Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12205/2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. e P. Iva P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, depositato in data 22.3.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in relazione al provvedimento del commissario liquidatore, con il quale, a fronte della domanda di ammissione al passivo per euro 276.843,98, a titolo di corrispettivo maturato in virtù di un contratto di appalto, il credito era stato ammesso senza tuttavia riconoscere la prededuzione.
2. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) il beneficio della prededuzione non poteva essere riconosciuto facendo applicazione del principio di consecuzione tra le procedure concorsuali, in ragione della circostanza che non potevano essere ritenute procedure concorsuali i numerosi accordi di ristrutturazione stipulati dalla società debitrice nel biennio precedente l’ammissione di quest’ultima alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonostante le aperture registratesi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione; (ii) la riaffermata estraneità degli accordi di ristrutturazione del debito alla categoria delle procedure concors uali faceva sì che l’applicazione del principio di continuità tra le procedure dovesse essere vagliato con esclusivo riferimento alle due istanze di concordato preventivo con riserva depositate da RAGIONE_SOCIALE delle quali, la prima esaurita senza il deposito della proposta e del piano, la seconda, rinunciata il 27.10.2015, in concomitanza con l’avvio della liquidazione coatta amministrativa; (iii) in questa prospettiva, se non sembravano sussistere dubbi in ordine all ‘ operatività della regola della consecuzione tra la seconda fase concordataria e l’ape rtura della liquidazione coatta (30.10.2015), attesa l’assenza di un effettivo iato temporale, tale consecuzione non poteva accordarsi per i ricorsi del febbraio del 2013 e del maggio 2015, e ciò in considerazione della circostanza che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di uno o più indici sintomatici dell’identità della crisi di Coopsette nel biennio 2013/2015,
configurati questi ultimi nei termini di fatti costitutivi del preteso diritto ad insinuarsi al passivo con il beneficio della prededuzione.
2.Il decreto, pubblicato il 22.3.2018, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta amministrativa ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 182 -bis l. fall., sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che gli accordi di ristrutturazione rientrino nella categoria delle procedure concorsuali.
1.1 Il ricorso è inammissibile, sebbene sia comunque necessaria la correzione della motivazione impugnata nei termini qui di seguito precisati.
Sul punto va evidenziato che il Tribunale ha negato il riconoscimento della richiesta prededuzione , per il credito nascente dall’esecuzione del so pra ricordato contratto di appalto, sul rilievo del difetto di consecuzione tra procedure, sostenendo più in particolare: – da un lato, che gli accordi di ristrutturazione stipulati dalla società debitrice nel biennio precedente alla l.c.a. erano irrilevanti , ai fini dell’apprezzamento della consecuzione tra le procedure, perché ‘ estranei ‘ alla categoria delle procedure concorsuali; e dall’altro, che l’applicazione del principio di continuità tra le procedure dovesse essere vagliato con esclusivo riferimento alle due istanze di concordato preventivo con riserva, delle quali tuttavia negava la rilevanza ai fini della consecuzione per ragioni di fatto, in ordine, cioè, alla mancata prova in giudizio della sussistenza di uno o più indici sintomatici dell’identità della crisi per il periodo compreso tra le due procedure minori.
Orbene, la ricorrente, con l’unico motivo di ricorso qui presentato, censura solo ed esclusivamente il profilo dell ‘erronea qualificazione degli accordi di ristrutturazione come procedure non rientranti nel paradigma delle procedure concorsuali, senza tuttavia censurare la ratio decidendi nel suo complesso,
incentrata anche sul profilo dell’ esclusione in fatto del la ‘ consecuzione ‘ tra le due procedure di concordato, per la mancata dimostrazione di una continuità sulla rilevata crisi di impresa.
La censura così ristrettamente proposta al solo profilo della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, non attingendo completamente la ratio decidendi (per come sopra ricostruita), è destinata dunque ad incappare in una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Ciò non esime tuttavia la Corte dal dover modificare la motivazione impugnata in punto di corretta qualificazione degli accordi di ristrutturazione. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ‘ l ‘accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 -bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali ‘ (così espressamente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1182 del 18/01/2018; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 24/05/2018).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025