Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24142 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
nel ricorso R.G.N. 22019/2023
promosso da
NOME COGNOME (Costa D’Avorio), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , Prefettura RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO , in persona del Prefetto pro tempore , Questura di AVV_NOTAIO , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL);
intimati con atto di costituzione
avverso il decreto del Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, reso nel procedimento n. 3938/2023 R.G. l ‘ 11/10/2023, notificato in pari data, con cui il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO, prot. 59NUMERO_DOCUMENTO, emesso in data
11/10/2023 e notificato in pari data, che ha disposto l’accompagnamento del cittadino straniero alla frontiera di RomaFiumicino a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica, in esecuzione del provvedimento del Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO, prot. 58/2023, emesso in data 11/10/2023, con il quale veniva decretata l’espulsione dal territorio nazionale e disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il AVV_NOTAIO rigettava la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente il 24/02/2023, a seguito di conforme parere RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale, adottando il provvedimento di diniego il 25/05/2023, che veniva notificato l’11/10/2023.
Nella medesima data, veniva adottato e notificato al ricorrente il provvedimento prefettizio prot. 58/2023, con il quale veniva decretata l’espulsione del ricorrente e dispo sto il suo accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica.
Nello stesso giorno, inoltre, il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, con provvedimento prot. 59/2023, disponeva e notificava l’accompagnamento coattivo del ricorrente alla frontiera di Roma -Fiumicino, che veniva convalidato dal Giudice di Pace sempre l’11/10/2023 e notificato in pari data.
Nell decreto di convalida si legge quanto segue: «RITENUTO che alla suddetta udienza ha partecipato il difensore, il quale ha depositato ordinanza del 6/10/23 n. 28162 e di luglio 2023 n. 28146, dalle quali si evince che in concreto ci sia una violazione RAGIONE_SOCIALEa vita privata RAGIONE_SOCIALEo straniero. Ha chiesto la non convalida del provvedimento o in via
subordinata una misura alternativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 1 TUI di trattenimento nel territorio con gli obblighi previsti dalla legge. SENTITO all’udienza stessa l’interessato, il quale ha dichiarato di lavorare in Montenero di Bisaccia presso il villaggio Meridiana fino al 20/09/2023. RITENUTO che dagli atti emerge la legittimità del provvedimento adottato; CONSIDERATO, quindi che il cittadino COGNOME NOME n. in Costa d’Avorio il DATA_NASCITA è illegalmente presente nel Territorio Nazionale per effetto del decreto prefettizio n. 58/2023 emesso in data 11 ottobre 2023. VISTO l’art. 13 commi 4 e 5 bis Testo Unico 286/1998 e s.m.; CONVALIDA …»
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a tre motivi di impugnazione.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla eventuale udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha riportato le proprie conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 13, comma 4, e 5 bis d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera in assenza dei requisiti necessari a disporla, con la conseguenza che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 5, d.lgs. cit., il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per richiedere la concessione di un periodo per la partenza volontaria e, inoltre, per la proroga del termine standard (7 -30 giorni).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU, in relazione al
mancato rilievo RAGIONE_SOCIALEe condizioni di divieto espulsione, poiché il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la situazione socio-lavorativa del ricorrente, che costituisce una dimensione tutelata dal diritto al rispetto alla vita privata e familiare, così come sancito all’art. 8 CEDU , come prospettato dalla difesa del richiedente asilo, tenuto conto che lo stesso era regolarmente impiegato presso la ditta RAGIONE_SOCIALE nella stagione estiva (giugno 2022 – settembre 2022; aprile 2023 fino al 30.09.2023) e alle dipendenze del Sig. COGNOME NOME per la stagione invernale (novembre 2022 – febbraio 2023), come attestato nel parere RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2011/95/UE in relazione all’obbligo di cooperazione istruttoria, per avere il Giudice di Pace omesso di valutare gli elementi forniti dall’interessato, nonché le risultanze del parere RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale in ordine alla sua integrazione socio lavorativa.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Com’è noto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis :
«4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica:
nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
quando la domanda di permesso di soggiorno e’ stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
quando lo straniero abbia violato anche una RAGIONE_SOCIALEe misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis;
nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.»
Al successivo comma 4bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo è precisato che «Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una RAGIONE_SOCIALEe seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalità;
non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14;
avere violato anche una RAGIONE_SOCIALEe misure di cui al comma 5.2.»
Ove non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera, il AVV_NOTAIO deve dare adeguata informazione allo straniero RAGIONE_SOCIALEa facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue (anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14ter d.lgs. cit.), e solo se il cittadino straniero non formula tale richiesta,
l’Autorità procede ad eseguire l’espulsione mediante accompagnamento coattivo (cfr. commi 5 , 5.1. e 5.2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.lgs. cit.).
Com’è noto, ai sensi del l’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. cit., «Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso.»
Compito primario del Giudice di Pace è, dunque, verificare che nella singola fattispecie sia integrata una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi sopra elencate, che consentano di procedere direttamente all ‘accompagnamento alla frontiera, dandone conto nel provvedimento impugnato, il quale, infatti, deve essere motivato.
Nel caso di specie, il Giudice ha semplicemente ritenuto la legittimità del provvedimento adottato ( «RITENUTO che dagli atti emerge la legittimità del provvedimento adottato» ), senza che risulti avere riscontrato, come avrebbe dovuto, la ricorrenza di alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi, previste dalla legge, che consentono di procedere all’accompagnamento coattivo alla fr ontiera.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri , che devono ritenersi assorbiti.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, deve essere cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo ormai trascorso il termine perentorio per procedere alla convalida.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, occorre tenere conto che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto previsto dall’ art. 13, comma 5 bis , d.lgs. n. 286 del 1998.
Il compenso e le spese spettanti al difensore vanno, pertanto, liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010).
L’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, dunque, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile