Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32516 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32516 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12440/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del defunto NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1531/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2019;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal AVV_NOTAIO. COGNOME;
NOME
ritenuto che,
con sentenza resa in data 25/10/2019, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del defunto NOME COGNOME, ha dichiarato nullo il provvedimento con il quale il RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto agli attori, anche ai sensi dell’art. 126, co. 3bis , della legge n. 388/2000, la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme che il RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto ai creditori della RAGIONE_SOCIALE (di cui NOME COGNOME -dante causa RAGIONE_SOCIALE originarie parti attrici -era socio e garante), in esecuzione dei benefici previsti dalle disposizioni della legge n. 237/1993, secondo cui lo Stato era impegnato ad accollare su di sé (con liberazione dei soci gravati) le garanzie concesse dai soci di società cooperative agricole in stato di insolvenza che ne avessero fatto richiesta e che presentassero i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
nel caso di specie, secondo la corte territoriale, il tribunale aveva correttamente ritenuto che il provvedimento con il quale l’amministrazione ministeriale aveva disposto la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte ai creditori della RAGIONE_SOCIALE, fosse privo dei presupposti previsti dalla legge per la sua emanazione, non essendo emerso alcuna concreta contribuzione causale di NOME COGNOME nella determinazione o nell’aggravamento RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche della RAGIONE_SOCIALE (successivamente fallita), atteso che dal provvedimento di applicazione della pena su richiesta aAVV_NOTAIOato nei confronti dello stesso NOME COGNOME per l’imputazione di bancarotta fraudolenta connessa al
fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era emersa (anche unitamente alla valutazione degli altri elementi di prova acquisiti) alcuna dimostrazione della ridetta contribuzione causale dell’COGNOME al dissesto della RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del RAGIONE_SOCIALE al conseguimento della restituzione RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte;
a vverso la sentenza d’appello, il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del defunto NOME COGNOME, resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
considerato che ,
con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1, co. 1bis , del d.l. n. 149/93, introAVV_NOTAIOo dalla legge di conversione n. 237/93, e dell’art. 4 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Risorse Agricole RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 2/10/95, nonché per falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 126, co. 3bis , della legge n. 388/2000 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di distinguere la struttura del procedimento diretto al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 237/93 (segnatamente articolata nella preliminare ammissione al beneficio e nell’eventuale successiva prefigurazione del diritto dell’amministrazione statale alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme eventualmente corrisposte), trascurando di evidenziare come in relazione a ciascuna RAGIONE_SOCIALE due fasi fosse del tutto diversa la ripartizione degli oneri probatori tra
le parti, poiché, mentre ai fini del diniego dell’accollo statale deve ritenersi sufficiente l’eventuale sussistenza di un elemento soggettivo ostativo (come quello concernente la pendenza di eventuali procedimenti penali nei confronti degli interessati), ai fini del diritto dello Stato alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE somme accollate deve ritenersi viceversa necessaria la dimostrazione del ricorso di un contributo causale del socio al dissesto della RAGIONE_SOCIALE;
nel caso di specie, il solo riscontro della pendenza del procedimento penale di bancarotta fraudolenta a carico dell’COGNOME (in relazione a fatti connessi al dissesto della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio) avrebbe dovuto giustificare di per sé l’accertamento dell’insussistenza del diritto del socio all’accollo statale, non essendo imponibile, a carico dell’amministrazione dello Stato (come erroneamente affermato nella sentenza impugnata), alcun onere probatorio in ordine all’efficienza causale della conAVV_NOTAIOa contestata all’COGNOME nel determinare lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115, co. 1, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, co- 1bis , del decreto-legge n. 149/93 (introAVV_NOTAIOo dalla legge di conversione n. 237/93), dell’art. 126, co. 3bis , della legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Risorse agricole alimentari e forestali del 2 ottobre 95 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente violato il principio dispositivo e quello dell’onere della prova, avendo imposto all’amministrazione statale l’onere di comprovare il contributo causale eventualmente fornito dall’COGNOME al dissesto della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio, senza tener conto della sufficienza, ai fini del diniego del beneficio dell’accollo sta-
tale, dell’avvenuta produzione in giudizio della sentenza di patteggiamento della pena per il reato di bancarotta fraudolenta allo stesso COGNOME contestato in relazione a fatti relativi al fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il documento decisivo costituito dalla sentenza di patteggiamento emessa a carico dell’COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta, di per sé tale da comprovare l’effettiva contribuzione dello stesso COGNOME all’aggravamento della situazione di difficoltà economica della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio;
con il quarto motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115, co. 1, c.p.c., degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 444 c.p.p. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disconosciuto il valore di prova presuntiva (del fatto che l’COGNOME avesse concretamente contribuito ad aggravare la situazione di difficoltà della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio) all’applicazione di pena su richiesta in relazione al reato di bancarotta fraudolenta della ridetta RAGIONE_SOCIALE, nonché all’autocertificazione resa dal medesimo COGNOME circa la disposta condanna penale per fatti connessi allo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio;
con il quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per difetto o apparenza di motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 118 disp att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 o 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente la mancanza di
prova dell’avvenuta contribuzione dell’COGNOME all’aggravamento della situazione di difficoltà economica della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio;
il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza RAGIONE_SOCIALE restanti censure;
osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 126, co. 3 e 3bis , della legge n. 388/2000:
‘ 3. L’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa RAGIONE_SOCIALE, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della RAGIONE_SOCIALE o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, subentrando nelle relative garanzie ‘;
sulla base di tali norme, il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento ‘liberatorio’ dei soci garanti, ‘resta salvo’ nei confronti:
‘ dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della RAGIONE_SOCIALE;
dei soci ‘ che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento ‘;
osserva incidentalmente il Collegio come l’espressione legislativa ‘ resta salvo ‘ di cui all’art. 3bis (inserito con il d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009) debba indurre a in-
tenderne l’indole di interpretazione autentica della disciplina interpolata, ossia di norma destinata a ‘ fare salvo ‘ un diritto (di recupero in favore dello Stato) già previsto dalla disciplina previgente;
ciò posto, è agevole rilevare come l’avvenuto accertamento, da parte dei giudici del merito, della nullità del provvedimento amministrativo di recupero RAGIONE_SOCIALE somme in precedenza erogate dallo Stato, sia stato nella specie collegato, in via esclusiva, alla sola verifica della mancata contribuzione del socio COGNOME all’insolvenza della RAGIONE_SOCIALE dallo stesso garantita, senza tuttavia che fosse stata estesa, l’indagine dei giudici di merito, all’ulteriore verifica (‘ in ogni caso ‘) di eventuali altri presupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimità dell’intervento di agevolazione finanziaria del socio, da parte dell’amministrazione pubblica;
la mancata considerazione, da parte del giudice a quo , dell’ultimo inciso del comma 3bis cit. (‘ Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, subentrando nelle relative garanzie ‘) -attribuendo efficacia dirimente esclusiva alla sola mancanza di contribuzione, da parte dell’COGNOME , all’insolvenza della RAGIONE_SOCIALE -impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso (non potendosi in astratto escludere che l’avvenuta sottoposizione dell’COGNOME a procedimento penale possa in concreto rilevare come causa incidente sul titolo a beneficiare dell’intervento dello Stato), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e l’affidamento, al giudice del rinvio, del compito di verificare se, effettivamente, l’COGNOME avesse o meno titolo a beneficiare dell’intervento ai sensi dell’art. 126, co. 3bis cit.;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione