Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2854-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 408/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/07/2020 R.G.N. 537/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/11/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Pisa ha respinto la domanda, proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Retribuzione
rapporto privato
R.G.N. 2854NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE di cui era dipendente, con la quale veniva rivendicato il pagamento del premio di produttività, per gli anni 2013 e 2014, nella misura prevista dal contratto integrativo aziendale del 24.12.2010 (art. 26) e non nell’importo riconosciuto dal datore d i lavoro ai sensi dell’accordo aziendale del 28.5.2013.
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 408/2020, preso atto che il thema decidendum era stato limitato all’annualità del 2013, ha confermato la pronuncia di primo grado evidenziando che: a) non era stato oggetto di impugnazione e doveva, quindi, ritenersi coperta dal giudicato la tesi sostenuta dal lavoratore, dichiarata inammissibile da l Tribunale, secondo cui l’accordo del 2010 avrebbe regolato il premio di produttività anche per gli anni successivi; b) l’art. 28 del contratto integrativo del 2010 espressamente fissava la propria scadenza al 31.12.2011 mentre distingueva la decorrenza del contratto da quella relativa al premio che restava regolata da specifica normativa; c) il richiamo all’art. 26 del predetto accordo non conduceva a diversa conclusione posto che il contratto sarebbe scaduto il 31.12.2011 e, quindi, anche il premio dell’anno 2011 sarebbe stato regolato dall’art. 26 citato; d) l’accordo del 2013 dava atto che il precedente contratto integrativo aziendale era scaduto il 31.12.2011 e che quanto riportato nella nota finale, con cui venivano confermate le previsioni dell’accordo del 2010, anche per ciò che riguardava il premio di produttività ma limitatamente a quanto non espressamente previsto nell’accordo del 2013, non poteva incidere sulla misura dei premi di produttività che era stata appunto disciplinata dal nuovo accordo.
Avverso la decisione di secondo grado NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 115 e 116 cpc; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 cod. civ.; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, la motivazione omessa, apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nonché la nullità ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, come conseguenza delle violazioni delle disposizioni citate.
Si sostiene che la Corte territoriale aveva errato nella interpretazione del contenuto del ricorso in appello avendo ritenuto che il gravame proposto da esso ricorrente si basasse unicamente sulla durata ab origine a tempo indeterminato della disciplina del premio contenuta nell’art. 26 del C.I.A. del 2010, così incorrendo successivamente nella violazione degli artt. 115 e 116 cpc.
Si deduce, infatti, che oltre ad avere ribadito la durata ab origine a tempo indeterminato dell’accordo, si era anche precisato che la RAGIONE_SOCIALE, in ogni caso, una volta scaduto il C.I.A. del 2010, aveva deliberato di proseguire la sua applicazione di fatto, sine die , e quindi anche al momento della stipula dell’accordo di rinnovo del 2013. Si obietta che le argomentazioni sulla infondatezza della pretesa, svolte
solo per completezza, non avevano il carattere della decisività e comunque erano errate a fronte di un chiaro comportamento della Banca di conferire efficacia ultrattiva all’accordo aziendale del 2010 e che alla data di stipula dell’accordo del 28.5.2013 i l premio aziendale trovava ancora la sua disciplina, per l’anno 2013, nell’art. 26 del C.I.A. del 24.12.2010 o quanto meno fino al maggio 2013, data della stipula dell’accordo peggiorativo.
Il motivo è inammissibile.
La gravata sentenza è fondata su due rationes decidendi , perché ognuna idonea, sul piano logico-giuridico, a sostenere da sola il dictum della Corte territoriale: la prima è fondata sul fatto che la tesi sostenuta dal lavoratore, secondo il quale l’accordo del 2010 avrebbe regolato anche il premio di produttività per gli anni successivi, dichiarata inammissibile dal Tribunale perché ‘nuova’ e incompatibile con le precedenti deduzioni, non era stata oggetto di impugnazione; la seconda è basata, dopo avere analizzato il merito della questione, sull’assunto che l’art. 28 del contratto integrativo del 2010 fissava la propria scadenza al 31.12.2011; che tale scadenza era stata ribadita dal successivo accordo aziendale del 2013 e che, nella nota finale, venivano c onfermate le previsioni dell’accordo del 2010 anche per quanto riguardava il premio di produttività ma limitatamente a quanto non espressamente previsto dallo stesso accordo del 2013 che, però, modificava la misura del suddetto premio, rendendo, quindi, inoperante il rinvio agli artt. 26 e 27 del C.I.A. del 2010 per ciò che concerneva la liquidazione.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l’uso della locuzione ‘per completezza’, adoperata nel provvedimento, non
introduce una mera argomentazione, come sostiene parte ricorrente, bensì rappresenta un ulteriore convincimento dei giudici di secondo grado, configurabile appunto alla stregua di una “ratio decidendi” aggiuntiva, perché fondata su ragioni non pertinenti alla prima ratio .
Orbene, in tema di interpretazione di contratti aziendali, per il quali non si applicano in sede di legittimità le regole di interpretazione diretta prevista per i soli contratti o accordi collettivi nazionali, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, nel giudizio di cassazione, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice di merito (Cass. n. 18214/2024), allorquando, come nel caso di specie, la Corte territoriale abbia rilevato il tenore letterale e non equivoco delle clausole dell’accordo del 2010 e delle clausole dell’accordo del 2013, dando loro una esegesi plausibile e logico-sistematica.
Tutte le doglianze articolate, consistenti in asserite violazioni di legge, si sostanziano invece unicamente nel proporre una interpretazione delle clausole contrappositiva rispetto a quella fornita in sede di merito e, pertanto, si rivelano inammissibilmente poste.
Ciò rende conseguentemente inammissibile anche la censura sulla dedotta erronea interpretazione del contenuto del ricorso in appello, da parte dei giudici di seconde cure, perché giammai un eventuale suo accoglimento potrebbe portare alla cassazione dell’i mpugnata pronuncia, stante l’intervenuta definitività delle altre doglianze (Cass. n. 5102/2024) riguardanti l’interpretazione delle clausole adottata nel grado di appello.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’11 .11.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME