Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3721 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
OGGETTO:
appalto pubblico – legittimazione ex art. 9 co.3 d.lgs. 96/1993
RG. 10798/2019
P.U. 23-1-2024
SENTENZA
sul ricorso n.10798/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , domiciliataria ex lege nei suoi uffici in Roma in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo in persona del commissario liquidatore e dell’amministratore unico, legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
intimati avverso la sentenza n.110/2019 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25-1-2019 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-12024 dal consigliere NOME COGNOME le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME udite COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
uditi per RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e per la Provincia di RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 10-4-2001 RAGIONE_SOCIALE convenne avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la Provincia di RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esponendo di essere stata aggiudicataria di appalto per la costruzione di strada a scorrimento veloce in variante alla S.S. 18, per il miglioramento RAGIONE_SOCIALE comunicazioni principali del Cilento, tronco tra la stazione di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, primo lotto e secondo lotto; l’appalto era stato affidato dalla Provincia RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionaria della RAGIONE_SOCIALE e nel corso dello stesso, articolatosi in diversi contratti dal 1974 in poi, c’erano stati ritardi nei pagamenti, per cui chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento di interessi legali e moratori.
Entrambi i convenuti eccepivano, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva e con sentenza n. 1616/2013 depositata il 256-2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannò la Provincia di RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società attrice Euro 1.321.865,45 per il primo lotto, Euro 14.297.836,19 per il secondo lotto, oltre Euro 75.381,52 ed Euro 36.601,07 con interessi legali dal 31-12-2007 fino al saldo; rigettò la domanda nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per carenza di legittimazione passiva; dichiarò estinto il processo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le quali avevano svolto intervento volontario in qualità di cessionarie del credito della società attrice a seguito di rinuncia all’azione .
2.Propose appello principale la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, propose appello incidentale RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo e svolsero intervento volontario RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Nel corso del giudizio di appello fu depositata scrittura privata di data 25-6-2014 intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e Provincia di RAGIONE_SOCIALE con la quale le due parti, prendendo atto che la sentenza impugnata condannava l’amministrazione provinciale al pagamento di Euro 15.731.684,23 in tutto oltre interessi legali dal 31-12-2007 al saldo, rinunciavano reciprocamente agli appelli proposti, definendo consensualmente l’ammontare del credito complessivo (per capitale, in teressi e spese) nella somma di Euro 18.000.000; concordavano che la Provincia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pagasse la somma di Euro 9.000.000, che era corrisposto con mandato di pagamento del 27-6-2014, con la previsione che con il pagamento di tale importo la Provincia fosse liberata da qualunque obbligo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
2.1.Con sentenza n. 110/2019 pubblicata il 25-1-2019 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibili l’intervento di O ndulato
RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, la Corte d’appello ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 9.000.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a favore di RAGIONE_SOCIALE e al pagamento di ulteriori Euro 9.000.000, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a favore di Provincia di RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rifusione a favore RAGIONE_SOCIALE stesse RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza ha accolto il primo motivo di appello principale, con il quale Provincia RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato che non fosse stata dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e il primo motivo di appello incidentale, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato che il RAGIONE_SOCIALE non fosse stato a sua volta condannato al pagamento. Ha rilevato che l’art. 9 co. 3 d.lgs. 96/1993 prevedeva: ‘ Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il RAGIONE_SOCIALE provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all’appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversie insorte durante l’esecuzione del contratto’. Ha considerato che il decreto commissariale n. 4443 del 2061995 aveva disposto il trasferimento dell’opera pubblica alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, all’art.3 aveva dato atto della disponibilità in bilancio di somme da destinare ai pagamenti relativi all’opera e aveva stabilito, in conformità di legge, che la Provincia poteva rivolgere al RAGIONE_SOCIALE ogni eventuale e documentata richiesta per importi ancora da corrispondere ad aventi diritto, sempre che le richieste non fossero riconducibili a responsabilità de ll’Ente nella sua pregressa qualità di concessionario o alla mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti la concessione. Ha rilevato che il decreto era stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e non era stato contestato dal RAGIONE_SOCIALE; ha escluso che la Provincia di RAGIONE_SOCIALE fosse responsabile del ritardo nei pagamenti eseguiti all’appaltatore; ha aggiunto che la circostanza che il concedente fosse il soggetto finanziatore dell’opera e avesse continuato ad avere poteri di controllo nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale conduceva a escludere che lo stesso fosse estraneo al contratto, che comunque il concedente era responsabile per il ritardo nel collaudo e per i conseguenti pagamenti tardivi, che ai sensi dell’art. 9 co. 3 d.lgs. 96/1993 la Provincia di RAGIONE_SOCIALE poteva pretendere dal RAGIONE_SOCIALE quanto fosse stata condannare a pagare in dipendenza dell’appalto e che quindi a sostegno della legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE militava anche una ragione di economia processuale.
La sentenza ha dichiarato che gli altri motivi di appello principale e di appello incidentale erano da considerare oggetto di rinuncia implicita ed era infondata la domanda del RAGIONE_SOCIALE di dichiarare l’inopponibilità dell’atto di transazione tra la Provincia di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE . Ha rilevato che l’accordo attuava il dettato di sentenza esecutiva; la sentenza, non passata in giudicato, esplicava la sua efficacia ‘anche per la possibile modifica del dispositivo stesso in sede di gravame’ , il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto appello incidentale subordinato all’ipotesi che fosse accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE altre parti e quindi il RAGIONE_SOCIALE rimaneva vincolato alla quantificazione stabilita nel dispositivo e riprodotta nell’accordo RAGIONE_SOCIALE parti. Ha rilevato che il f atto del pagamento della somma di Euro 9.000.000,00 da parte della Provincia di RAGIONE_SOCIALE la poneva nella condizione di poter pretendere la somma dal soggetto riconosciuto come unico responsabile del pagamento; ciò in quanto la Provincia, essendo stata costretta a pagare in luogo del soggetto che avrebbe dovuto assumersi l’obbligo fin dall’inizio, aveva diritto al rimborso di quanto pagato per conto dello
stesso soggetto e quindi doveva essere accolta la domanda di rivalsa proposta con l’atto di appello e precisata nelle conclusioni.
3.Avverso la sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Provincia di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo hanno resistito con separati controricorsi.
Non si sono costituite RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, alle quali il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec con consegna il 25-3-2019 all’indirizzo del difensore domiciliatario EMAIL.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza e in prossimità dell’udienza entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. dell’art. 100 cod. proc. civ. in ragione del difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE. Sostiene che il RAGIONE_SOCIALE sia stato citato erroneamente in giudizio, in quanto l’a zione è fondata sul rapporto contrattuale intercorso tra l’appaltante Provincia RAGIONE_SOCIALE e la società appaltatrice, mentre il rapporto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE era di mero finanziamento e non vi era stata alcuna clausola di manleva nei decreti concessivi del finanziamento. Aggiunge che, in base al disciplinare che regolava la concessione, il concessionario agiva in nome e per conto proprio, aveva la competenza a gestire i contenziosi, aveva l ‘ esclusiva legittimazione attiva e passiva nei giudizi e rileva che, a decorrere dalla soppressione della RAGIONE_SOCIALE, era stato disposto il trasferimento dei relativi progetti e RAGIONE_SOCIALE relative opere agli enti già concessionari. Rileva che il decreto NUMERO_DOCUMENTO del 2-6-1995 aveva
disposto il trasferimento RAGIONE_SOCIALE opere alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’immediata successione del destinatario del trasferimento in tutti i rapporti, per cui evidenzia che il RAGIONE_SOCIALE terzo rispetto al rapporto giuridico non poteva diventare titolare di obblighi derivanti da quel rapporto nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE parti del rapporto.
2.Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE dichiara di riproporre la censura di difetto di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., per cui a tal fine ripropone le medesime deduzioni svolte con il secondo motivo.
3.Con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. degli artt. 1965 e 1372 cod. civ., con riguardo all’opponibilità al RAGIONE_SOCIALE della transazione intervenuta tra la Provincia e la società appaltatrice. Lamenta che la sentenza impugna ta abbia esteso a un soggetto esterno all’accordo transattivo il suo contenuto, evidenziando la mancanza di qualsiasi accettazione o partecipazione del RAGIONE_SOCIALE all’accordo medesimo.
4.Con il quarto motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. dell’art. 9 co. 3 d.lgs. 96/1993 in combinato disposto con il decreto commissariale n. 4443 del 2-6-1995 con riguardo alla presunta responsabilità da ritardo imputata al RAGIONE_SOCIALE. Dichiara che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, se gli interessi maturati erano relativi ai collaudi successivi al decreto di trasferimento dell’opera nel 1995, si trattava di collaudi che erano nella piena disponibilità della Provincia, alla quale era stata trasferita l’opera a tutti gli effetti; quindi sostiene che non si poteva imputare al RAGIONE_SOCIALE alcuna colpa, perché una diversa interpretazione comporterebbe la violazione dell’art. 9 co. 3 d.lg s. 96/1993.
5.Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati.
Già la sentenza impugnata ha richiamato il decreto commissariale n. 4443 del 2-6-1995, il quale aveva disposto il trasferimento dell’opera pubblica ultimata alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 9 co. 3 d.lgs. 3-4-1993 n. 96 e lo stesso RAGIONE_SOCIALE ricorrente presuppone tale circostanza; per di più la sentenza impugnata (pag.7) ha accertato, con pronuncia non censurata, che i RAGIONE_SOCIALE erano stati ultimati il 6-12-1988 per il primo lotto e il 28-4-1993 per il secondo lotto e che ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 1063/1972 e dell’art. 98 del capitola to speciale i certificati di collaudo avrebbero dovuto essere emessi il 6-3-1990 e il 27-7-1994. Quindi è acquisito definitivamente in causa che il trasferimento era avvenuto in forza dell ‘art. 9 co.3 d.lgs. 3-4-1993 n.96, il quale, disciplinando il trasferimento RAGIONE_SOCIALE opere della gestione separata e dei progetti speciali per il RAGIONE_SOCIALE, ha disposto che ‘ le opere già completate ‘ erano trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta . Ne consegue che, a seguito di tale trasferimento, sussistevano i presupposti per applicare l’ulteriore e specifica previsione dello stesso art. 9 co.3, secondo la quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all’appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversie eventualmente insorte durante l’esecuzione del contratto’. Il tenore letterale della disposizione è in sé chiaro nell ‘individuare nel RAGIONE_SOCIALE il soggetto che ‘ provvede al pagamento ‘ a ll’appaltatore e non solo il soggetto che fornisce la provvista per il pagamento; tale lettura risulta confermata dal confronto con la diversa previsione del comma 4 dello stesso art.9 il quale, nel disciplinare il trasferimento RAGIONE_SOCIALE ‘ opere ancora in corso ‘ , invece dispone che il commissario ad acta stabilisca gli importi da attribuire per il completamento dell’opera e prevede l’immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici,
aggiungendo che il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie. Già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 24-2-2014 ha rigettato motivo di ricorso con il quale si lamentava la violazione dell’art. 9 d.lgs. 96/1993 per avere ritenuto la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, dichiarando che la censura pretermetteva il dato normativo di cui all’art. 9 co.3 d.lgs. 96/1993 e ha statuito che tale disposizione configura un accollo da parte dei RAGIONE_SOCIALE dei saldi dei compensi dovuti all’appaltatore , a nche all’esito del contenzioso ; non consentono di discostarsi da tale precedente e di giungere ad altra soluzione i precedenti richiamati dal ricorrente, in quanto relativi a fattispecie nelle quali non è stata decisa la questione dell’applicazione della specifica previsione dell’art. 9 co. 3 d.lgs. 96/1993. Quindi tale accollo ex lege, per effetto del quale il RAGIONE_SOCIALE assume su di sé l’obbligazione di pagamento nei confronti dell’appaltatore , comporta la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE rispetto alla domanda proposta dalla creditrice RAGIONE_SOCIALE
Si esclude che le ulteriori previsioni del decreto commissariale n. 4443/1995 pure richiamate dalla sentenza impugnata, relative al fatto che la Provincia avrebbe potuto rivolgere al RAGIONE_SOCIALE la richiesta per gli importi ancora da corrispondere ai soggetti aventi diritto, avessero il significato sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di attribuire al RAGIONE_SOCIALE solo la funzione di finanziatore nei confronti della Provincia e non di soggetto legittimato passivo della domanda del creditore: le previsioni dell’atto amministrativo non potevano derogare all’art. 9 co. 3 d.lg s. 96/1993, laddove disponeva a carico del RAGIONE_SOCIALE l’accollo del debito nei confronti dell’appaltatore . In ordine al requisito, previsto dal decreto commissariale, che le somme non fossero riconducibili a responsabilità dell’ente nella sua pregressa qualità di concessionario, è acquisito definitivamente in causa che nella fattispecie non sussisteva
alcuna responsabilità della Provincia di RAGIONE_SOCIALE per i ritardi nei pagamenti effettuati all’appaltatore, in forza dei quali è stato riconosciuto il credito alla società appaltatrice . Infatti, l’analitica ricostruzione di fatto del rapporto eseguita dalla sentenza impugnata (pag.7), sulla base del quale la sentenza ha escluso la responsabilità della Provincia per i ritardi, non è stata censurata dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente con motivo di ricorso ammissibile, che avrebbe potuto essere proposto soltanto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti.
6.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse , in quanto anche nel giudizio di cassazione l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso la richiesta cassazione della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’accordo transattivo producesse effetti anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE che non vi aveva partecipato; però, l’accoglimento del motivo comporterebbe che il RAGIONE_SOCIALE, unico obbligato al pagamento nei confronti della società appaltatrice in ragione dei rigetto degli altri motivi di impugnazione, dovrebbe corrispondere l’intero importo determinato dal giudice di primo grado, con gli interessi legali dal 3112-2007 fino al soddisfo come statuito dal giudice di primo grado e perciò una somma complessivamente assai superiore rispetto a quella oggetto della condanna a suo carico da parte della sentenza impugnata. Infatti il RAGIONE_SOCIALE non solo non aveva proposto, come evidenziato dalla sentenza impugnata, appello incidentale condizionato, ma, secondo le sue stesse allegazioni nel ricorso, non aveva neppure riproposto ex art. 346 cod. proc. civ. nella sua comparsa di costituzione in appello alcuna deduzione volta a contestare la quantificazione del credito eseguito dalla sentenza di primo grado.
Q uindi, se la Corte d’appello avesse dichiarato inopponibile nei confronti del RAGIONE_SOCIALE la transazione conclusa tra la Provincia e la società, avrebbe dovuto condannare il RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società tutti gli importi determinati dal giudice di primo grado, senza potere riesaminare le questioni relative alla quantificazione del credito per capitale e alla decorrenza degli interessi; tale esito necessariamente avrebbe anche il giudizio di rinvio, se fosse accolto il motivo di ricorso formulato dal RAGIONE_SOCIALE, stante il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ, nel quale è preclusa alle parti non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse e sollevare eccezioni nuove rispetto al giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata (Cass. Sez. 2 27-102023 n. 29879 Rv. 669216-01, Cass. Sez. 2 10-8-2023 n. 24357 Rv. 668914-01, per tutte). Né si può ritenere che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunque potuto chiedere di tenere conto in suo favore, al fine della decurtazione dell’importo da essa dovuto, dell’importo già corrisposto dalla Provincia alla società, perché in questo modo il RAGIONE_SOCIALE avrebbe chiesto che la transazione producesse effetti nei suoi confronti.
7.Non possono essere esaminate ulteriori questioni, in quanto non veicolate attraverso la proposizione di motivi di ricorso ammissibili, ma si osserva che il RAGIONE_SOCIALE non ha ragione neppure di lamentarsi del fatto di essere stato condannato a pagare alla Provincia l’importo che la stessa aveva corrisposto alla società. Tale pronuncia, emessa in accoglimento di specifica richiesta della Provincia, è stata soltanto la conseguenza dell’accoglimento del motivo di appello relativo alla carenza di legittimazione passiva della Provincia, in quanto la Provincia aveva diritto a ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello, anche se in fase di esecuzione della sentenza di primo grado le parti avevano concluso accordo relativo all’esecuzione della sentenza stessa.
8.In conclusione, il ricorso deve essere interamente rigettato.
Si compensano le spese del giudizio di legittimità, sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ. a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, in considerazione della complessità della questione sulla legittimazione passiva veicolata con il ricorso.
Non si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il raddoppio del contributo unificato , in ragione dell’esenzione soggettiva del RAGIONE_SOCIALE ricorrente , che comporta l’esclusione ex lege della debenza del contributo unificato in modo assoluto e definitivo (cfr. Cass. Sez. U 202-2020 n. 4315 Rv. 657198-06).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione