è stato il dissenso sia dell’odierno controricorrente, sia dell’organizzazione sindacale alla quale egli aderisce. Tanto basta ad escludere che il contratto collettivo aziendale possa trovare a lui applicazione, a prescindere da ogni valutazione sulla sua portata migliorativa o peggiorativa.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in