SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 302 2026 – N. R.G. 00000140 2025 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
(C.F.
P.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova
Terza
R.G. 140/2025
La Corte D’Appello di Genova , Terza, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado n. 140 2025 R.G. proposta da
(C.F.
P.
difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO
contro
, assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO.
Parte appellata contumace
CONCLUSIONI:
per parte appellante: Voglia la Corte d’Appello di Genova in annullamento e in riforma solo parziale della sentenza n. 442/24 del Tribunale di Massa pubblicata il 9.07.24 a definizione del giudizio rubricato sub RG 2454/20, non oggetto di notifica da parte della controparte limitatamente all’omesso riconoscimento dei seguenti crediti: A) sorte capitale: € 38.464,91 relativa alla fattura n. P190012213 del 27.09.19 emessa da
)
), assistito e
Parte appellante e ceduta a e pari alla differenza tra la sorte capitale integrale della fattura richiesta da € 95.038,88, e la sorte capitale di € 56.573,97 ritenuta spettante dal Tribunale con la sentenza B) gli interessi di mora correlati alla predetta sorte capitale oggetto di appello, calcolati con l’applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dal giorno successivo a quello di scadenza di pagamento della fattura C) i correlati interessi anatocistici, ai sensi dell’art. 1283 c.c., i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale -quale notifica della citazione di primo grado – con l’applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 in forza del richiamo operato dall’art. 1284 4 comma c.c. – e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell’atto di citazione IN VIA PRINCIPALE: condannare RAGIONE_SOCIALE
fosse ritenuta dovuta per capitale interessi di mora e interessi anatocistici.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 442/2024 del 9/7/2024 il Tribunale di Massa in parziale accoglimento della domanda di
condannava
a pagare a € 56.573,97 per sorte capitale, comprensivi dell’addizionale regionale e IVA, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale sino al saldo, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, che, alla data di notifica dell’atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c., oltre importo forfettario di € 40 ex art. 6 c.2 d.lgs. 231/2002; compensando le spese di lite nella misura di 1/3 ponendo la restante parte a carico della convenuta
.
2. Il Tribunale di Massa, in particolare rilevava che la debitrice non aveva contestato la fornitura di gas da parte di é la cessione del credito da parte di questa a , avendo contestato l’ammontare delle accise applicate in violazione del l’art. 26 c. 3 ultima parte, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che dispone: ‘. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.’ ; che la convenuta esercita pacificamente attività di assistenza agli anziani; che pertanto le accise vanno quantificate nella ‘minor somma di 3.290,72, comprensiva dell’addizionale regionale e IVA -conteggio dettagliato nel doc. 4 allegato a seconda memoria ex art. 183 della convenuta, la cui correttezza non è contestata dalla controparte (si veda pag. 6 memoria conclusionale di parte attrice)- in luogo della somma di € 38.465,01 portata in fattura’ .
Quantificava quindi l’importo dovuto a a fronte della richiesta di € 95.038,88, in quella inferiore sopra indicata. RAGIONE_SOCIALE
Con atto di citazione notificato il 10/2/2025 proponeva appello avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la minor accisa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell’art. 190 c od. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L’appello è infondato e deve essere rigettato .
4.1 Con il primo motivo l’appellante deduceva la tardività dell’eccezione di erronea applicazione dell’accisa avendo parte convenuta
depositato il conteggio solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc.
4.2 Con il secondo motivo deduceva la censurabilità della sentenza per avere il Tribunale omesso di considerare il comportamento della controparte nella fase ante giudizio e in corso di giudizio e per non avere ritenuto provato l’intero credito ai sensi dell’art. 115 c.p.c. anche per omessa specifica contestazione sia prima che in corso di causa, avendo altresì ha omesso di considerare le allegazioni e i documenti di (fattura con la specificazione indicazione degli importi ivi esposti, compresa l’accisa ). RAGIONE_SOCIALE
4.3 I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente riguardando la tempestività ed efficacia dell’eccezione formulata dalla convenuta in primo grado, incontestato essendo l’ammontare dell’accisa come quantificato ai sensi del l’art. 26 c. 3 ultima parte, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e sono infondati.
4.4 La convenuta
ha eccepito in comparsa di risposta nel giudizio di
primo grado la erronea applicazione dell’accisa da parte del fornitore di energia in fattura, specificando che dovesse essere quantificata secondo gli usi industriali in ragione della attività di cura alla persona esercitata dalla parte.
Con la seconda memoria istruttoria ha poi indicato il corretto calcolo in applicazione della norma sopra citata relativamente alle accise per uso industriale. Calcolo che, come rilevato dal Tribunale di Massa, non ha contestato.
A fronte della tempestiva eccezione e della correttezza del calcolo delle accise da parte della convenuta in primo grado, l ‘appello va quindi rigettato.
Va peraltro evidenziato che il Tribunale di Massa ha condannato la convenuta odierna appellata anche al pagamento degli interessi di mora e interessi anatocistici infondatamente richiesti da in questo grado di giudizio in quanto già liquidati. RAGIONE_SOCIALE
Nulla va disposto sulle spese in ragione della contumacia della parte appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando , ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta:
rigetta l’appello proposto da
avverso la sentenza del
Tribunale di Massa n. 442/2024 del 9/7/2024 che conferma;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, in favore dell’erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso il 18/3/2026
Il Consigliere relatore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME