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Accollo interno: chi paga il professionista?

Un professionista ha richiesto il pagamento delle sue parcelle a un committente, il quale si è opposto sostenendo l’esistenza di un accordo con l’impresa costruttrice per il pagamento delle spese tecniche. La Corte di Cassazione ha chiarito che un simile accordo, qualificabile come “accollo interno”, non libera il committente dalla sua obbligazione originaria. Anzi, la sua stessa esistenza presuppone che il debito verso il professionista sia sorto in capo al committente. La sentenza d’appello, che negava sia il debito del committente sia quello dell’impresa, è stata giudicata contraddittoria e cassata con rinvio.

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Pubblicato il 28 agosto 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Accollo Interno e Compensi Professionali: Chi Paga il Conto? La Cassazione Fa Chiarezza

Quando un committente affida lavori edili, spesso si creano accordi a catena: il committente incarica un’impresa, la quale a sua volta si avvale di professionisti tecnici. Ma cosa succede se il committente e l’impresa si accordano affinché sia quest’ultima a farsi carico delle spese tecniche? Questo accordo, noto come accollo interno, libera il committente dal suo obbligo di pagare il professionista? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione cruciale, smontando un ragionamento giudiziario ritenuto illogico e contraddittorio.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine dalla richiesta di pagamento di un professionista tecnico nei confronti della sua cliente, la committente di alcuni lavori. A fronte del mancato pagamento, il professionista ottiene un decreto ingiuntivo. La cliente si oppone, sostenendo di non aver mai conferito direttamente l’incarico e che, in ogni caso, un accordo con l’impresa esecutrice prevedeva che fosse quest’ultima a sostenere i costi delle prestazioni professionali.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello danno ragione alla committente. I giudici di merito interpretano l’accordo tra la cliente e l’impresa come un’assunzione di responsabilità da parte di quest’ultima, concludendo che l’incarico al professionista non provenisse dalla committente. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo viene revocato e viene respinta anche la domanda del professionista nei confronti dell’impresa.

La Questione Giuridica: Il Ruolo dell’Accollo Interno

Il professionista, non soddisfatto, ricorre in Cassazione, lamentando un’errata interpretazione della figura dell’accollo interno. L’accollo è un accordo tra il debitore (in questo caso, la committente, definita ‘accollata’) e un terzo (l’impresa, definita ‘accollante’), con cui il terzo si impegna a tenere indenne il debitore dal pagamento.

Il punto cruciale, evidenziato dal ricorrente, è che l’esistenza stessa di un accollo presuppone l’esistenza di un debito originario. Non si può ‘accollare’ un debito che non esiste. I giudici di merito erano caduti in una palese contraddizione: da un lato, avevano usato l’esistenza dell’accollo per negare il debito della committente; dall’altro, avevano negato al professionista il diritto di rivalersi sull’impresa.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione accoglie le ragioni del professionista, definendo la motivazione della sentenza d’appello ‘illogica e contraddittoria’. Gli Ermellini chiariscono la natura dell’accollo cosiddetto ‘semplice’ o ‘interno’:

1. Presupposto del debito: Il richiamo all’accollo nel rapporto tra committente e appaltatrice avrebbe dovuto portare alla conclusione che l’incarico di progettazione e direzione lavori era stato effettivamente conferito dalla committente. L’accollo serve a trasferire il ‘peso’ economico del debito, non a negare la sua esistenza.
2. Efficacia solo tra le parti: L’accollo interno è un patto con effetti limitati alle parti che lo stipulano (committente e impresa). Non modifica i soggetti dell’obbligazione originaria e non conferisce al creditore (il professionista), che ne è estraneo, alcun diritto di agire contro il terzo accollante.
3. Obbligo del committente: Di conseguenza, il professionista mantiene intatto il suo diritto di pretendere il pagamento dalla parte che gli ha conferito l’incarico, ovvero la committente. Sarà poi quest’ultima, in virtù del patto di accollo, a potersi rivalere sull’impresa per ottenere il rimborso di quanto pagato.

Il ragionamento della Corte d’Appello, che negava contemporaneamente il diritto del professionista sia verso la committente sia verso l’impresa, creava un vuoto inaccettabile, lasciando il creditore senza tutela. Per questo motivo, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della Corte d’Appello per una nuova decisione.

Conclusioni

Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale in materia di obbligazioni e contratti d’opera professionale. Un accordo privato tra committente e appaltatore, come l’accollo interno delle spese tecniche, non può essere opposto al professionista creditore per negare il suo compenso. Tale patto regola esclusivamente i rapporti interni tra debitore e terzo, ma lascia inalterato il diritto del creditore di agire nei confronti del suo diretto debitore, colui che ha conferito l’incarico. Per i professionisti, si tratta di una conferma importante: il loro diritto al compenso è ancorato al rapporto contrattuale con il cliente, indipendentemente da eventuali accordi successivi di cui non sono parte.

Un accordo tra committente e impresa costruttrice per il pagamento delle spese tecniche libera il committente dal pagare il professionista?
No. Secondo la Cassazione, un tale accordo, qualificabile come ‘accollo interno’, non modifica l’obbligazione originaria del committente verso il professionista. Anzi, presuppone proprio l’esistenza di tale debito.

Che cos’è un accollo interno e quali effetti produce?
È un patto tra il debitore (il committente) e un terzo (l’impresa) in cui il terzo si impegna a pagare il debito. Ha effetto solo tra le parti che lo stipulano e non attribuisce al creditore (il professionista), che ne è estraneo, alcun diritto di agire direttamente contro il terzo.

Perché la decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta contraddittoria?
Perché ha utilizzato l’esistenza dell’accollo per negare il debito della committente verso il professionista, senza considerare che l’accollo stesso ha senso solo se quel debito esiste. In questo modo, ha negato la pretesa del professionista sia verso la committente sia verso l’impresa, lasciandolo ingiustamente privo di tutela.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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