Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30208 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22329/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1556/2019 depositata il 18/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con decreto ingiuntivo n. 1645/2007, emesso in data 10/05/2007, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 162.405,50 a titolo di differenze tariffarie per le prestazioni sanitarie di Radiologia e Medicina Nucleare effettuate nell’anno 2003, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi al tasso legale dalla data di maturazione del credito al saldo.
Proposta opposizione dalla RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la accoglieva ritenendo, tra tutte le questioni proposte riguardanti anche la prospettata carenza giurisdizione dell’AGO e la pretesa insussistenza di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, prevalente e fondata quella relativa al superamento dei tetti di spesa; il Tribunale aveva pure valorizzato la mancanza in atti dell’accordo che le parti avrebbero dovuto stipulare ai sensi dell’art. 8 quinquies del d.lgs n. 502/1992, che era uno degli elementi costitutivi del credito azionato in monitorio dalla RAGIONE_SOCIALE e che avrebbe dovuto avere la forma scritta ad substantiam.
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello, che veniva contestato da RAGIONE_SOCIALE, con proposizione di appello incidentale quanto alle questioni preliminari non valutate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza 1556 del 2019, aveva respinto le eccezioni di giurisdizione e di legittimazione passiva riproposte dalla RAGIONE_SOCIALE e aveva respinto pure l’appello di RAGIONE_SOCIALE, incentrando la motivazione sull’assenza di accordi scritti.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 bis e 1 ter, d.lvo. 502/92 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.6, L 724/94 – Violazione dell’art. 115 c.p.c..
Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3, comma 1 bis d.lgs 502/92, in quanto tale articolo stabilisce che le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende e che le ASL hanno autonomia imprenditoriale; le ASL non avrebbero pertanto potuto essere considerate Pubbliche Amministrazioni, agendo mediante atti di diritto privato disciplinati dal diritto comune; l’esistenza dei
contratti avrebbe potuto essere dedotta quindi per facta concludentia e, altresì, in conformità agli usi commerciali.
Violazione dell’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17, r.d. 2440/23.
Sostiene il ricorrente che, anche qualora fosse esatta la premessa da cui parte la Corte d’Appello, che le RAGIONE_SOCIALE sono pubbliche amministrazioni e che, di conseguenza, i rapporti che intrattengono con i terzi ricadano nell’ambito di applicazione degli artt. 16 e 17 r.d. 2440/23, il contratto , pur dovendo risultare da atti scritti, non necessiterebbe di una forma predeterminata e potrebbe legittimamente risultare da atti scritti non coevi, che nel caso di specie sarebbero stati presenti.
Violazione dell’art. 360, co1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 8 quater e 8 quinquies, d.lvo 502/92.
La Corte d’Appello dà per presupposto che per poter pretendere la retribuzione delle prestazioni sanitarie che essa ha eseguito, la struttura accreditata debba altresì aver stipulato un contratto con la RAGIONE_SOCIALE di riferimento, fondandosi sugli art. 8 quater e 8 quinquies d.lgs 502/92 senza tenere conto, però, dei profili diacronici; il comma 2 quinquies dell’art. 8 quinquies, d.lgs 502/92, introdotto dal D.L. 112/08 e valorizzato dalla Corte d’Appello, non si applicherebbe al caso di specie dal momento che si tratta di prestazioni eseguite nell’anno 2003.
Violazione dell’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 6, L. 724/94. Violazione della normativa che disciplina la regressione tariffaria e violazione dei principi in tema di onere probatorio.
RAGIONE_SOCIALE era precedentemente una struttura convenzionata ai sensi della L. 833/78 ed è transitata nel regime tariffario ad opera dell’art. 6, co. 6, L. 724/94 circostanza non contestata-; la Corte di Appello, quando ha sancito la sostanziale irrilevanza della circostanza che le prestazioni siano state concretamente eseguite, sebbene in continuità con le autorizzazioni predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, non ha tenuto conto che proprio la continuità con il precedente regime è invece elemento essenziale e surrogatorio del contratto di cui all’art. 8 quater 502/92. Inoltre, la questione circa il superamento dei limiti di spesa è stata erroneamente valutata dai Giudice di merito, con identificazione non corretta degli oneri probatori sul punto.
Violazione dell’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co 9, L.R. Campania n. 32/94, e dell’art. 3, co. 6, penultimo periodo, d.lvo 502/92.
La Corte d’Appello ha ritenuto che il direttore generale non debba autorizzare sé stesso nel momento in cui decide di introdurre il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che sia sufficiente che la decisione sia manifestata all’esterno con il conferimento della procura alle liti; trattandosi invece di un atto a rilevanza esterna, la decisione di instaurare un giudizio di opposizione soggiace alle disposizioni dell’art. 18, comma 9, della L.R. Campania n. 32/94; inoltre, le disposizioni del penultimo periodo dell’art. 3.6 d.lgs 502/92 prevedono che le decisioni del direttore generale che si discostino dal parere del direttore amministrativo o del direttore sanitario debbano indicarne le ragioni.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso rilevando, in sintesi, che: in relazione all’onere della prova, spetta al ricorrente dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata; l’accreditamento, a partire dalla fine del periodo provvisorio o transitorio di passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, deve necessariamente risultare da provvedimenti emessi all’esito di procedimenti amministrativi o di accordi contrattuali sostituiti, integrativi o attuativi di essi; l’obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato della struttura privata che li richieda ma deve necessariamente esservi l’instaurazione dei rapporti di cui all’art. 8 co. 5 e 7, d.lgs. 502/92, con accordi di forma scritta ad substantiam.
Con atto in data 28.10.2024, notificato alla controparte, RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto, alla luce degli orientamenti interpretativi di legittimità affermatisi nel tempo, dopo l’introduzione del giudizio, sulle questioni di diritto presupposte alla domanda di pagamento introdotta con ricorso monitorio, e ha chiesto di non venire condannata alle spese.
La RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, che non è ricorrente incidentale, non ha depositato osservazioni né ha aderito alla rinuncia.
L’atto di rinuncia è intervenuto prima della data dell’adunanza in camera di consiglio fissata il 7.11.2024 per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
In assenza di adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti giustificanti l’elisione della condanna alle spese processuali in capo al rinunciante, soccombente in entrambe le fasi processuali di merito -le pronunce di legittimità nel senso della necessità della forma scritta ad substantiam degli accordi per l’erogazione di
prestazioni sanitarie ad opera di strutture private nell’ambito di operatività del SSN, anche per il periodo transitorio dal convenzionamento all’accreditamento definitivo delle strutture stesse, sono risalenti (cfr. Cass. n.17588/2018) e precedono l’introduzione dei giudizi sia di appello che di cassazione-.
Si condanna pertanto RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stato dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione prima civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di € 3.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni. Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 7.11.2024.