Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
R.G.N. 29414/21 C.C. 20/06/2025
Opera professionale -Compenso -Accollo
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29414/2021) proposto da: COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 02763550361), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2037/2021, pubblicata il 5 agosto 2021, notificata a mezzo PEC verso NOME il 6 settembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse del ricorrente e della controricorrente RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 331/2012, munito della clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte , notificato il 12 marzo 2012, il Tribunale di Modena intimava, a carico di COGNOME NOME e in favore di COGNOME -in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE associato -, il pagamento della somma di euro 10.072,52, a titolo di compenso spettante per l’attività professionale prestata di progettazione e direzione dei lavori, come da parcella opinata n. 30 del 19 dicembre 2011.
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2012, COGNOME NOME proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, negando che avesse conferito alcun incarico al COGNOME e rilevando che tra lo stesso COGNOME e l’impresa esecutrice dei lavori appaltati vi era stato un accordo in forza del quale quest’ultima avrebbe dovuto sostenere le spese tecniche
affrontate dal professionista. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa l’impresa esecutrice RAGIONE_SOCIALE quale debitrice della prestazione pretesa dal professionista. In via subordinata, chiedeva che al professionista fosse riconosciuto solo quanto effettivamente dovuto in relazione all’attività espletata, con liquidazione secondo equità.
Si costituiva in giudizio COGNOME il quale contestava le ragioni in fatto e in diritto dell’opposizione, esponendo che aveva ricevuto l’incarico dall’opponente, come dimostrato dai documenti prodotti (frontespizi dei progetti e comunicazione di nomina del progettista e direttore dei lavori, come sottoscritti dall’opponente e depositati presso il Comune, relazione di collaudo delle opere, pagamento parziale di alcune prestazioni), ed eccependo l’inopponibilità del contratto intercorso fra committenza e impresa esecutrice. Chiedeva, poi, di essere autorizzato a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE e, in via subordinata, che venisse riconosciuta al professionista la somma risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o determinata anche in via equitativa. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME fossero condannate, in solido o alternativamente tra loro, al pagamento della somma dovuta per il titolo emarginato.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva RAGIONE_SOCIALE, la quale si opponeva alle richieste avversarie, eccependo, nei confronti di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. e, in subordine, la sua estinzione per avvenuto pagamento e la carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE Studio tecnico associato.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1075/2017, depositata il 21 giugno 2017, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che dal preventivo presentato dall’impresa esecutrice dei lavori alla committente, comprensivo delle spese tecniche, si desumeva che quest’ultima aveva dato incarico per la progettazione e la direzione dei lavori direttamente all’impresa appaltatrice, la quale si era avvalsa del professionista per lo svolgimento di tali attività. Nel rapporto con la terza chiamata riteneva, invece, fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata, sicché rigettava anche la domanda formulata dal COGNOME, in via subordinata, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
2. -Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2017, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento al conferimento dell’incarico di direzione dei lavori, alla rilevanza della firma apposta sui progetti, alla prova degli asseriti pagamenti effettuati da Emmegi; 2) l’erronea ricostruzione dei fatti e qualificazione dei rapporti tra la Emmegi e il COGNOME; 3) l’erronea valutazione delle prove documentali e qualificazione dell’incarico conferito al geometra COGNOME; 4) l’erronea valutazione dei fatti relativi alla causa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Modena; 5) l’erronea affermazione dell’estinzione della pretesa per asserita prescrizione presuntiva, come eccepita da COGNOME; 6) l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica dell’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Si costituiva nel giudizio d’impugnazione COGNOME NOME, la quale instava per il rigetto dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì la RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza del Tribunale.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia appellata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il rapporto di prestazione d’opera professionale postulava il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, allorché fosse stata contestata l’instaurazione di un siffatto rapporto, gravava sull’attore l’onere di dimostrare l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni; b ) che le prestazioni eseguite dal COGNOME dovevano essere sussunte nel novero delle spese tecniche, cui si faceva riferimento nel preventivo dei lavori redatto da Emmegi, come riprese nel contratto d’appalto, quindi oggetto di accollo; c ) che la sottoscrizione dei progetti a cura della committente era irrilevante al fine di ritenere che da essa potesse desumersi il conferimento dell’incarico al professionista, limitandosi tale sottoscrizione ad attestare lo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori e l’individuazione della committente come beneficiaria di siffatte prestazioni professionali; d ) che anche le deduzioni sulla mancanza di prova dei pagamenti
effettuati da COGNOME in favore del COGNOME non incidevano sulla valutazione di fondatezza della pretesa azionata verso la COGNOME; e ) che i rilievi svolti sullo svolgimento dell’attività di progettista e direttore dei lavori del COGNOME -quale fatto pacifico -, sul possesso dei titoli richiesti per legge ai fini dell’espletamento dell’incarico, sulla complessità dell’opera, sul compito marginale e meramente esecutivo che ne sarebbe derivato nell’ipotesi in cui l’incarico fosse stato ricevuto dall’impresa appaltatrice non comprovavano il conferimento dell’incarico direttamente a cura della committente, neanche per presunzioni; f ) che il geometra COGNOME era stato incaricato della direzione dei lavori architettonici, sicché non vi era alcuna duplicazione dell’incarico con riferimento alla direzione dei lavori strutturali mentre tale ulteriore conferimento non dimostrava che l’incarico al COGNOME fosse stato disposto dall’opponente; g ) che, sebbene l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da COGNOME fosse infondata, in quanto la deduzione in via subordinata dell’avvenuto pagamento costituiva implicita ammissione dell’esistenza del debito, nondimeno i rilievi svolti sul punto dall’appellante non erano idonei ad offrire un contributo positivo in punto di prova circa l’avvenuto conferimento dell’incarico da parte di COGNOME; h ) che la carenza di prova di alcun elemento costitutivo della domanda svolta in via subordinata nei confronti della terza chiamata ne comportava il rigetto.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME in proprio e in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE Studio tecnico associato.
Hanno resistito, con separati controricorsi, le intimate COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE
4. -Il ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Anzitutto, si rileva che non sussistono i presupposti per la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al R.G. n. 3878/2019, la cui trattazione è stata fissata per l’odierna adunanza camerale dinanzi al medesimo Collegio, poiché le impugnazioni sono state proposte contro eterogenee pronunce ex art. 335 c.p.c., con parti parzialmente diverse e con questioni in parte divergenti.
-Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, in ragione della previsione dell’accollo ad Emmegi della voce ‘spese tecniche’, che il preventivo e il contratto d’appalto concluso tra la COGNOME ed COGNOME sarebbero stati idonei a dimostrare che la stessa COGNOME non aveva incaricato il professionista per l’opera prestata, senza tenere conto che gli accordi intercorsi tra tali parti erano irrilevanti rispetto al professionista terzo e a questo inopponibili, sicché tali documenti non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini di concludere per il conferimento dell’incarico di direzione dei lavori a cura di COGNOME
Osserva l’istante che, come già argomentato in sede di gravame, non vi era alcuna presunzione da cui potesse
desumersi che l’incarico era stato conferito da COGNOME, poiché non poteva essere confusa l’assunzione dell’obbligo da parte di COGNOME -di corrispondere le spese tecniche con il diritto di quest’ultima a conferire un mandato al professionista, posto che COGNOME si era impegnata nei confronti della sola committente ad assolvere l’obbligazione di pagamento del compenso professionale, in virtù di un patto obbligatorio autonomo inserito all’interno del contratto d’appalto.
Adduce, per l’effetto, il ricorrente che dalla documentazione esibita emergeva che era stata proprio la COGNOME a riservarsi il diritto di nominare il professionista tecnico, stante l’assenza di una delega espressa in favore dell’impresa appaltatrice, con la conseguenza che, ferma restando l’autonomia dei rapporti intercorsi tra la committente e l’impresa esecutrice, il tecnico avrebbe avuto il diritto di pretendere direttamente dalla propria committente, ossia dalla conferente dell’incarico, il pagamento del proprio compenso, non avendo aderito, nemmeno tacitamente, al patto intercorso esclusivamente tra appaltante e appaltatrice, anche alla stregua della risultanza documentale dell’esecuzione del contratto d’opera professionale ben prima della stipula del contratto d’appalto.
3. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale ravvisato l’esistenza di un rapporto di accollo, con il conseguente necessario obbligo gravante sul debitore principale NOME e l’assunzione, in capo all’impresa, della qualità di accollante, mentre il giudice di primo grado aveva
ipotizzato il conferimento di un incarico diretto da parte di NOME al COGNOME.
Obietta l’istante che le argomentazioni della Corte d’appello avrebbero impedito di comprendere il procedimento logicogiuridico seguito all’esito dell’accertamento di un differente rapporto giuridico, il che non avrebbe reso percepibili le ragioni della decisione, considerato altresì che, in materia di accollo, il creditore sarebbe stato legittimato ad agire nei confronti del debitore, il quale sarebbe rimasto obbligato in solido con l’accollante, in difetto della sua liberazione, mentre nell’ipotesi di conferimento di incarico ai sensi dell’art. 2229 c.c. l’unico obbligato sarebbe risultato il committente.
Ed inoltre, reputata la sussistenza del rapporto di accollo, la Corte del gravame sarebbe incorsa in una decisione contraddittoria, laddove avrebbe escluso il diritto del COGNOME a pretendere il pagamento quantomeno nei confronti dell’accollante COGNOME
3.1. -I due motivi che precedono -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono fondati nei termini che seguono.
Ora, la sentenza impugnata -per un verso -ha negato che la committente COGNOME NOME fosse tenuta al pagamento del compenso professionale nei confronti di COGNOME NOME, in ragione del contenuto del preventivo e del contratto d’appalto stipulato tra la COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, da cui emergeva che l’impresa appaltatrice si era ‘accollata’ gli esborsi relativi alla voce delle ‘spese tecniche’, e per altro verso -ha escluso che la RAGIONE_SOCIALE
fosse tenuta, a titolo contrattuale, nei confronti dei professionista, non avendo conferito alcun incarico per l’espletamento dell’attività professionale di progettazione e direzione dei lavori.
La prospettazione esposta viola i precetti sulla portata dell’accollo e integra una motivazione illogica e contraddittoria sotto la soglia del minimo costituzionale.
E tanto perché il riferimento all’accollo nel rapporto tra committente e appaltatrice, cui era estraneo il professionista incaricato, avrebbe presupposto che l’incarico di progettazione e direzione dei lavori fosse stato appunto conferito dalla COGNOME, comunque tenuta verso il professionista, con la conseguente pertinenza della pretesa esercitata da quest’ultimo verso la conferente.
Ed invero il richiamo espresso all’accollo evocava il fatto che il terzo -l’appaltatore accollante avesse assunto su di sé il debito -della committente accollata -verso il professionista -il creditore accollatario -rimasto estraneo rispetto all’accordo.
E ciò appunto senza che il professionista fosse stato reso partecipe di tale accollo o che fosse prevista l’estensione degli effetti nei suoi confronti all’esito della sua adesione, in quanto mero accordo circoscritto alla sfera giuridica della debitrice appaltante e del terzo assuntore dell’opera commissionata, nei termini di mero accollo delle spese tecniche (entro cui si è reputato che rientrassero quelle inerenti alla progettazione e alla direzione dei lavori).
Nei termini descritti, dunque, la sentenza impugnata, di fatto, ha enucleato gli elementi costitutivi del cosiddetto accollo interno
o semplice, che si determina quando le parti stabiliscono che il contratto abbia effetto soltanto tra di loro, sicché il contratto stesso resta sempre revocabile fino a quando il creditore non abbia dichiarato di volervi aderire e senza che il creditore -che pure sia a conoscenza dell’accollo acquisti alcun diritto verso l’accollante, nei cui confronti non potrebbe quindi pretendere l’adempimento.
Ebbene tale inquadramento sistematico avrebbe dovuto coerentemente indurre a considerare integrato il rapporto obbligatorio tra il professionista e la parte che aveva richiesto la sua opera professionale, essendo limitato l’accollo ai soli rapporti interni tra accollato e accollante.
Infatti, in tema di modificazione del lato soggettivo dell’obbligazione, l’accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall’art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell’accollo interno il terzo accollante assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore accollatario, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38225 del 03/12/2021; Sez. L, Sentenza n. 4604 del 11/04/2000; Sez. L, Sentenza n. 8044 del 26/08/1997; Sez. 3,
Sentenza n. 6936 del 01/08/1996; Sez. 3, Sentenza n. 6612 del 17/12/1984; Sez. 3, Sentenza n. 4618 del 08/07/1983; Sez. L, Sentenza n. 1180 del 24/02/1982; Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 23/02/1979; Sez. 3, Sentenza n. 1850 del 22/05/1976; Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 09/11/1965; Sez. 3, Sentenza n. 2362 del 22/08/1964).
In questa evenienza l’assunzione da parte del terzo accollante del peso del debito dell’accollato avviene in senso prettamente economico, senza tuttavia attribuire -sul piano giuridico -alcun diritto al creditore accollatario e senza modificare l’originaria obbligazione.
All’esito sorge, a carico dell’accollante, o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile ovvero l’obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto avrà a perdere con il proprio adempimento.
Ma ciò esclusivamente nel rapporto tra accollato e accollante, senza alcun coinvolgimento del terzo creditore.
E il mancato assolvimento di tale obbligo -nel rapporto interno tra accollato e accollante -è regolato dalla normativa che disciplina l’inadempienza contrattuale, con la conseguenza che dà luogo al risarcimento dei danni (dell’accollante verso l’accollato), ove l’obbligato non provi che l’inadempimento o il ritardo siano dovuti a cause a lui non imputabili, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Per quanto innanzi esposto non è comprensibile il percorso motivazionale in forza del quale al riconoscimento dell’accollo che presupponeva l’esistenza del rapporto obbligatorio di valuta
tra debitore accollato e creditore accollatario su cui si è innestato il rapporto di provvista -è seguita, al contempo, la negazione del diritto del creditore a far valere la propria pretesa verso la debitrice per mancanza di prova del conferimento dell’incarico professionale.
-Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte distrettuale reputato non dirimente l’apposizione della sottoscrizione da parte della committente sui progetti, condotta che avrebbe dovuto essere intesa in termini di conferimento dell’incarico al professionista, così escludendo che il professionista medesimo avesse assolto l’onere della prova sul conferimento dell’incarico a cura della COGNOME.
E tanto senza considerare che l’appaltatrice era stata coinvolta nella realizzazione dei lavori solo successivamente alla redazione del progetto, circostanze, queste, non contestate dalle parti.
Né sarebbe stato controverso che l’adempimento dell’incarico da parte del professionista era avvenuto a favore di COGNOME NOME
4.1. -Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle precedenti doglianze, che postulano il conferimento dell’incarico a cura della COGNOME (alla luce del richiamato accollo interno di un debito altrui).
-La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà
uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il restante motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda