Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1681 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25050-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento RAGIONE_SOCIALE REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME
Oggetto
Differenze retributive superiore inquadramento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 203/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la pronuncia di primo grado che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a precetto proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato insussistente il diritto del COGNOME di procedere ad esecuzione forzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE citata società sulla base RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1105/2003.
2. La Corte territoriale ha premesso che la sentenza n. 1105 del 29.4.2003, pronunciata nel procedimento n. 1343/2002 promosso dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all’ inquadramento nel 6° livello professionale e retributivo del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 2.8.1991 e al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive tra il 6° livello e il 5° livello; ha escluso, in conformità alla decisione di primo grado, che si fosse verificato un fenomeno successorio tra il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ed ha rilevato come il COGNOME fosse stato assunto ex novo da quest’ultima società con decorrenza ‘a tutti gli effetti normativi, contrattuali e previdenziali’ dall’1 gennaio 2003; ha dato atto che con verbale di co nciliazione RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2003, sottoscritto dal lavoratore e dai rappresentanti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, il primo aveva accettato ‘le condizioni economiche e di inquadramento categoriale…specificamente indicate nell’allegato al presente verbale di lettera A’ e dichiarato di rinunciare ‘ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura nonché ad ogni forma di contenzioso, già avviato o da avviare, con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; che in base al citato allegato A, il COGNOME era stato inquadrato quale impiegato di 5° livello del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, qualifica corrispondente a quella posseduta presso l’ente di provenienza all’epoca di sottoscrizione del verbale di conc iliazione RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2003; che nel Disciplinare Applicativo del Protocollo d’Intesa RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2002, l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE unitamente alle OO.SS. avevano convenuto che l’assunzione d a parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del personale di cui all’art. 1, L.R. 21/2002 (tra cui gli ex dipendenti dei RAGIONE_SOCIALE) si sarebbe perfezionata solo previa ‘rinuncia totale e completa di ogni e
qualsivoglia contenzioso con l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE…’.
Avverso la sentenza NOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi d ell’art. 380 bis c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, L.R. 84/1995, degli artt. 1 e 2, L.R. 21/2002, del Protocollo d’Intesa RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2002, del Disciplinare applicativo datato 28 gennaio 2003 e del verbale di conciliazione RAGIONE_SOCIALE’11 ap rile 2003. Si assume che la Corte d’appello ha errato nel dichiarare non opponibile alla RAGIONE_SOCIALE la sentenza n. 1105/2003 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e inesistente un fenomeno successorio tra il RAGIONE_SOCIALE e la stessa RAGIONE_SOCIALE; inoltre, che l’accertamento effettuato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto produrre effetti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in base alle citate previsioni normative.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere costituito un nuovo rapporto di lavoro tra la RAGIONE_SOCIALE e
il ricorrente, del tutto distinto da quello originariamente intercorso con il RAGIONE_SOCIALE: sia perché la normativa parla di trasferimento dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, con implicito riferimento ad una continuità del rapporto di lavoro anche se disciplinato da un nuovo contratto collettivo, sia perché il trasferimento del ricorrente doveva avvenire nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 21/2002 (art. 1). Si denuncia la vi olazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi che hanno una posizione non autonoma.
7. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c. nella interpretazione del Protocollo d’Intesa RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2002, del Disciplinare applicativo datato 28 gennaio 2003 e del verbale di conciliazione RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2003. Si assume che la Corte d’appello ha errato nel ritenere ricompresa nella rinuncia, prevista dal Disciplinare citato ed espressa dal ricorrente nel verbale di conciliazione, anche la rinuncia a far valere il corretto inquadramento nell’ente di provenienza; che la clausola richiamata dalla Corte d’appello prevede la rinuncia ad ogni contenzioso con l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, soggetti nei cui confronti il COGNOME non ha mai avuto alcuna controversia. 8. Con il quarto motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113
c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prova
costituita dall’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile (n. 1105/2003) del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con effetto retroattivo, in riferimento alle mansioni superiori svolte dal ricorrente. Il ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE rinuncia ad un diritto futuro e sottolinea che il diritto al superiore inquadramento non faceva parte del suo patrimonio all’epoca di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE conciliazione (11 aprile 2003), posto che l’accertamento di tale diritto è avvenuto con sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 29.4.2003.
Con il quinto motivo si sostiene l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società, sia perché la prescrizione da giudicato matura in dieci anni, sia perché la sentenza n. 1105/2003 è stata notificata alla RAGIONE_SOCIALE e alla stessa comunicata dal RAGIONE_SOCIALE sollecitando l’emissione dei provvedimenti di competenza.
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, non sono fondati.
La sentenza passata in giudicato ha un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa e, in conformità a tale previsione, la Corte d’appello ha escluso che la sentenza (n. 1105/2003) pronunciata tra il COGNOME e il precedente datore di lavoro, il RAGIONE_SOCIALE, potesse esplicare qualsiasi effetto nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, divenuta datrice di lavoro del predetto a partire dall’1.1.2003 e dopo che, terminato il rapporto con il RAGIONE_SOCIALE in data 31.10.1999, il lavoratore era passato alle
dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed era stato impiegato presso la RAGIONE_SOCIALE fino al 31.12.2002 (v. ricorso per cassazione, pag. 6).
12. I giudici di appello hanno escluso qualsiasi fenomeno successorio, relativamente alla posizione lavorativa del COGNOME, tra la RAGIONE_SOCIALE ed i precedenti datori di lavoro, ed hanno accertato che tra il predetto e la RAGIONE_SOCIALE è stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro, con decorrenza ‘a tutti gli effetti normativi, contrattuali e previdenziali’ dal 1° gennaio 2003. Si tratta di un accertamento in fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, in particolar modo in presenza di una cd. doppia conforme. Peraltro, l’instaurazione con la RAGIONE_SOCIALE di un nuovo rapporto di lavoro a partire dall’1.1.2003 è già stato riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 24349 del 2017 che ha esaminato, sia pure ad altri fini, una fattispecie analoga a quella oggetto di causa. 13. La pretesa del lavoratore, di rendere opponibile alla RAGIONE_SOCIALE il diritto al superiore inquadramento riconosciuto con la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (nei confronti del RAGIONE_SOCIALE), non può utilmente fondarsi sulle previsioni normative invocate (L.R. n. 30/1997, DPRS n. 21/1993, L.R. n. 84/1995, Protocollo d’Intesa 11.7.2002, L.R. n. 21/2002) che hanno disciplinato il passaggio del personale proveniente dagli ex RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi all’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RAGIONE_SOCIALEnel rispetto del trattamento economico -normativo-
previdenziale posseduto’, essendo pacifico che la sentenza n. 1105/2003 è intervenuta (il 29.4.2003) in epoca successiva alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE e alla sottoscrizione del verbale di conciliazione RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2003, col quale è stato riconosciuto al lavoratore l’inquadramento nel quinto livello del Contratto RAGIONE_SOCIALE, corrispondente a quello ‘posseduto’ dal COGNOME nell’ente di provenienza, e tale inquadramento è stato espressamente accettato unitamente alle condizioni economiche connesse.
14. Neppure è utile il riferimento all’efficacia riflessa del giudicato; essa presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche e, in particolare, che il soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato (v. da ultimo, Cass. n.17931 del 2019; n. 18062 del 2019); requisiti certamente non rinvenibili nella fattispecie in esame, per l’autonomia e novità de l rapporto di lavoro concluso con la RAGIONE_SOCIALE e per lo specifico contenuto del verbale di conciliazione.
15. Con tale accordo conciliativo, sottoscritto l’11 aprile 2003 dal lavoratore, dai rappresentanti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME ha dichiarato di rinunciare ‘ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura nonché ad ogni
forma di contenzioso, già avviato o da avviare, con l’RAGIONE_SOCIALE‘. La Corte d’appello ha interpretato tale accordo come contenente ‘espressioni, dall’inequivocabile valore lessicale, preordinate ad evidenziare la volontà del lavoratore di abdicare ad ogni pretesa (anche retributiva) riferibile ai pregressi rapporti di lavoro’ che lo stesso aveva intrattenuto con il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE prima di essere assunto dalla RAGIONE_SOCIALE. Ha sottolineato come tale interpretazione fosse coerente con quanto convenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalle OO.RAGIONE_SOCIALE. nel Disciplinare Applicativo del Protocollo di Intesa RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2002, e cioè che l’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del personale di c ui all’art. 1, L.R. 21/2002 (tra cui gli ex dipendenti dei RAGIONE_SOCIALE) si sarebbe perfezionata solo previa ‘rinuncia totale e completa di ogni e qualsivoglia contenzioso con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE…e in particolare per tutte le possibili fattispecie comunque riconducibili alla gestione ex art. 12 legge RAGIONE_SOCIALE 36/91, articolo 3 legge RAGIONE_SOCIALE n. 35/94 e articolo 43 legge RAGIONE_SOCIALE n. 30/97′.
L’attuale ricorrente critica tale interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo sostenendo che la rinuncia prevista dal Disciplinare ed espressa nell’accordo conciliativo riguardava il contenzioso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE regional e (contenzioso inesistente nei suoi
rapporti con la regione) e non includeva la rinuncia a far valere nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il corretto inquadramento nell’ente di provenienza. Ove pure si prescinda dal difetto dei presupposti che, per quanto finora esposto, rendono non opponibile alla RAGIONE_SOCIALE il riconoscimento del superiore inquadramento oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1105/2003, non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dei canoni ermeneutici oggetto del terzo motivo di ricorso.
17. Al riguardo, occorre premettere, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte (v. Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017), che l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. ovvero per vizio di motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c., fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione adottata si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente. La critica alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale operata dal giudice di merito non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la lettura data dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione degli atti negoziali e degli atti
unilaterali è riservata (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una RAGIONE_SOCIALEe possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).
18. Il COGNOME critica la lettura data dai giudici di merito valorizzando il riferimento al contenzioso con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ignorando altri dati, come la rinuncia anche a ‘qualsivoglia rivendicazione’ (logicamente riferibile alla domanda di superiore inquadramento) e l’espresso richiamo agli atti normativi che hanno regolato nel corso degli anni la sorte dei dipendenti dei RAGIONE_SOCIALE (poi transitati alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in tal modo contrapponendo una diversa ricostruzione interpretativa a quella fatta propria dai giudici di appello, senza evidenziare gli elementi indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALE dedotta violazione di legge. Dal che discende il rigetto del motivo di ricorso in esame ed anche RAGIONE_SOCIALEe censure mosse col quarto motivo, non essendovi spazio per ravvisare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113 c.c. alla luce RAGIONE_SOCIALE interpretazione data dalla Corte di merito all’accordo conciliativo nel senso RAGIONE_SOCIALE rinuncia non a diritti futuri bensì a qualsiasi pretesa riferibile ai pregressi rapporti di lavoro.
Il quinto motivo, concernente il mancato decorso dei termini prescrizionali, è assorbito dal rigetto degli altri motivi.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità segue in
il criterio di soccombenza, con liquidazione come dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 22.11.2023