SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 390 2025 – N. R.G. 00000186 2024 DEPOSITO MINUTA 13 10 2025 PUBBLICAZIONE 13 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 186 del RAGIONE_SOCIALE degli affari civili contenziosi per l’anno 20 24 promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, con sede in ed ivi elettivamente domiciliata, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti […] Pt_1
appellante
contro
in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in presso la sede legale dell’ente, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’Avvocatura Regionale Controparte_1 Pt_1
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’appellante: voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
– confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE contraddistinto dal n. 689/2011, RAC n. 1872/11 cron. n. 956, rep. n. 192/12, depositato in cancelleria il 21/03/2011, notificato in data 31/03/2011;
–
per l’effetto, condannare in via definitiva la in persona
Controparte_1
dell’On. Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta in carica, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
IndustriaRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di
e
, con sede in
INDIRIZZO
Pt_1
Pt_1
Pt_1
n.
72, domicilio
elettronico RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
,
Codice
Fiscale
Email_1
C
PartitaIVA_1
, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante AVV_NOTAIOor , RAGIONE_SOCIALE somma pari a Euro 820.500,00 oltre agli interessi legali e moratori maturati e maturandi dalla data RAGIONE_SOCIALE debenza fino all’effettivo saldo da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, nonché alle spese anche generali, RAGIONE_SOCIALE, onorari IVA e CPA relativi alla procedura monitoria per i titoli di cui al decreto opposto. P.IVA_2 Controparte_3
In ogni caso, con vittoria di spese di patrocinio e lite del doppio grado del giudizio, maggiorate le prime di spese generali, CAP e IVA come per legge.
Nell’interesse dell’appellat a: codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, previo rigetto dell’istanza di sospensione, rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza 2826/2023, pubblicata in data 27.11.2023, resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio contraddistinto al n. 4496/2011 di R.G. e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata; in subordine voglia comunque confermare la revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento delle difese esplicate dalla nel primo grado di giudizio, confermando altresì l’ordine di restituzione delle somme corrisposte dalla per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. NUMERO_DOCUMENTO CPNUMERO_DOCUMENTO
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e RAGIONE_SOCIALE difensive del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESS0
TABLE
opposizione avverso il decreto n. 698/11 con il quale le era stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 820.500,00, asseritamente dovuto in forza delle convenzioni stipulate tra le parti in data 28.12.2007 e delle fatture n. 1 del 29.7.2009 e n. 2 del 1.9.2007, emesse a titolo di saldo delle somme dovute a seguito dell’avvenuto adempimento delle predette convenzioni.
A fondamento dell’opposizione la espose quanto segue: Controparte_1
con Determinazione del Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2457 del 27 dicembre 2007 era stata autorizzata la stipulazione di una convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE manifestazione “RAGIONE_SOCIALE“, poi sottoscritta in data 28 dicembre 2007, per un importo totale pari a € 1.200.000,00 Iva inclusa;
con Determinazione del Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2466 del 28 dicembre 2007 era stata autorizzata la stipulazione di una ulteriore convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE avente lo scopo di organizzare incontri, convegni ed azioni promozionali a supporto RAGIONE_SOCIALE manifestazione , sottoscritta in pari data, per un importo pari a € 341.756,80 Iva inclusa; Controparte_5
-le predette convenzioni riguardavano la realizzazione di un evento, nell’ambito dell’artigianato artistico, finalizzato all’incontro tra artigiani, buyers nazionali ed internazionali e giornalisti di test ate internazionali; in particolare, in forza RAGIONE_SOCIALE prima delle convenzioni citate, l’ […]
avrebbe dovuto provvedere alla ricerca e reclutamento di buyer nazionali ed internazionali (prima fase del progetto), nonché a prenotazioni transfer, alberghi e catering (terza fase) ed alla realizzazione definitiva dell’evento (quarta fase); CP_4
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Assessorato regionale aveva provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE fattura n. 2061 del 13.6.2009, dell’ importo di € 500.000,00 Iva inclusa , relative alle prime due fasi RAGIONE_SOCIALE prima convenzione citata;
-peraltro, non risultava che l’AzRAGIONE_SOCIALE avesse effettivamente provveduto al reclutamento dei buyers, come invece specificato nelle indicazioni delle attività da comp iere previste all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE convenzione, nella sezione I° Fase, non rinvenendosi agli atti dell’assessorato il report dimostrativo delle operazioni effettuate; tanto che l’Amministrazione regionale , in data 22.12.2008, aveva stipulato apposita convenzione con la RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stato stabilito che la stessa avrebbe dovuto curare l’individuazione e l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE visita di buyers nazionali ed internazionali e di giornalisti stranieri interessati ai settori di riferimento ; Controparte_6
con riferimento alla fattura n. 1 del 29.7.2009, emessa a titolo di saldo del pagamento relativo alla prima delle due citate convenzioni, con nota del Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22.7.2010 erano stati richiesti all’ alcuni chiarimenti, specificamente relativi all’indicazione in dettaglio delle attività relative alla terza e quarta fase del programma, con presentazione dei report e RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile richiamata nella citata fattura; Controparte_4
quanto alla seconda convenzione, con determinazione n. 1107 del 25.6.2008 il RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE fattura n. 2060 del 13.6.2008, dell’importo di € 216.956,80, relativo alla prima ed alla seconda fase del programma; peraltro, le voci di spesa relative alla seconda fase non corrispondevano esattamente a quanto concordato con la convenzione.
-anche con riferimento alla fattura n. 2 del 1.9.2009, emessa dall’ a titolo di saldo delle somme dovute in forza RAGIONE_SOCIALE seconda convenzione, con nota del 17.8.2010 erano stati chiesti chiarimenti, in particolare il dettaglio delle specifiche voci di spesa; Controparte_4
-dall’analisi RAGIONE_SOCIALE documentazione relativa alla rendicontazione finale dell’evento, inviata dall’ in data 2.11.2010, era emerso che la stessa non si era occupata dell’individuazione e organizzazione RAGIONE_SOCIALE visita dei buyers nazionali ed internazionali e di giornalisti stranieri interessati ai settori di riferimento (prevista in convenzione per il complessivo importo di € 200.000,00), attività che era stata svolta, e pagata, dalla RAGIONE_SOCIALE; così come non erano documentate, e quindi dovute, le somme destinate ad una serie di attività, per il complessivo importo di € 600.000,00, tra cui ‘Prenotazioni transfer, alberghi, catering’. Controparte_4
Conclusivamente, il preteso credito dell’ non era dimostrato nel suo ammontare, laddove, invece, nella convenzione era previsto che nelle fatture dovessero essere esplicitate le singole voci di costo e, al termina di ciascuna fase, l’invio di un report illustrativo dell’attività espletata. Era, pertanto, necessario accertare l’effettività delle prestazioni rese e la congruità delle somme spese. Controparte_4
La Regione opponente, pertanto, chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L costituitasi, sostenne invece di aver provveduto alla realizzazione, e relativa documentazione, di ciascuna fase prevista nelle due Controparte_4
convenzioni, tanto che, con specifico riferimento al reclutamento dei buyers, previsto nella prima fase RAGIONE_SOCIALE prima delle citate convenzioni, la stessa aveva ammesso di aver provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE fattura n. 2060 del 13.6.2008, emessa in relazione a detta attività; al riguardo, sostenne di aver regolarmente attivato tutte le azioni necessarie per la ricerca di buyers, in Italia e all’estero, organizzando nove incontri/convegni di presentazione dell’evento, analiticamente indicati e documentati. CPNUMERO_DOCUMENTO1
L’opposta, quindi, dedusse di aver inviato alla in data 31.7.2009, la relazione finale e le due fatture a saldo, e poi, con report finale del 2.11.2010, un resoconto esaustivo di ogni possibile informazione relativa all’attività svolta; quanto, poi, alla convenzione stipulata con RAGIONE_SOCIALE, si trattava di una duplicazione di spese, frutto di una improvvida iniziativa RAGIONE_SOCIALE e pertanto ad essa opposta non imputabile. CPNUMERO_DOCUMENTO1 CPNUMERO_DOCUMENTO1
Con ordinanza del 9.1.2012 venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Istruita la causa con produzioni documentali, e dopo aver invitato le parti a dedurre sul punto, con sentenza n. 2826/2023 il Tribunale adito ritenne la nullità delle due convenzioni, poste dall […]
a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria, e per l’effetto revocò opposto. CP_4
il decreto ingiuntivo
In particolare, il primo giudice qualificò le due convenzioni in esame come contratti pubblici di appalto, disciplinati dal D.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis , relativo appunto ai contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, proAVV_NOTAIOi, lavori e opere. Premesso che ‘ I “contratti pubblici” sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori (v. art.3, n.3, D.Lvo cit.) ‘, rilevò che, a i sensi del comma 25 del citato art. 3, le “amministrazioni aggiudicatrici” sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Detta previsione, dunque, era volta ad individuare i soggetti tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto del c.d. procedimento di evidenza pubblica , evidenziando che ‘ se una amministrazione rientra in tale novero, alla stessa si applica detto decreto ‘ .
Ciò posto, il giudice osservò che le RAGIONE_SOCIALE sono enti di natura pubblica, le quali, a norma dell’art. 2, II co, L. 580/93, possono costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato; l’ , quale ente strumentale creato dalla RAGIONE_SOCIALE, rientrava a propria volta nella categoria dell’organismo di diritto pubblico; nella specie, risultava per tabulas che la opposta rivestiva la qualità di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, ‘ deve correlativamente ritenersi che la stessa fosse vincolata, nella scelta del contraente, al rispetto degli artt. 53 e ss D.Lvo 163/2006 (vigente ratione temporis ) ‘ . Controparte_4 Pt_1
Peraltro, era pacifico che l’affidamento in favore RAGIONE_SOCIALE opposta degli incarichi oggetto delle due convenzioni del 28.12.2007 fosse ” avvenuta in via diretta e, pertanto, al di fuori delle regole RAGIONE_SOCIALE c. d. procedura di evidenza pubblica in ordine alla scelta del contraente “. Invero, ‘ posto che l’ era senz’altro amministrazione aggiudicatrice (v. art.3, comma 25, D.Lvo 163 cit.) ella, nella scelta del contraente, ben avrebbe dovuto procedere nel rispetto di una delle modalità di cui all’art. 54 cit. ‘. Controparte_4
Di conseguenza, doveva ritenersi la nullità delle due convenzioni in disamina per violazione del disposto dell’art.1418 c.c., atteso che ” il complesso normativo sopra evidenziato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell’attività negoziale degli enti pubblici con la conseguenza che la loro violazione (per non essersi proceduto alla selezione del contraente nelle forme previste), comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, I co, c.c. “.
Avverso detta decisione ha proposto appello la
Parte_2
[…]
,
subentrata
Controparte_4
La alla
ormai cessata
[…]
costituitasi, ha contestato il fondamento dell’impugnazione,
Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l’appellante ha, anzitutto, lamentato che il primo giudice era incorso in un travisamento dei fatti di causa, giacché, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, era stata la a delegare alla allora l’assolvimento del progetto, CP_1 Controparte_4
e non invece il contrario.
Ha, quindi, deAVV_NOTAIOo che, riportate le parti al corretto RAGIONE_SOCIALE rivestito nella vicenda, e quindi individuata la quale amministrazione aggiudicatrice del servizio e l ‘ quale affidatario ed esecutore del servizio, proprio la natura giuridica di ente pubblico riconosciuto a quest’ultima escludeva in radice la necessità del ricorso a procedure speciali ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio. Controparte_1 Controparte_4
Infatti, la scelta RAGIONE_SOCIALE di procedere all’affidamento diretto del servizio ad un’articolazione RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, ad un ente strumentale, con particolare riguardo all’azRAGIONE_SOCIALE speciale, ‘ rientra nella legittima facoltà di perseguire il soddisfacimento dei bisogni ed interessi pubblici sottesi, scelta realizzata ricorrendo ad un modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso ‘. Il che escludeva la necessità di fare ricorso alle procedure ad evidenza pubblica del contraente privato. CP_1
Ed invero, come si evinceva dalle due convenzioni, era esclusa qualsiasi finalità di lucro e le somme erogate dalla non avevano natura di corrispettivo, trattandosi di contributi e di semplice ribaltamento dei costi sostenuti da un ente pubblico (la RAGIONE_SOCIALE) ad un altro ente pubblico (la , funzionale al perseguimento di scopi istituzionali comuni ad entrambi. CP_1 CP_1
L’appello è fondato.
Dal contenuto delle due determine dell’assessorato regionale, nonché da quello delle due convenzioni oggetto del giudizio, si rileva che il rapporto tra la e Controparte_1
l’ era sostanzialmente volto al perseguimento di un interesse comune, ossia lo sviluppo di un progetto volto a mettere in comunicazione tra loro e divulgare i ‘ saperi antichi dei posti che si affacciano sul bacino del RAGIONE_SOCIALE, realizzando un confronto delle tecniche di lavorazione utilizzate per produrre manufatti e delle RAGIONE_SOCIALE necessarie per operare talune Controparte_4
lavorazioni ‘ ( premessa RAGIONE_SOCIALE convenzione 28.12.2007); le due convenzioni, quindi, come risulta anche dalla deliberazione n. 28/15 del 26.7.2007, rientravano nel programma di intervento 2007 per l’artigianato, consistente in diverse formule, tra le quali, appunto, la indicazione nell’ Allegato al predetto programma dell’attività demandata alla , che aveva il compito di rappresentare ‘ una vetrina delle RAGIONE_SOCIALE in possesso dei maestri artigiani che, oltre a metterle in comunicazione tra loro, le presenterà a possibili utilizzatori/fruitori, con relativa crescita del mercato potenziale ‘. Controparte_4
Con le due convenzioni oggetto del presente giudizio, quindi, la aveva affidato alla la realizzazione del predetto progetto, con impegno a corrisponderle un ‘ contributo onnicomprensivo ‘ di € 1.200.000,00 Iva compresa per la prima delle due citate convenzioni e di € 341.756,80 Iva compresa per la seconda (art. 8); importi che erano corrispondenti agli impegni di spesa assunti per la realizzazione del programma di interventi nel settore per il 2007, e che dunque non integravano un corrispettivo. Controparte_1 Controparte_4
Ebbene, avuto riguardo alla natura e scopo delle due convenzioni intercorse tra i due enti pubblici, non pare che le stesse possano qualificarsi come contratti di pubblico appalto, sottoposti alla disciplina del d.lgs. 163/2006, quanto, invece, come accordi di collaborazione e cooperazione tra diverse Amministrazioni Pubbliche, disciplinate principalmente dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALE Legge 241/1990, per lo svolgimento congiunto di attività di interesse comune; quindi mediante il ricorso allo strumento RAGIONE_SOCIALE convenzione, era stato formalizzato il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, nonché favorire la collaborazione, l’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse tra enti che svolgevano funzioni simili o che avevano obiettivi comuni.
In tale contesto, quindi, l’attuazione di un siffatto rapporto ben può essere attuato tramite lo strumento RAGIONE_SOCIALE convenzione, che dà poi l’avvio ad un affidamento diretto, e che rappresenta una forma di collaborazione tra amministrazioni, nella quale la scelta dell’operatore -[…]
Controparte_4
– era basata sul possesso delle esperienze pregresse RAGIONE_SOCIALE stessa, idonee all’esecuzione delle prestazioni richieste.
Pertanto, al di là RAGIONE_SOCIALE effettiva non chiarezza, ovvero confusione tra i rispettivi ruoli, nella sentenza impugnata, con riferimento all’indicazione dell’amministrazione aggiudicatrice e del soggetto tenuto ad esperire una procedura ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, non pare applicabile al caso in esame la disciplina di cui al d.lgs. 163/2006, peraltro neppure mai richiamata dalla opponente, con conseguente insussistenza RAGIONE_SOCIALE dichiarata nullità delle due convenzioni. CP_1
Ciò posto, venendo al merito dell’opposizione, nonché all’esame RAGIONE_SOCIALE domanda formulata dall’appellante, deve rilevarsi che la aveva contestato la mancanza di indicazione nelle due fatture azionate delle singole voci di spesa, la mancata produzione e prova delle specifiche contabili, nonché l’inadempimento, da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE fase RAGIONE_SOCIALE convenzione che prevedeva l’individuazione e l’organizzazione delle visite dei buyers e dei giornalisti. CP_1 CP_4
Le contestazioni formulate con l’atto di opposizione riproducono quanto già oggetto RAGIONE_SOCIALE nota del 22.7.2010, con la quale la con riferimento alla prima delle due citate convenzioni, aveva sostenuto che, ai sensi degli artt. 3 e 9 RAGIONE_SOCIALE stessa, il pagamento degli importi ivi indicati doveva essere corrisposto in funzione RAGIONE_SOCIALE realizzazione di ciascuna delle fasi di esecuzione del progetto, dietro presentazione, per ciascuna fase, di ‘ regolare fattura riportante le singole voci di costo e di un report illustrante le attività effettuate al termine di ciascuna fase relativa alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE manifestazione ‘; con la nota in esame, quindi, la Regione aveva chiesto la produzione RAGIONE_SOCIALE documentazione prevista dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE convenzione, ossia ‘ fattura e report descrittivo per ciascuna fase ‘, nonché di provvedere a specificare nel dettaglio quali attività fossero state effettuate con particolare riferimento alle seguenti macrovoci ‘ attività previste nella 3 e 4 fase, art. 3 RAGIONE_SOCIALE convenzione in parola ‘. CP_1
Le fattura azionat a n. 1 del 29.7.2009, dell’importo di € 695.707,00, ha ad oggetto il pagamento delle somme previste in con venzione all’art. 9 per la terza e quarta fase, pari rispettivamente a € 600.000,00 e € 100.000,00, relative a ‘ Azioni di marketing e promozione; piano definitivo allestimento e percorsi; prenotazioni transfer, alberghi e catering ‘ (3° fase) e ‘ Realizzazione definitiva dell’evento ‘ (4° fase).
Premesso che non è in discussione la realizzazione RAGIONE_SOCIALE quarta fase, comunque ampiamente dimostrata (vd. doc. 15), e che la stessa ha dato atto di aver regolarmente provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE fattura relativa alla I° Fase -reclutamento dei buyers, le contestazioni RAGIONE_SOCIALE riguardano, sostanzialmente, la terza fase, e segnatamente la mancata indicazione in fattura delle voci di spesa e delle specifiche contabili. CPNUMERO_DOCUMENTO1 CPNUMERO_DOCUMENTO1
Peraltro, si rileva che la fattura n. 1 del 29.7.2009, è analitica, giacché nella stessa sono indicate tutte le numerose voci di spesa; l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE convenzione non prevedeva che dovessero essere altresì documentate analiticamente le specifiche contabili, ossia le singole fatture attestanti ciascuna delle indicate voci di spesa, quanto, invece, un report illustrativo delle attività effettuate.
Ebbene, dalla documentazione proAVV_NOTAIOa dalla opposta risulta l’invio di un corposo e dettagliato report illustrativo di tutte le attività svolte, sia in data 31.7.2009, nella quale è esposto che erano stati 230 i buyers presenti alla manifestazione, in gran parte provenienti dall’Europa, con indicazioni dei relativi Paesi, oltre a delegazioni provenienti da Stati Uniti, Canada, Egitto, Emirati Arabi, Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Corea, Hong Kong, Thailandia e Taiwan; la stampa specializzata nazionale e internazionale era rappresentata da 30 giornalisti delle principali riviste di settore, provenienti, oltre che dall’Italia, da sedici Paesi esteri. A tutti, buyers e giornalisti, era stata consegnata una presentazione dettagliata dell’iniziativa, il catalogo RAGIONE_SOCIALE manifestazione, il programma dei convegni, quello delle singole giornate, oltre ad una relazione sull’artigianato nel RAGIONE_SOCIALE e in CP_1
In particolare, poi, in data 2.11.2010 era stato inoltrato alla in risposta alla richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, un corposo report contenente la analitica indicazione delle singole voci di spesa richieste in fattura per ciascuna delle attività svolte (All. 2) oltre altri 11 allegati. NUMERO_DOCUMENTO
Al riguardo, premesso che la voce ‘ Prenotazioni transfer, alberghi, catering ‘ RAGIONE_SOCIALE 3° fase è generica, e dunque non può ritenersi riguardasse i soli buyers e giornalisti, nell ‘ All. 2 risultano specificamente indicati i costi del servizio transfer e la società che lo aveva curato (RAGIONE_SOCIALE), i costi del servizio catering, affidato alla , nonché i costi sostenuti per l ‘ ospitalità, con indicazione delle strutture alberghiere e delle compagnie aeree. Parte_3
Analogamente, per quanto riguarda la seconda convenzione, con nota del 17.8.2010 la aveva chiesto la presentazione RAGIONE_SOCIALE documentazione prevista dall’art. 9 fattura e report per ciascuna fase -nonché in particolare di specificare nel dettaglio le attività compiute nella terza fase. La terza fase di detta convenzione aveva ad oggetto la ‘Realizzazione di 4 incontri all’estero; Realizzazione di 3 convegni; Realizzazione di documentari sulle tecniche di lavorazione artigiana; Realizzazione brochure e schede tecniche’, per l’importo di € 104.000,00 oltre Iva. CP_1
Con la fattura n. 2 del 1.9.2009 dell’importo di € 104.000,00 oltre Iva, relativa alla terza fase, sono riportate le singole voci di spesa per organizzazione convegni € 63.000,00 – organizzazione seminari € 32.000,00 -realizzazione documentari e presentazioni, promozioni dell’evento in Italia e all’estero, coordinamento progetto e personal e tecnico; con il report illustrativo del 2.11.2010 sono state indicate e descritte le predette attività e le relative voci di spesa, nonché trasmessi alla Regione le brochure e stampati, le cartelle consegnate ai buyers, tre supporti ottici DVD-Rom contenti filmati, fotografie e schede artigiani esteri; nella medesima nota sono indicate le singole voci di costo e relativi fornitori per la realizzazione grafica del materiale, per migliaia di cataloghi, per la realizzazione di supporti multimediali e realizzazione degli stampati, nonché l’analitica indicazione delle spese in dettaglio per la presentazione RAGIONE_SOCIALE manifestazione a Roma presso la il 8.2.2008, e quelle per la presentazione RAGIONE_SOCIALE manifestazione a New York, Dubai, Atlanta, Toronto, Mosca, Chicago e Montreal e relative date. NUMERO_DOCUMENTO7
Avuto riguardo alla predetta documentazione, pertanto, si ritengono adempiute le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 9 delle convenzioni; di conseguenza, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la […]
deve essere condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE somma di € 820.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo. Controparte_1 Pt_1 Pt_1
Le spese dei due gradi del giudizio vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2826/23 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE:
Condanna la al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE somma di € 820.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo; Controparte_1 Parte_1 Pt_1
Condanna la alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e , delle spese del giudizio, che liquida per il primo grado in € 29.193,00 per compensi professionali, e per il presente grado in € 18.511,00 per compensi professionali, oltre spese per contributo unificato ed oltre spese generali ed accessori di legge. Controparte_1 Pt_1 Pt_1
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME