Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21800 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11132/2024 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1309/2023 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 2.11.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALEavendo erogato prestazioni terapeutiche agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale -chiese e ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Salerno per il pagamento del corrispettivo asseritamente maturato a titolo di adeguamento delle tariffe della riabilitazione, ovvero delle prestazioni complesse ex art. 26 della legge n. 833 del 1978, erogate in regime di provvisorio accreditamento nell’anno 2007 .
L’Azienda Sanitaria notificò opposizione al decreto ingiuntivo, che venne parzialmente accolta dal Tribunale di Salerno, il quale -revocato il decreto -con dannò l’opponente al pagamento della somma di € 421.588,40, in linea capitale.
L’Azienda Sanitaria propose contro la sentenza di primo grado impugnazione, che venne accolto dalla Corte d’Appello di Salerno, negando l’esistenza del credito vantato dalla ricorrente per assenza di prova, sia del necessario accreditamento di RAGIONE_SOCIALE quale struttura privata abilitata a rendere servizi agli assistiti per conto del servizio sanitario pubblico, sia del l’altrettanto necessario contratto tra struttura privata e ASL conforme al disposto dell’art. 8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.
L’ASL Salerno si è difesa con controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2 , c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
La ricorrente si duole che la Corte territoriale, a fronte di un motivo d’appello dell’ASL Salerno che era volto a negare soltanto l’esistenza dell’accordo conforme al disposto dell’art. 8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, abbia poi deciso anche sulla base della ritenuta assenza dell’accreditamento quale struttura privata abilitata ai sensi dell’art. 8 -quater del medesimo d.lgs., senza prima sottoporre la questione al doveroso contraddittorio tra le parti.
Il secondo motivo denuncia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».
La ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere omesso di esaminare l’esistenza dell’accreditamento , che viene quindi qui indicata -a dire il vero in vistosa contraddizione con quanto sostenuto per illustrare il motivo precedente -come un «un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Il terzo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione della Legge Finanziaria 2007 L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera s, e dell’art. 1 , comma 237, legge regionale 4/2011 (modificato dalla LR 14/2011) (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Con questo motivo la ricorrente censura in particolare l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui «tutta la documentazione formata in epoca successiva al 2007 non ha incidenza sul caso concreto», perché sostiene che, invece,
proprio la documentazione relativa al definitivo accreditamento nel 2014 dimostrerebbe l’accreditamento temporaneo nel 2007, essendone questo -in base alle disposizioni di legge invocate in rubrica -il necessario presupposto normativo.
Il quarto motivo prospetta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 -quater , 8 -quinquies , comma 2, e 8 -sexies d.lgs. 502/1992 e sue succ. mod. e/o integr. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 -Violazione e falsa applicazione della Legge Finanziaria 2007 L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera s, e dell’art. 1 , comma 237, legge regionale 4/2011 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Prosegue, sotto altro profilo, la critica alla negazione della prova dell’accreditamento quale struttura privata abilitata a rendere prestazioni in favore degli assistiti dal servizio sanitario pubblico. La ricorrente contesta alla Corte territoriale di non avere considerato il differente regime previsto, da un lato, per le strutture private già precedentemente convenzionate con il servizio sanitario pubblico (accreditate in via temporanea, senza necessità di un apposito provvedimento, prima de ll’accredito definitivo) e , dall’altro lato, per le nuove strutture (le uniche per le quali era necessario un apposito e specifico provvedimento regionale di accreditamento provvisorio).
Con il quinto motivo la ricorrente censura «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La ricorrente sostiene che la negazione della sussistenza della prova dell’accreditamento nel 2007 sarebbe il frutto di un
uso inappropriato e illegittimo delle presunzioni semplici da parte del giudice del merito.
Segue il sesto motivo, con cui si denunciano « Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 , comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
RAGIONE_SOCIALE cont esta alla Corte d’Appello di Salerno una violazione del principio di non contestazione, per avere affrontato la questione dell ‘ assenza dell’accreditamento , che non era stata eccepita, né rilevata, dall’Azienda sanitaria.
Il settimo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Con questo motivo la critica si sposta sull’altra, autonoma ratio decidendi utilizzata dal giudice del merito per rigettare le domande della ricorrente: l’assenza di un accordo contrattuale tra struttura privata e azienda sanitaria conforme alla previsione dell’art. 8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe violato i canoni legali di interpretazione del contratto negando i presupposti di validità ed efficacia al l’accordo contrattuale stipulato tra le parti in data 24.5.2007.
L ‘ottavo motivo espone una censura di «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».
In questo caso, i fatti discussi e decisivi di cui si denuncia l’omesso esame sono la « modalità di redazione dell’accordo contrattuale nell’anno 2007 mediante adesione ad un protocollo di intesa raggiunto dall’ ASL con le associazioni di categoria» e
l’« assegnazione di un tetto di macroarea e non alla singola struttura».
Infine, il nono motivo denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 , comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La negazione della stipulazione di un contratto avente «i presupposti di validità ed efficacia» viene contestata anche sotto il profilo della violazione del principio di non contestazione, in mancanza di specifiche repliche e controdeduzioni in fatto di ASL Salerno.
La sentenza impugnata ha utilizzato due distinte ragioni per motivare il rigetto della domanda di RAGIONE_SOCIALE: da un lato, l’assenza di prova dell’accreditamento della struttura privata ai sensi dell’art. 8 -quater del d.lgs. n. 502 del 1992; dall’altro lato , l’assenza di prova di un accordo contrattuale con i connotati di cui al successivo art. 8 -quinquies del medesimo decreto legislativo.
Ognuna delle due indicate ragioni è autonoma e da sola sufficiente a sorreggere la motivazione di rigetto, posto che deve essere qui ribadito il consolidato orientamento (Cass. nn. 8753/2024; 23657/2015; 17711/2014) secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto della struttura privata alla remunerazione delle prestazioni, è necessaria la contemporanea presenza di tre requisiti: l’autorizzazione regionale di cui al precedente art. 8 -ter (aspetto che non è qui in discussione); l’accreditamento istituzionale (art. 8 -quater ); e la conclusione di uno specifico accordo contrattuale (art. 8 -quinquies ).
Ciò posto, i nove motivi di ricorso devono essere divisi in due gruppi: da un lato, i primi sei motivi, tutti volti a
censurare la parte della motivazione in cui è stato negato il presupposto dell’accreditamento istituzionale; dall’altro lato, gli ultimi tre motivi, che criticano la motivazione nella parte in cui è stata negata anche «la prova della rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali redatti a norma del richiamato art. 8 -quinquies ».
Ebbene, è opportuno partire dall’esame di tali ultimi motivi di impugnazione, che sono, nel loro complesso, infondati, ragione per cui si rivelano inammissibili i primi sei motivi, perché inidonei a colpire la residua, autonoma ratio decidendi .
La Corte d’Appello ha preso in esame l’accordo contrattuale stipulato tra le parti il 24.5.2007 e ha concluso che esso «non integra i presupposti di validità ed efficacia», perché, «lungi dal definire gli elementi richiesti al fine di determinare in concreto le prestazioni e le remunerazioni relative alla struttura, opera un generico rinvio allo Schema di Protocollo di Intesa, intervenuto al fine di regolamentare i criteri generali e le linee guida per regolare i volumi e le tipologie di assistenza in regime di ricovero osp edaliero da erogarsi per l’ann o 2007 da parte di tutte le strutture accreditate sul territorio».
Quanto al contenuto di tale «Schema di Protocollo di Intesa» -stipulato tra ASL Salerno e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture private -il giudice d’appello ha rilevato che in esso «è precisato che le singole strutture sottoscriveranno i singoli contratti che recepiranno i principi e le modalità sancite nel detto protocollo». Dal che la Corte territoriale ha concluso doversi «intendere che il singolo contratto, specifico in relazione alla struttura firmataria, deve quanto al suo contenuto, ex art. 8 -quinquies ,
indicare quanto convenzionalmente stabilito in relazione alle rispettive prestazioni nei contenuti essenziali (le tariffe applicate, il limite delle prestazioni erogabili dalla struttura fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno in esercizio, le condizioni e le modalità di determinazione del corrispettivo) e nel prevedere ciò tenere conto delle linee guida indicate e dunque indicare la quantità delle prestazioni che la ASL prevede di dover acquistare dalla singola struttura, il limite di spesa, il criterio di remunerazione e le modalità di pagamento, il tutto in riferimento a quanto concordato in sede di Protocollo».
In altri termini, secondo la Corte d’Appello, lo « Schema di Protocollo di Intesa», stipulato a livello sindacale, non era idoneo ad essere integrato da una semplice adesione allo stesso nel contratto con la singola struttura, spettando a quest’ultim o l’indicazione de gli elementi specifici ed essenziali di quel determinato accordo.
12.1. La decisione qui impugnata si incentra dunque, in parte qua , sull’interpretazione di un documento avente contenuto negoziale. E poiché non viene messo in discussione il consolidato e condivisibile principio per cui l’interpretazione del contratto è una quaestio facti , di per sé non sindacabile con il ricorso per cassazione ( ex multis , Cass. n. 28324/2023), RAGIONE_SOCIALE -con il settimo motivo -tenta la via della denuncia di un vizio per violazione di legge con riguardo ai canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.).
In particolare, la ricorrente prospetta la violazione del criterio di interpretazione letterale (art. 1362 c.c.), del criterio di interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.) e del criterio di
«interpretazione più favorevole» ( rectius , di «conservazione del contratto»: art. 1367 c.c.).
Sennonché, la censura, così come posta, è priva di fondamento.
12.1.1. Quanto al criterio letterale, a prescindere dal rilievo che la norma di legge invocata ammonisce il giudice a «non limitarsi al senso letterale delle parole», è del tutto evidente che l’uso nel titolo della «stessa espressione utilizzata dall’art. 8 -quinquies d.lgs. 502/1992», ovverosia «accordo contrattuale», non può certo esimere il giudice del merito dal dovere di esaminar e l’effettivo contenuto del documento sottoscritto dalle parti.
Per il resto, la ricorrente non fa altro che confermare quanto rilevato dal giudice del merito, ovverosia che l’accordo individuale consiste in un mero rinvio alla «applicazione integrale dei principi, dei criteri e delle procedure di cui al Protocollo di intesa sottoscritto » tra l’Azienda sanitaria e le associazioni di categoria.
12.1.2. La ricorrente ravvisa altresì la violazione del criterio per cui «Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto» (art. 1363 c.c.). Ciò in quanto si contesta al la Corte d’Appello di non avere considerato l’integrale contenuto del richiamato «Protocollo di Intesa», mentre un esame completo avrebbe dovuto portarla a rilevare che esso conteneva tutti gli elementi essenziali di un accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8 -quinquies d.lgs. n. 502 del 1992.
In realtà il giudice d’appel lo ha basato la sua decisione proprio su un aspetto che attiene al rapporto tra accordo
individuale e «Protocollo di Intesa». In particolare, la Corte ha osservato che l’art. 10 di quest’ultimo non prevedeva una mera adesione all’intesa da parte delle singole strutture , bensì la stipulazione di «singoli contratti che recepiranno i principi e le modalità sancite nel protocollo medesimo». Ne ha tratto quindi la conclusione che i singoli contratti dovessero tradurre quei «principi» e quelle «modalità» in concrete clausole del singolo rapporto contrattuale, per definire «le tariffe applicate, il limite delle prestazioni erogabili dalla struttura fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno in esercizio, le condizioni e le modalità di determinazione del corrispettivo» e per «indicare la quantità delle prestazioni che la ASL prevede di dover acquistare dalla singola struttura, il limite di spesa, il criterio di remunerazione e le modalità di pagamento».
Si tratta di un’interpretazione plausibile del complessivo testo contrattuale e, quindi, insuscettibile di censura nei termini di una violazione delle norme di diritto, anche con riferimento al canone legale di interpretazione complessiva delle clausole. Del resto, a ben vedere, la stessa ricorrente non mette in dubbio il risultato dell’interpretazione della Corte d’Appello (ovverosia l’assenza nell’accordo, quantunque integrato dal contenuto del «Protocollo di Intesa», degli elementi indicati nella sentenza impugnata), perché sostiene piuttosto che alcuni di questi elementi (in particolare l’indicazione delle quantità di prestazioni e del limite di spesa riferiti alla singola struttura) non sarebbero necessari al fine «della rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali redatti a norma del richiamato articolo 8 -quinquies ». Ma ciò non ha nulla a che vedere con la violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti, mentre non
viene proposto un motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione della norma sostanziale
12.1.3. Palese è poi l’infondatezza della denuncia di violazione dell’art. 1367 c.c., perché qui non si tratta di attribuire un certo senso (quello che può produrre effetti giuridici) a clausole suscettibili di diverse interpretazioni, bensì di accertare la presenza o meno nel contratto (per il quale è prevista la forma scritta a pena di nullità) delle clausole necessarie per integrare «i presupposti di validità ed efficacia» dell’accordo tipizzato dal legislatore.
12.2. L’ottavo motivo è infondato, perché i fatti indicati come omessi sono stati in realtà esaminati dalla Corte d’Appello di Salerno , salvo che l’esito di tale esame non è stato conforme alle aspettative della ricorrente.
Sia la « redazione dell’accordo contrattuale nell’anno 2007 mediante adesione ad un protocollo di intesa raggiunto dall’ ASL con le associazioni di categoria», sia la fissazione nel protocollo d’intesa « di un tetto di macroarea e non alla singola struttura» sono circostanze di fatto considerate dalla Corte d’Appello, che ne ha tratto la conseguenza (non condivisa dalla ricorrente, ma ciò non ha nulla a che vedere con l’omesso esame) che è mancata la «rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali redatti a norma del richiamato articolo 8 -quinquies ».
12.3. Non sussiste, infine, la violazione del principio di non contestazione denunciata con il nono motivo.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati dalla controparte e non l’inquadramento e la valutazione giuridica di quei fatti, che compete al giudice, tanto più quando si tratta di apprezzare i requisiti di validità di un contratto per il
quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam , la cui effettiva presenza agli atti del processo non può essere surrogata dalla mera assenza di contestazioni tra le parti (Cass. n. 25999/2018).
Come gi à accennato sopra, l’infondatezza dei motivi settimo, ottavo e nono comporta la conseguente inammissibilità dei primi sei motivi, in base al principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l ‘ intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. nn. 5102/20204; 11493/2018).
In definitiva, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 9.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15% , a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima