Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23438 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7855/2020 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
contro
COMUNE COGNOME, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO DI BARI n. 418/ 2018 depositata il 16/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Mola di Bari, con decreto del 5/2/2013, espropriava per pubblica utilità un fondo di mq. 7802 in danno dei comproprietari NOME COGNOME e altri, liquidando un’indennità provvisoria pari a euro 35,00 al mq. Nel giudizio di opposizione alla stima, la Corte d’appello di Bari determinava, per contro, la somma spettante a titolo di indennità di esproprio in euro 75,50 al mq, sulla base di quanto specificato dal consulente tecnico d’ufficio al quale era stato devoluto di stimare il valore di mercato del suolo mediante un doppio conteggio: il primo riferito alla destinazione «legale» della zona F del P.R.G., il secondo riferito alla destinazione «di fatto» della limitrofa zona C3. Il c.t.u. aveva affermato che l’inclusione del fondo nella zona F del P.R.G. risultava «in modo tralaticio dalla certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune», mentre «l’approvazione di un piano di riqualificazione delle periferie (PIRP) con accordo di programma del 24/2/2010 tra il Comune e la Regione Puglia e modifica in variante del P.R.G.» induceva a considerare come unica destinazione possibile quella di zona C3 (espansione residenziale intensiva per tipi edilizi plurifamiliari).
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, che questa Corte ha accolto con ordinanza n. 28127/2017, sul rilievo che la motivazione della Corte territoriale non aveva evidenziato che, al momento del decreto di esproprio, il suolo ricadesse in zona del P.R.G. nuovamente classificata, per effetto di variante generale, come zona C, punto che era invece essenziale; ricordando che solo la variante al piano regolatore generale che miri a una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso ha carattere conformativo ed è rilevante ai fini della determinazione
dell’indennità di esproprio; mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso (vincolo) va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione, e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area.
La Corte di merito, davanti alla quale è stato riassunto il giudizio, ha rilevato che il fondo dei ricorrenti era destinato dal PIRP a interventi edilizi privati a destinazione residenziale, ma che ad esso PIRP non si poteva attribuire effetto conformativo, ma al più esso poteva costituire il fondamento di un successivo autonomo provvedimento amministrativo di pianificazione, che in concreto non vi è stato; la Corte di merito ha quindi concluso nel senso che nessun mutamento del PRG determinato dal PIRP è stato allegato dalle parti oppure emerso dagli atti. Conseguentemente, ha quantificato il valore del bene considerandolo come terreno in zona F, aderendo alla stima del Comune (35/mq) oltre al soprassuolo, e compensato le spese.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i comproprietari, affidandosi a due motivi. Controricorso del Comune. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
DIRITTO
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. il grave travisamento della consulenza tecnica di ufficio e delle prove documentali, segnatamente di quelle relative all’accordo di programma tra la Regione Puglia e il Comune di Mola di Bari. Si lamenta altresì l’errore di valutazione logico e giuridico nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 61 e 62 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 7 e 37 c. 3 DPR 327/2001, dell’art. 15 c. 4 LR Puglia 20/2001, art. 3 NTA PIRP Cerulli. Parte ri-
corrente lamenta la omessa valutazione dell’accordo di programma PIRP quale vincolo conformativo e della nuova zonizzazione del territorio comunale, nonché il travisamento della prova. Secondo la parte ricorrente, il giudice d’appello avrebbe travisato il principio di diritto affermato nella fattispecie dalla Suprema Corte, secondo il quale il carattere conformativo del vincolo non discende nominalisticamente dalla collocazione tassonomica del piano esecutivo prescelto, ma dipende esclusivamente dai requisiti oggettivi e sostanziali; in altre parole, se lo strumento miri a una nuova zonizzazione dell’intero territorio comunale o parte di esso. Ignorando questo principio, la Corte di rinvio ha ignorato la prova regina del processo, cioè l’accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Mola, che dimostra la natura derogatoria del PIRP, che non si limita alla localizzazione di una singola opera pubblica, ma prevede la realizzazione nel medesimo piano di una pluralità di opere. Osserva inoltre che il PIRP era di per sé uno strumento conformativo ed esecutivo e che non richiedeva alcun mutamento del PRG, data la sussistenza di un accordo di programma ratificato dal Comune.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p. la nullità della sentenza per error in procedendo e la violazione dell’art. 111 c. 6 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché il vizio di motivazione e la insussistenza del ragionamento logico -giuridico. Parte ricorrente deduce che la Corte d’appello non ha fornito alcun conto del ragionamento logico che l’ha condotta all’accoglimento delle difese del Comune, fondando il proprio percorso argomentativo sulle ragioni che l’hanno indotta a escludere la natura derogatoria e conformativa del PIRP, sebbene le prove documentali deponessero nella opposta direzione.
3. -I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.
In primo luogo, si deve rilevare che nella sentenza di cassazione con rinvio si è detto che la Corte di merito aveva mancato di accertare, in concreto, se il terreno dei ricorrenti fosse attualmente effettivamente in zona C3 e non soltanto limitrofo a zona C3. Nella sentenza oggi impugnata, il giudice del rinvio ha fatto riferimento ad altra sentenza di questa Corte, la n. 19718/2017, peraltro richiamata nella sentenza cassatoria, in cui la Corte di legittimità si è occupata di una vicenda nel giudizio tra il Comune di Mola e un altro privato cittadino. In quel giudizio si è esaminata la questione degli effetti del PIRP, affermando che il PIRP ha finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che quella di determinare una complessiva trasformazione del territorio, sicché non è possibile assimilarlo a un piano per l’edilizia economica e popolare, che conferisce il requisito dell’edificabilità a tutte le aree in esso inserite. La Corte d’appello si è quindi arrestata su questi rilievi, trascurando di esaminare e valutare in maniera corretta la valenza dello accordo di programma.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di espropriazione per pubblica utilità, dal piano di recupero urbano non deriva alcun vincolo conformativo, il quale invece discende dall’accordo di programma, sicché la determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al P.R.G., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell’accordo anzidetto (Cass. n. 14780 del 10/07/2020).
Nel caso che ci riguarda, l’accordo di programma vi è stato: la stessa Corte di merito afferma che è stato stipulato il 24 febbraio 2010 tra la Regione Puglia e il Comune di Mola, ratificato dal Consiglio comunale il 12 marzo 2010, nonché pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia del 27 maggio 2010.
La Corte distrettuale afferma che, nonostante l’accordo programma, avrebbe dovuto essere adottata una variante al PRG, che invece non è stata adottata (« il PIRP quindi poteva costituire il fondamento di un successivo autonomo procedimento amministrativo di pianificazione che in concreto tuttavia non vi fu; nessun mutamento di PRG determinato dal PIRP è stato allegato dalle parti»); così facendo, la Corte di merito cade in errore, perché disconosce l’efficacia dell’accordo di programma per l’attuazione del PIRP seguito da un accordo di programma ratificato, come atto idoneo a variare lo strumento urbanistico.
Ed invero, la stessa difesa del Comune è impostata non nel senso che manchi una variante del PRG, ma che si tratti di una variante lenticolare (« la variante al PRG data dalla sottoscrizione dell’accordo di programma tra il comune e la regione per la realizzazione del PIRP non aveva valenza conformativa ma lenticolare» ), e che nonostante il PIRP il terreno dei ricorrenti sia rimasto classificato come zona F.
L’accordo di programma ratificato dal Consiglio Comunale è infatti esso stesso una variante al PRG, come si evince anche dallo art. 34 del Testo unico enti locali (D.lgs. 267/2000): « Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza», come nella specie si afferma che sia avvenuto (pag. 18 ricorso, pag. 2 sentenza). Il Comune afferma che, nonostante il PIRP, la zona che qui interessa era e resta classificata come zona F, fatto questo però che la Corte d’appello, contrariamente a quello che era il mandato datogli da questa Corte, non ha univocamente accertato, pur dando atto che il fondo degli attuali ricorrenti era destinato dal PIRP a edilizia privata a destinazione residenziale e commerciale. La Corte ha (erroneamente) ritenuto assorbente la circostanza che il PIRP non avrebbe avuto effet-
to di variare il PRG, e non ha di conseguenza indagato se la variante – che invece è avvenuta per effetto dell’accordo di programma fosse di tipo conformativo o lenticolare e quale classificazione in concreto abbia oggi l’area interessata, vale a dire se ricade in zona F o in zona C3. Lo strumento urbanistico e le sue variazioni determinano la destinazione delle aree e quindi, occorre verificare se la specifica destinazione impressa ad una certa area e comporti limitazioni incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare della opera pubblica e sia, quindi, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo, ovvero se venga effettuata nell’ambito del programma generale di sviluppo urbanistico così assumendo contenuto conformativo della proprietà privata (Cass. n. 26615 del 06/11/2008.) La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi è essenziale ai fini della stima, sicché, ove con l’atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell’area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all’espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell’area (Cass. n. 7393 del 14/03/2023); l a distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione (Cass. n. 34838 del 13/12/2023).
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione della ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.