SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 395 2025 – N. R.G. 00000802 2024 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.
NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 802/2024 R.g.l.;
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 210 del 24.10.2024, notificata il 5.11.2024;
avente ad oggetto: licenziamento,
promossa da:
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì -appellante Parte_1
nei confronti di:
e rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3
dallAVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cesena appellati trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
rilevato :
che in udienza le parti, sottoscrivendo accordo conciliativo, hanno confermato che la materia del contendere è cessata, regolando le spese di lite
come specificato nello stesso accordo (v. n. 3, in cui si prevede il riconoscimento da parte di e di un contributo alle spese in favore di di € 2.000,00, intendendosi compensate le altre spese di lite e assistenza legale), Parte_3 Parte_2 Parte_1
ritenuto :
che, allora, debba darsi seguito a tale richiesta congiunta, provvedendosi come in dispositivo, adottandosi la modalità di cui all’art. 436 bis c.p.c. (che rinvia all’art. 350, comma 3, c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte d’Appello sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese di lite per quando non diversamente previsto nell’accordo raggiunto.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME