Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30173 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30173 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24977 R.G. anno 2022 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
avverso l’ordinanza de l 30 settembre 2022 del Giudice di pace di Brindisi.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Brindisi ha disposto la convalida del provvedimento
amministrativo di accompagnamento alla frontiera del cittadino nigeriano NOME COGNOME.
Il ricorso si fonda su tre motivi . L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e nullità per omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in lingua conosciuta; v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost.. Si deduce che il ricorrente non comprende e non parla nessuna RAGIONE_SOCIALEe lingue veicolari e che il v erbale di notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata manca RAGIONE_SOCIALEa traduzione integrale del testo del provvedimento.
Secondo motivo: v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 d.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente assume che non avrebbe potuto essere espulso, «avendo il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale».
Terzo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Si assume non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza per mancanza di un documento idoneo per l’espatrio.
2. Il primo motivo è infondato.
Per tutto il processo civile è prescritto l’uso RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana (art. 122, comma 1, c.p.c.) e l’art. 13, comma 5 bis , che regola la convalida RAGIONE_SOCIALE‘ordine di accompagnamento alla frontiera, non contiene disposizioni che impongano la traduzione del provvedimento pronunciato dal Giudice di pace: del resto, il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze RAGIONE_SOCIALEe pronunce giurisdizionali che lo riguardano: ril ievo – quest’ultimo – che è stato già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale
(Cass. 3 febbraio 2022, n. 3343; Cass. 24 settembre 2019, n. 23760).
Il secondo mezzo è pure destituito di fondamento.
Il diritto RAGIONE_SOCIALEo straniero a restare nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato si configura in pendenza RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale: e ciò, oltretutto, non sempre, essendo contemplate dall’art. 7, comma 2, e dall’art. 35 bis , comma 3, d.lgs. n. 25/2008 precise eccezioni al riguardo. Ebbene, il ricorrente non ha dedotto che l’espulsione sia stata disposta nella pendenza del procedimento (amministrativo o giurisdizionale) conseguente alla proposizione di una correlativa domanda, ma solo di aver diritto di reiterare la stessa (sull’evidente presupposto che la prima è stata definitivamente disattesa).
Il terzo motivo è inammissibile.
In sede di legittimità non è consentita, ovviamente, la proposizione di questioni di fatto; è preclusa, altresì, la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319). La censura non può dunque avere ingresso, in quanto pone una questione -quanto alla disponibilità , da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, del documento per l’espatrio -di cui il provvedimento impugnato non si occupa e che il ricorrente non assume essere stata posta all’esame del Giudice di pace. Solo per completezza si osserva che quanto dedotto dal ricorrente non è corretto in diritto: al contrario di quel che egli afferma, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio impedisce l’adozione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative al trattenimento presso un centro d’identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo RAGIONE_SOCIALE‘accompagnamento
coattivo alla frontiera (Cass. 24 novembre 2017, n. 28155). Infatti, lo straniero « può chiedere al prefetto, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria » soltanto « qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4 » (art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998), ovvero qualora, tra l’altro, non sussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di « mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità » (art. 13, comma 4 bis ).
3 . – Il ricorso è respinto.
– Nulla va disposto in punto di spese processuali.
Trattandosi di procedimento esente (art. 13, comma 5 bis , d.lgs. n. 286/1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione