Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2859 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2859 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3742/2022 R.G. proposto da:
NOME, elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di BENEVENTO in composizione collegiale n. 2585/2021 depositata l’ 1.12.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con citazione notificata il 24.5.2021 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 301/2021 del Tribunale di Benevento, emesso a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per € 46.317,11 oltre accessori, e notificatogli il 14.4.2021, a titolo di compenso per prestazioni professionali giudiziali civili rese a NOME COGNOME e poi alla sua erede testamentaria, NOME COGNOME, sostenendo, per quanto qui interessa, l’insussistenza della sua obbligazione di pagamento nei confronti dell’opposto per non essersi obbligato al pagamento per effetto della conciliazione giudiziale transattiva del 18.7.2014, intercorsa tra NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’ambito del giudizio di divisione dei beni relitti da NOME COGNOME, conciliazione contenente l’accollo delle obbligazioni facenti capo all’accollata NOME da parte degli accollanti NOME e NOME COGNOME, da qualificare come mero accollo interno, e non come accollo esterno cumulativo, come invece sostenuto dal professionista.
Costituitosi, l’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione ribadendo che il suo credito professionale, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo ex articoli 633 e ss. c.p.c., era basato sulla documentazione relativa all’attività giudiziale svolta a favore dei danti causa di NOME COGNOME, sulle tariffe forensi e sull’accollo cumulativo esterno del 18.7.2014, che gli era stato comunicato sia dall’accollata NOME COGNOME, che dall’accollante NOME COGNOME, ed al quale egli aveva aderito pur senza liberare dalle obbligazioni la COGNOME, comunicandolo ai predetti e rendendo irrevocabile la stipulazione dell’accollo in suo favore.
Con l’ordinanza ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D. Lgs. n. 150/2011, repert. 3068/2021, resa inter partes , pubblicata l’1.12.2021, il Tribunale di Benevento in composizione collegiale accoglieva l’opposizione e per
l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando NOME COGNOME al pagamento delle spese.
In particolare, il Tribunale riteneva che la fattispecie portata al suo esame fosse di mero accollo interno, con la conseguenza che l’opposto non poteva agire giudizialmente per il recupero dei suoi crediti nei confronti dell’accollante opponente.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di cinque doglianze e NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 27.11.2025, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 4 e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, 702 bis e ss., 641, 645, 165 e 168 c.p.c., alla luce dell’omessa dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per essere stata proposta con citazione notificata entro i 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c. ma iscritta a ruolo dopo la scadenza del predetto termine.
Il primo motivo di ricorso, attinente alla nullità dell’ordinanza impugnata emessa ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 in ragione del mancato deposito con conseguente iscrizione a ruolo della citazione notificata da NOME COGNOME il 24.5.2021 avverso il decreto ingiuntivo n.301/2021 emesso dal Tribunale di Benevento a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’importo di €46.317,11, a carico di NOME COGNOME, quale compenso per l’attività giudiziale svolta a favore dei suoi danti causa, NOME NOME ed NOME COGNOME, in un giudizio in Cassazione ed in sede di rinvio davanti alla Corte d’Appello di Napoli in materia di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, notificatogli il 14.4.2021, entro il termine di
quaranta giorni da tale notifica, con conseguente improcedibilità dell’opposizione, é infondato.
Assume il ricorrente, che trattandosi di compensi di AVV_NOTAIO per cause civili, alla causa andava applicato il rito sommario ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere proposta con ricorso, e comunque essendo stato invece utilizzato lo strumento dell’atto di citazione, anche ammettendo l’equipollenza degli atti introduttivi, per ritenere che l’opposizione fosse stata tempestivamente proposta occorreva comunque guardare non alla data della notifica della citazione in opposizione (24.5.2021), ma a quella del deposito della stessa, avvenuto il 28.5.2021, e quindi tardivamente (in tal senso sono state richiamate Cass. n. 24185/2021; Cass. n.23683/2021; Cass. n. 12796/2019; Cass. n. 21671/2017).
Nei procedimenti che il D.Lgs. n. 150 del 2011 dispone debbano introdursi con ricorso e che, invece, sono stati instaurati con citazione, la tempestività dell’instaurazione (cioè, per gli effetti sostanziali e processuali che la legge – introdotto correttamente il rito – fissa alla data del deposito del ricorso) è collegata alla data della notificazione della citazione. Tale sanatoria opera indipendentemente dall’ordinanza di mutamento del rito adottata in base all’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che esplica effetti unicamente per il futuro, cioè per il rito da seguire dopo la conversione, mentre per il passato restano ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
Tale è la disciplina che si desume dall’art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 150 del 2011, secondo l’interpretazione più recente data dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 758 del 12.1.2022, alla quale si dà qui continuità (vedi nello stesso senso Cass. ord. 2.5.2025 n. 11573; Cass. ord. 20.10.2023 n.29185; Cass. ord. 21.2.2023 n. 8045), con cui – a risoluzione della questione di massima di particolare importanza sollevata in proposito – è stato affermato il principio in base al quale ” Nei
procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 cit. D.Lgs. n. 150, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione “.
2) Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1273, 1322, 1372 e 1411 c.c., avendo il Tribunale di Benevento ritenuto e qualificato la fattispecie al suo esame come accollo interno, nonostante l’adesione non liberatoria dell’odierno ricorrente, rilevando erroneamente che non vi fossero i presupposti per configurare un accollo esterno e che non vi fosse una chiara e manifesta volontà delle parti, in base al testo letterale della conciliazione transattiva giudiziaria del 18.7.2014, di attribuire all’accollo efficacia esterna nei confronti dei creditori dell’accollata.
3) Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., il ricorrente sostiene la violazione degli articoli 1273, 1362 e 1366 c.c. e 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale, nell’interpretazione della conciliazione transattiva giudiziale del 18.7.2014, valorizzato il solo elemento letterale di alcune clausole estrapolandole dal contesto contrattuale, senza dare
giusta rilevanza alle altre clausole, al negozio nel suo complesso, alla causa ed al sinallagma contrattuale, nonché alla condotta complessiva anche posteriore tenuta dalle parti e segnatamente, alla comunicazione data dell’accollo al ricorrente, che era stata poi seguita dall’adesione non liberatoria manifestata dallo stesso all’accollata NOME COGNOME ed all’accollante NOME COGNOME.
4) Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1°, n. 5) c.p.c., il ricorrente censura l’omesso esame di un punto decisivo oggetto di discussione delle parti, in relazione al combinato disposto dagli articoli 1273, 1362, 1363 e 1366 c.c., rappresentato dal comportamento complessivo delle parti posteriore alla conciliazione transattiva giudiziale. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, attinenti all’erronea interpretazione data dall’ordinanza impugnata, in termini di contratto atipico di accollo interno, della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014 raggiunta nel giudizio di divisione dei beni relitti da NOME COGNOME davanti alla Corte d’Appello di Napoli tra l’erede testamentaria, NOME COGNOME, e gli eredi legittimi, NOME e NOME COGNOME, per violazione dei criteri interpretativi degli articoli 1362 (interpretazione del contratto secondo la lettera dello stesso e la comune intenzione delle parti da valutare anche in relazione al comportamento complessivo delle parti), 1363 (interpretazione complessiva delle clausole contrattuali) e 1366 cod. civ. (interpretazione secondo buona fede), ed all’omessa considerazione del fatto storico decisivo, costituito dal comportamento tenuto dalle parti dopo la firma della conciliazione suddetta specie alla luce dell’adesione manifestata dal terzo accollatario, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono.
Assume parte ricorrente, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che il Tribunale di Benevento in composizione collegiale non abbia tenuto conto, ai fini dell’interpretazione dell’accollo, della condotta delle parti successiva alla stipulazione, tenuta sia da NOME (la
comunicazione con pec del suo AVV_NOTAIO del 7.1.2015 al suo creditore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sia del testo dell’accollo, sia dell’invito a quest’ultimo a rivolgere a NOME e NOME COGNOME in forza di quella conciliazione le sue parcelle relative ai lavori svolti), sia da NOME COGNOME (la raccomandata del 16.3.2015 all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con la quale confermando l’intervenuta conciliazione giudiziale aveva invitato il professionista a renderlo edotto delle sentenze ottenute con la sua attività, degli acconti ricevuti dal defunto NOME COGNOME e poi dalla sua erede testamentaria NOME COGNOME per addivenire alla quantificazione delle sue residue spettanze, e la missiva del 28.5.2015 allo stesso professionista, nella quale a seguito dell’acquisto della quota della sorella NOME COGNOME, aveva invitato l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME a riferire solo a lui in ordine alle attività e passività scaturite dlla conciliazione giudiziale contenente l’accollo). Tale condotta delle parti (accollata ed accollante) avrebbe assunto invece rilievo decisivo secondo parte ricorrente per il corretto inquadramento dell’accollo nell’ambito dell’accollo cumulativo esterno, e non dell’accollo meramente interno, alla luce anche del contegno tenuto, conseguentemente alla condotta delle parti, dal terzo accollatario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME (comunicazione di accettazione e/o adesione a quanto pattuito nella transazione COGNOME –COGNOME del 17.8.2014 circa il pagamento delle spese e competenze professionali di sua spettanza con volontà contraria alla liberazione dalle obbligazioni della COGNOME, avvenuta a quest’ultima il 23.1.2015 ed a NOME COGNOME il 16.2.2015).
Assume pertanto il ricorrente che gli errori interpretativi commessi, e la mancata valorizzazione del comportamento delle parti successivo alla stipulazione dell’accollo, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti, abbiano portato l’impugnata ordinanza all’errata sussunzione della fattispecie concreta esaminata nell’ambito dei contratti atipici regolati dall’art. 1322 cod. civ., anziché , trattandosi di accollo esterno cumulativo, nell’ambito applicativo degli articoli 1273 e 1411 cod. civ., con ulteriore
violazione dell’art. 1372 cod. civ. sull’efficacia vincolante per le parti del contratto.
L’impugnata ordinanza ha ritenuto di poter ricavare la qualificazione della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014, intercorsa tra le parti del giudizio di divisione dei beni di NOME COGNOME pendente davanti alla Corte d’Appello di Napoli (NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME), in termini di accollo interno non produttivo di effetti nei confronti dei creditori dell’accollata NOME, tra i quali anche l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, isolando dal contesto dell’atto alcune clausole sottolineate, che ha ritenuto che escludessero in modo certo che potesse configurarsi un accollo esterno cumulativo non novativo.
In particolare l’ordinanza impugnata ha sottolineato le frasi del titolo 3.3.Rapporti processuali ” Il dottor NOME COGNOME e la sig.ra NOME COGNOME si assumono tutte le spese legali, tecniche (comprese quelle di CTP) e giudiziarie…inerenti tutti i giudizi” ed ” I signori NOME e NOME COGNOME si assumono altresì ogni onere derivante dalle sentenze rese o emanande nei detti giudizi tenendo indenne e sollevata la signora COGNOME in proprio e nella qualità…da ogni conseguenza nessuna esclusa ad esse connesse…”, ed in riferimento alla persona della COGNOME in proprio e nella qualità la frase ” sia chiamata in giudizio per il pagamento di spese e competenze dai professionisti incaricati nei giudizi de quo della assistenza legale e/o tecnica (CTP od altri, da CTU ovvero sia chiamata a rispondere degli oneri di sentenze in cui sia risultata soccombente essa o il suo dante causa, i signori COGNOME si assumeranno i relativi oneri, si costituiranno in giudizio e ne chiederanno l’estromissione, assumendosi anche gli oneri della difesa della stessa sostenuti con professionista scelto dalla signora COGNOME secondo le vigenti tariffe professionali…”.
L’ordinanza impugnata, però, violando il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali dell’art. 1363 cod. civ., ha omesso di sottolineare, e di considerare quindi ai fini della qualificazione
dell’accollo in base al criterio dell’interpretazione letterale, le parole che precedevano la terza frase riportata, ossia le parole ” Nell’ipotesi la COGNOME in proprio e/o nella qualità” .
L’ordinanza impugnata ha quindi violato già sotto questo profilo i criteri dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., avendo estrapolato le frasi sottolineate dal contesto convenzionale del quale facevano parte, ed addirittura dal periodo completo in cui si inserivano.
A conferma dell’interpretazione di accollo interno fornita l’ordinanza impugnata, al quinto capoverso di pagina 3, ha attribuito rilievo ermeneutico nel senso dell’esclusione dell’accollo esterno a quattro elementi, che non sono però affatto richiesti dall’art. 1273 cod. civ. per come interpretato da questa Corte, ed esattamente:
al fatto che la convenzione non conteneva alcuna espressa clausola attributiva della facoltà dei terzi creditori di aderire all’accollo rendendo irrevocabile la stipulazione in loro favore e facendo insorgere il loro diritto a pretendere l’adempimento nei confronti degli accollanti COGNOME;
b) al fatto che non c’era stata alcuna notifica dell’accollo all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con richiesta di aderirvi, essendovi stata solo una comunicazione dell’accollo a scopo informativo al suddetto professionista da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME, legale della COGNOME, la quale ultima aveva tutto l’interesse a resistere alle richieste di pagamento a lei inoltrate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
alla mancata indicazione dei nominativi dei creditori ai quali si riferivano i debiti della COGNOME oggetto di accollo da parte dei COGNOME;
alla mancata indicazione degli importi dei crediti interessati dall’accollo. Per contrastare l’attribuita rilevanza dei suddetti elementi, il ricorrente ha richiamato quella giurisprudenza minoritaria di questa Corte (Cass. 24.5.2004 n. 9982), criticata dalla dottrina prevalente, secondo la quale l’accollo interno potrebbe venire in rilievo, data la struttura di contratto a
favore di terzo attribuita dall’art. 1273 comma 1° cod. civ. all’accollo, solo quando nella convenzione di accollo sia espressamente ed inequivocamente esclusa la produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato e la possibilità per gli stessi di aderirvi.
Non ritiene però questa Corte, che possa essere ravvisata una sorta di presunzione a favore della qualificazione della convenzione di accollo come contratto tipico di accollo esterno, per il mero fatto che nella convenzione non sia inserita un’espressa clausola di esclusione della produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato.
Il modello tipizzato nell’art. 1273 comma 1° del nostro codice civile di accollo é effettivamente quello dell’accollo esterno, che può essere cumulativo, o liberatorio, a seconda che aggiunga, o sostituisca l’obbligazione dell’accollante a quella dell’accollato, strutturato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, in quanto il terzo accollatario può aderirvi rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e manifestando la volontà di non liberare, o di liberare dalle obbligazioni l’accollato.
L’accollo esterno è caratterizzato dalla totale estraneità del creditore dell’accollato (accollatario) sia come contraente originario, che in virtù di successiva sua adesione all’atto genetico (convenzione tra debitore accollato e terzo accollante) ed al rapporto da quello generato, e dalla finalità perseguita dai contraenti di tenere indenne il debitore dal peso economico del debito, finalità realizzabile dal terzo (accollante) effettuando direttamente la prestazione a favore del terzo creditore, fornendo al debitore la provvista per l’adempimento, o rimborsandolo per le somme pagate (vedi Cass. 9.4.1990 n.2943; Cass. 17.12.1984 n. 6612; Cass. 24.2.1982 n. 1180).
Le parti, tuttavia, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, possono anche optare per l’accollo interno, produttivo di effetti obbligatori solo tra loro, contratto che ha natura atipica, e non ha ricevuto una specifica disciplina codicistica, perché già in base alle norme generali sul contratto
atipico che persegua interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 comma 2° cod. civ.) e sulla sua efficacia limitata alle parti (art. 1372 cod. civ.), l’accollante e l’accollato possono pattuire che il primo si faccia carico delle obbligazioni verso terzi di quest’ultimo, purché creditore terzo e credito dello stesso siano determinati, o determinabili, senza che si ponga la questione richiedente la specifica disciplina dell’art. 1273 comma 2° cod. civ., relativa alla produzione dell’effetto nei confronti di un terzo estraneo al contratto.
Pertanto, va affermato il principio di diritto per cui: ” quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario” .
Tornando ora agli elementi che l’impugnata ordinanza ha ritenuto di valorizzare al fine di escludere l’esistenza di un accollo esterno, l’elemento sub a), ossia la mancanza della clausola di apertura della convenzione all’adesione del terzo creditore all’accollo, e l’elemento sub b), ossia la mancanza della notificazione dell’accollo all’AVV_NOTAIO con richiesta di aderirvi, non erano elementi indispensabili per la configurazione dell’accollo esterno, ben potendo il terzo creditore aderire all’accollo comunicatogli anche se nella comunicazione ricevuta sia dall’accollata che dall’accollante non si faceva eslicito riferimento
all’esistenza nella convenzione di accollo di un’espressa clausola di adesione, essendo ricollegata la possibilità per il terzo creditore di aderire all’accollo, o profittarne, alla struttura dell’accollo per la quale le parti hanno optato, eventualmente anche col loro comportamento successivo alla stipulazione della convenzione.
Non a caso la giurisprudenza consolidata di questa Corte considera come elemento di discrimine decisivo ai fini della qualificazione dell’accollo come esterno, o meramente interno, l’esistenza o meno dell’adesione all’accollo del terzo creditore accollatario (vedi Cass. 21.8.2020 n. 17596; Cass. sez.
lav. 11.4.2000 n.4604), che va comunque ricollegata ad una volontà negoziale espressa, o per comportamento concludente, precedentemente manifestata dalle parti (accollante ed accollato), di aprire la convenzione di accollo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, in quanto in sede di ricostruzione della comune intenzione delle parti secondo il loro comportamento complessivo anche successivo alla stipulazione ex art. 1362 comma 2° cod. civ. è anzitutto al comportamento delle parti, e non dei terzi, che occorre fare riferimento.
Quanto agli elementi indicati alle lettere c) e d), l’indicazione del nominativo del terzo creditore dell’accollato e dell’importo del suo credito non é necessario che siano esattamente riportati nella convenzione di accollo, essendo sufficiente che in base ad essa siano determinabili anche per relationem (Cass. sez. un. 26.6.2001 n. 8744 ed in materia di contratto a favore di terzo Cass. 3.6.2021 n. 15442), per cui neppure l’omessa indicazione del nominativo del creditore dell’accollata, NOME COGNOME, e del suo credito specifico, poteva portare di per sé ad escludere la qualificazione della convenzione di accollo come accollo esterno prescindendo dal comportamento successivo delle parti.
L’impugnata ordinanza ha poi violato il criterio dell’interpretazione letterale sotto altri due profili, in quanto si é basata sul dato testuale, come detto malamente inteso, senza indagare su quale fosse stata la
comune intenzione delle parti nel sottoscrivere la conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014, e senza valutare il comportamento successivo dalle stesse assunto e documentato.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. ord. 28.1.2025 n. 1985) ha infatti evidenziato che il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l’art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell’interpretazione), la quale emerge solo (come l’incondizionata, affermazione dell’art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (“le une per mezzo delle altre”), la relativa integrazione (“il senso che risulta dal complesso dell’atto”), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).
Orbene, l’ordinanza impugnata non ha considerato quale fosse l’intenzione delle parti nel sottoscrivere la conciliazione giudiziale transattiva, nella quale l’accollo in questione era inserito.
L’ordinanza impugnata non ha spiegato come la qualificazione della convenzione come accollo interno potesse conciliarsi con i dati documentati della comunicazione da parte del legale della COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, del 7.1.2015 al suo creditore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sia del testo dell’accollo, sia dell’invito a quest’ultimo a rivolgere a NOME e NOME COGNOME in forza di quella conciliazione le sue parcelle relative ai lavori svolti, nonché con la raccomandata del 16.3.2015 di NOME COGNOME all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con la quale confermando l’intervenuta conciliazione giudiziale, aveva invitato il professionista a renderlo edotto delle sentenze ottenute con la sua attività, degli acconti ricevuti dal defunto NOME COGNOME e poi dalla sua erede testamentaria NOME COGNOME per addivenire alla quantificazione delle sue residue spettanze, e
con la missiva del 28.5.2015 allo stesso professionista, nella quale NOME COGNOME, a seguito dell’acquisto della quota della sorella NOME COGNOME, aveva invitato l’AVV_NOTAIO a riferire solo a lui in ordine alle attività e passività scaturite dalla conciliazione giudiziale contenente l’accollo.
L’impugnata ordinanza ha inoltre totalmente ignorato la comunicazione di accettazione e/o adesione a quanto pattuito nella transazione COGNOME –COGNOME del 17.8.2014 circa il pagamento delle spese e competenze professionali di sua spettanza da parte dell’AVV_NOTAIO, con manifestazione di volontà contraria alla liberazione dalle obbligazioni della COGNOME prevista nella convenzione, comunicazione avvenuta a quest’ultima il 23.1.2015 ed a NOME COGNOME il 16.2.2015.
Da ultimo risulta violato anche il criterio interpretativo dell’art. 1366 cod. civ., in quanto qualificando come meramente interno l’accollo oggetto di causa, l’impugnata ordinanza ha privilegiato l’interesse manifestato per la prima volta in sede giudiziale del solo NOME COGNOME a non essere destinatario delle pretese dei compensi professionali dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anziché tener conto anche dell’interesse di NOME.
5) Col quinto motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1°, n.4) c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., essendo il Tribunale incorso in un errore di percezione circa la ricognizione del contenuto oggettivo della pec dell’accollata del 7.1.2015 e della lettera dell’accollante del 28.5.2015, per non aver colto il contenuto in entrambe di invito, da parte dell’accollata RAGIONE_SOCIALE e dell’accollante COGNOME NOME, rivolto all’odierno ricorrente, di rivolgersi all’accollante per i suoi crediti verso l’accollata.
Per effetto dell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, comportanti la cassazione dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Benevento in composizione collegiale in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, deve ritenersi
assorbito il quinto motivo, inerente all’asserita erronea percezione in sede di ricognizione del contenuto oggettivo dei documenti prodotti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il quinto, cassa l’impugnata ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Benevento in composizione collegiale in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
NOME COGNOME