Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19748 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 19748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9499/2024 R.G. proposto da: DIAGNOSTICA RADIOLOGICA BARBARA STACCIOLI DI COGNOME DI NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Salerno INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AZIENDA SANITARIA RAGIONE_SOCIALE SALERNO, elettivamente domiciliata in Salerno INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1308/2023 depositata il 02/11/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del P.G. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e, per le parti, degli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ASL Salerno 3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 56/2006, del 29.11.2006 con il quale il Tribunale di Vallo della Lucania le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 69.672,83, oltre interessi accessori di legge, per differenze tariffarie relative a prestazioni di diagnostica per immagini rese nel periodo dal 1-04-1998 al 31-12-2005.
Il primo giudice ha rilevato come non fossero state in alcun modo contestate da parte dell’opponente le prestazioni per le quali era stata chiesta in sede monitoria la differenza di corrispettivo, nè la parte opponente aveva documentato l’asserito superamento del tetto di spesa. Infine, solo in sede di comparsa conclusionale, l’ASL Salerno (d’ora in poi solo ASL) aveva tardivamente eccepito la mancanza della forma scritta del contratto ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992, così introducendo un thema decidendum ulteriore rispetto al pagamento delle differenze tariffarie.
Il Tribunale ha quindi rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo dell’ASL.
La Corte d’Appello, con sentenza n. 1308/2023, depositata il 2.11.2023, in accoglimento dell’appello proposto dall’ASL, ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo n. 756/06 e rigettato la domanda proposta da Diagnostica Radiologica NOME
Staccioli di NOME COGNOME (d’ora in poi solo Diagnostica Radiologica).
Il giudice d’appello, dopo aver premesso in diritto che nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali instaurati mediante accordo scritto non surrogabile dalla sottoscrizione di altra e diversa documentazione comprovante differenti presupposti, ha osservato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la tardività dell’eccezione di mancanza di accordo scritto sollevata dall’ASL.
Infatti, la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto contrattuale formano oggetto di prova a carico della parte e vanno allegati e provati da parte del soggetto che chiede la prestazione da questo derivante.
Ciò premesso, il giudice d’appello ha ritenuto che, nel caso di specie, difettasse la prova della rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali redatti a norma dell’art. 8 quinquies legge cit., atteso che gli accordi stipulati ed allegati in atti non indicavano quanto convenzionalmente stabilito in relazione alle rispettive prestazioni nei contenuti essenziali (le tariffe applicate, il limite delle prestazioni erogabili dalla struttura fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno in esercizio, le condizioni e le modalità di determinazione del corrispettivo).
In particolare, non era stata indicata la quantità delle prestazioni che la ASL prevedeva di dover acquistare dalla struttura, il limite di spesa, il criterio di remunerazione e le modalità di pagamento, il tutto in riferimento a quanto concordato in sede di Protocollo di Intesa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Diagnostica Radiologica, affidandolo a due motivi.
L’ASL ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta <>.
Espone la ricorrente che il provvedimento impugnato va censurato limitatamente alla errata valutazione dei documenti attestanti la esistenza di accordi contrattuali redatti in forma scritta per gli anni 1999, 2000, 2003 e 2004, sotto il profilo sia del c.d. travisamento della prova sia della manifesta illogicità della sentenza.
In particolare, il giudice di appello ha affermato l’inesistenza di un fatto (controverso) che, invece, risulta pacificamente dalla documentazione depositata in atti, così supponendo l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
Si è in presenza di una ipotesi di c.d. travisamento della prova, posto che i documenti forniscono la prova del fatto, ma il giudice non ha percepito correttamente il contenuto, ponendo a base della decisione una informazione probatoria errata: nella specie, la insussistenza di uno dei fatti costitutivi della pretesa per asserita ‘mancanza’ del documento che lo attesta.
La statuizione della Corte d’Appello di Salerno va censurata anche sotto altro profilo di nullità, per vizio di motivazione nei limiti del sindacato costituzionale in ragione della sua manifesta illogicità, nella parte in cui si assume che dai documenti depositati non si
potesse desumere l’oggetto delle prestazioni da remunerare. In realtà, contrariamente a quanto affermato in sentenza, dalla documentazione presente in atti, in relazione agli anni 1999, 2000, 2003 e 2004 emergevano pacificamente sia la ‘tipologia e la qualità delle prestazioni erogabili’ dalla società ricorrente sia ‘la quantità e i corrispettivi’ delle stesse.
2. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, nel caso di specie, non vi è stato nessun omesso esame di fatto decisivo. Quello di cui si duole la ricorrente è che tale fatto, che è stato un punto controverso della causa (per questo non si può parlare di eventuale errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.) non sia stato esaminato correttamente, ma tale censura è palesemente inammissibile alla luce dell’insegnamento della recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5792/2024 (in tema di c.d. travisamento della prova), nella quale è stato affermato che ‘… il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è riservato al giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale» …(pag. 28)’.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata ampiamente motivata ed ossequiosa del requisito del ‘minimo costituzionale’, avendo il giudice d’appello evidenziato come riportato in narrativa -che non era dato evincersi dal contratto le tariffe applicate, il limite delle prestazioni erogabili dalla struttura fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno in esercizio, le condizioni e le modalità di determinazione del corrispettivo.
La ricorrente si è limitare ad affermare, apoditticamente e in modo generico, che tali elementi c’erano nel contratto, senza, tuttavia, neppure esplicitare, in concreto, quali fossero, quale fosse, quindi, la tariffa effettivamente applicata, quale fosse il tetto di spesa
previsto per l’anno in esercizio negli anni 1999, 2000, 2003 e 2004, quale fosse l’ammontare del corrispettivo, non provvedendo neppure ad indicare, seppur sommariamente il contenuto di tali contratti.
Con il secondo motivo è stata dedotta ‘II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2, comma 7, del d.p.r. 14.1.1997, dell’art. 32, comma 8, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 1322 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’asserita necessità della stipula degli accordi contrattuali tra ASL e struttura privata accreditata in data antecedente a quella di fissazione dei tetti di spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN’.
Espone la ricorrente che la sentenza gravata è illegittima anche nella parte in cui ha affermato, in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza di riferimento, che l’erogazione di prestazioni sanitarie, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture private accreditate, presupporrebbe la sussistenza di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., sottoscritti antecedentemente a ciascun anno di riferimento, e non in corso d’anno o in epoca anche successiva, come quelli allegati in atti, con conseguente insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in primo grado anche sotto tale profilo.
Il motivo è parimenti inammissibile per effetto della declaratoria di inammissibilità del primo motivo, nel quale la ricorrente ha censurato l’affermazione del provvedimento impugnato in ordine alla non conformità del contenuto del contratto stipulato tra le parti a quanto richiesto dall’art. 8 quinquies d.lgs 502/1992. E’ evidente che se, a monte, l’accordo delle parti non ha la dignità di un
contratto valido ex art. 8 quinques, rimane necessariamente assorbita la questione dell’efficacia retroattiva dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 13.6.2025