Accordo Conciliativo: Come Risolvere una Controversia in Appello
Un accordo conciliativo rappresenta una delle modalità più efficaci per porre fine a una controversia legale, anche quando questa è già giunta in fase di appello. Invece di attendere una decisione della Corte, le parti possono trovare un’intesa che soddisfi i reciproci interessi, chiudendo definitivamente il contenzioso. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, illustra perfettamente questo meccanismo, dichiarando la ‘cessata materia del contendere’ proprio a seguito di un’intesa tra le parti.
I Fatti del Caso: dal Licenziamento all’Appello
La vicenda trae origine da una controversia in materia di licenziamento. Un lavoratore aveva impugnato il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, e il Tribunale di primo grado si era pronunciato con una sentenza. Insoddisfatto della decisione, il lavoratore (appellante) aveva deciso di presentare appello, portando la causa di fronte alla Corte d’Appello di Bologna.
Contro l’appellante si costituivano in giudizio le parti appellate (ex datori di lavoro), difendendosi e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La causa era quindi pronta per la decisione finale.
L’Intervento della Corte e l’Accordo Conciliativo
Il colpo di scena è avvenuto durante l’udienza collegiale fissata per la decisione. In quella sede, le parti hanno presentato un accordo conciliativo sottoscritto da entrambe, manifestando la volontà comune di porre fine alla lite.
L’accordo non solo risolveva la disputa principale, ma regolava anche le spese legali del doppio grado di giudizio. In particolare, le parti appellate si impegnavano a versare un contributo di 2.000,00 euro a favore dell’appellante, a titolo di rimborso per le spese di lite e assistenza legale. Per il resto, le spese venivano dichiarate compensate, ovvero ogni parte si faceva carico delle proprie.
La Decisione della Corte d’Appello
Di fronte alla volontà congiunta delle parti, la Corte d’Appello non ha potuto fare altro che prenderne atto. Anziché entrare nel merito della questione del licenziamento, il collegio ha applicato i principi procedurali che governano queste situazioni, formalizzando la chiusura del procedimento.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è di natura puramente processuale. I giudici hanno rilevato che, attraverso la sottoscrizione dell’accordo conciliativo, le parti avevano di fatto risolto la controversia, facendo venire meno l’interesse a ottenere una pronuncia giudiziale. In termini giuridici, questo determina la ‘cessazione della materia del contendere’.
La Corte ha quindi dato seguito alla richiesta congiunta delle parti, provvedendo come richiesto nel dispositivo. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 436-bis del codice di procedura civile, che disciplina la pronuncia della sentenza nel rito del lavoro in appello. La Corte ha semplicemente ratificato l’esito raggiunto autonomamente dalle parti, dichiarando estinto il giudizio per via dell’accordo raggiunto.
Le Conclusioni: Gli Effetti dell’Accordo e della Sentenza
Le conclusioni pratiche di questa vicenda sono chiare e significative. La sentenza della Corte d’Appello chiude definitivamente il contenzioso tra le parti. L’accordo conciliativo assume forza di legge tra di esse e sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi potenziale decisione giudiziale.
Il lavoratore riceverà la somma pattuita per le spese legali, e la questione del licenziamento è da considerarsi definita secondo i termini dell’intesa. Questo caso dimostra come la via transattiva sia sempre percorribile, anche nelle fasi più avanzate di un processo, permettendo alle parti di controllare l’esito della lite e di evitare i tempi e le incertezze di una sentenza.
Cosa succede quando le parti raggiungono un accordo durante un processo di appello?
Quando le parti formalizzano un accordo conciliativo, la Corte prende atto della loro volontà e dichiara la ‘cessata materia del contendere’, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Come sono state gestite le spese legali in questo caso?
Le parti appellate si sono impegnate a versare all’appellante un contributo di 2.000,00 euro per le spese di lite. Tutte le altre spese legali sono state ‘compensate’, il che significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi.
La Corte ha valutato il contenuto dell’accordo conciliativo?
No, la Corte non è entrata nel merito dell’accordo. Il suo ruolo è stato quello di ratificare la volontà delle parti di porre fine alla lite, dichiarando formalmente la chiusura del procedimento giudiziario.
Testo del provvedimento
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 395 2025 – N. R.G. 00000802 2024 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.
NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 802/2024 R.g.l.;
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 210 del 24.10.2024, notificata il 5.11.2024;
avente ad oggetto: licenziamento,
promossa da:
rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì -appellante
nei confronti di:
e rappresentati e difesi
dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cesena appellati trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
rilevato :
che in udienza le parti, sottoscrivendo accordo conciliativo, hanno confermato che la materia del contendere è cessata, regolando le spese di lite
come specificato nello stesso accordo (v. n. 3, in cui si prevede il riconoscimento da parte di e di un contributo alle spese in favore di di € 2.000,00, intendendosi compensate le altre spese di lite e assistenza legale),
ritenuto :
che, allora, debba darsi seguito a tale richiesta congiunta, provvedendosi come in dispositivo, adottandosi la modalità di cui all’art. 436 bis c.p.c. (che rinvia all’art. 350, comma 3, c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte d’Appello sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese di lite per quando non diversamente previsto nell’accordo raggiunto.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME