Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3267 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3267 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22605/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, e da RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, entrambe rappresentate e difese dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domiciliazione telematica come per legge;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) con domiciliazione telematica come per legge;
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BRESCIA n. 576/2023 n. 1346/2023 depositata il 04/09/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di precetto del 2 maggio 2019, la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE intimarono il pagamento in via solidale a COGNOME NOME, nella duplice veste di erede di COGNOME NOME e di titolare del diritto di abitazione, a COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, e, in ultimo, a COGNOME NOME, in qualità di terzo proprietario, della complessiva somma di euro 238.733,94, quale credito restitutorio derivante dall ‘ esecuzione della condanna recata dalla sentenza n. 1111/2003 del Tribunale di Mantova, poi riformata dalla sentenza n. 214/2007 della Corte d ‘ appello di Brescia.
Gli intimati proposero opposizione all ‘ esecuzione, eccependo, in primo luogo, la loro carenza di legittimazione passiva, stante la mancata accettazione dell ‘ eredità, e, in secondo luogo, l ‘ omessa notifica del titolo esecutivo.
Si costituirono le società opposte, deducendo che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione era rappresentato dalla sentenza n. 281/2018 del Tribunale di Mantova, con cui era stata accolta l ‘ azione revocatoria ordinaria relativa ad una vendita di beni immobili intercorsa tra l ‘ alienante NOME COGNOME e l ‘ acquirente NOME COGNOME e che, a seguito del decesso del primo, la causa venne riassunta nei confronti dei detti NOME e NOME COGNOME, i quali, in quella sede, mai contestarono la loro qualità di eredi.
Il Tribunale, con sentenza n. 675/2020, rigettò integralmente l ‘ opposizione; ritenne, in particolare, che gli opponenti avessero effettivamente assunto la qualità di eredi, non avendo assolto all ‘ onere della relativa contestazione all ‘ atto della costituzione in giudizio.
Avverso detta sentenza proposero appello COGNOME NOME e COGNOME NOME con tre motivi: con il primo censurarono la violazione dell ‘ art. 470 cod. civ. e delle regole sul riparto dell ‘ onere probatorio; con il secondo sostennero che la sentenza della Corte d ‘ appello di Brescia n. 214/2007 non fu mai a loro notificata; con il terzo censurarono la violazione dell ‘ art. 603 cod. proc. civ., relativamente alla posizione di COGNOME NOME quale titolare del diritto di abitazione sull ‘ immobile alienato.
Si costituirono in giudizio le società appellate, domandando l ‘ integrale conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d ‘ appello di Brescia, con la sentenza n. 1346/2023 del 4/09/2023, ha accolto l ‘ appello, affermando che le sentenze n. 214/2007 e 281/2018, pronunciate rispettivamente dalla Corte d ‘ appello di Brescia e dal Tribunale di Mantova, non costituiscono titoli esecutivi e che gli opponenti non hanno acquisito la qualità di eredi.
Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 3/12/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I motivo: violazione degli artt. 282 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per aver la Corte d ‘ appello omesso di esaminare integralmente il dispositivo della sentenza n. 214/2007 della stessa Corte territoriale ed aver, quindi, erroneamente affermato l ‘ inesistenza di un titolo esecutivo a fondamento del precetto opposto, ancorché la predetta
decisione avesse condannato COGNOME NOME a rifondere alle appellanti «le spese dei due gradi del giudizio liquidate come in motivazione», avesse posto a suo carico «le spese di consulenza tecnica d ‘ ufficio come liquidate dall ‘ istruttore in primo grado» e, pur non contenendo una esplicita condanna in merito, avesse integralmente riformato la sentenza di primo grado in esecuzione della quale le società opposte versarono le somme oggetto della presente esecuzione. Le società ricorrenti assumono che la sentenza della Corte d ‘ appello di Brescia n. 214/2007 avesse efficacia esecutiva e, quindi, costituisse titolo esecutivo, sulla cui base era stato intimato il precetto poi opposto, quantomeno avuto riguardo al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese legali e di quelle di consulenza tecnica di ufficio, per complessivi euro 24.479,31 nei confronti di NOME NOME.
II motivo: violazione degli artt. 2901 e 2909 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso che la sentenza n. 281/2018 del Tribunale di Mantova, con cui fu accolta l ‘ azione revocatoria esperita dagli odierni ricorrenti, costituisca un valido titolo esecutivo a fondamento del precetto opposto. Le ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale per avere questa escluso che la sentenza del Tribunale di Mantova n. 281 del 2018, passata in giudicato, e che aveva accolto la domanda revocatoria degli atti di disposizione di NOME COGNOME, costituisse valido titolo esecutivo con riferimento al credito del quale era stata accertata la sussistenza per l ‘ accoglimento dell ‘ azione revocatoria.
III motivo: violazione degli artt. 303 cod. proc. civ. e 476 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d ‘ appello ritenuto che la ricezione di un atto da parte di un soggetto nella sua qualità di chiamato all ‘ eredità non implichi accettazione dell ‘ eredità stessa, poiché una tale condotta non
costituisce disposizione di un diritto o di una facoltà spettanti al de cuius , con ciò addossando il relativo onere probatorio in capo alle società appellate. Le società ricorrenti censurano, con diffuse argomentazioni, la sentenza della Corte d ‘ appello laddove questa ha escluso che l ‘ avvenuta ricezione della notificazione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 281 del 25/01/2018 senza che avverso di essa fosse proposto appello costituisse valido atto di accettazione dell ‘ eredità di NOME NOME da parte dei di lui figli NOME e NOME. In particolare, le censure investono l ‘ asserita inversione dell ‘ onere della prova, poiché i giudici dell ‘ impugnazione di merito avrebbero illegittimamente onerate le titolari del credito di provare l ‘ assunzione della qualità di eredi da parte di NOME.
Il Collegio ritiene preliminare l ‘ esame del terzo motivo, in quanto esso assume efficacia dirimente, poiché dal suo accoglimento deriverebbe che NOME e NOME devono considerarsi eredi del padre NOME COGNOME e, quindi, tenuti al pagamento dei debiti ereditari. La difesa delle due società ricorrenti afferma che la notifica della sentenza del Tribunale di Mantova n. 281 del 2018 era stata ritualmente effettuata e che, nonostante ciò, avverso di essa gli NOME non avevano proposto impugnazione alcuna, in tal modo ponendo in essere un atto di accettazione dell ‘ eredità del padre.
L ‘ assunto è infondato. È incontroverso che la sentenza n. 281 del 2018 del Tribunale di Mantova sia stata notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi di NOME nelle forme di cui all ‘ art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., ossia agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell ‘ ultimo domicilio del defunto. Il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/01/2024, n. 1330), alla quale ritiene di dare seguito, secondo cui, nell ‘ ipotesi di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente,
l ‘ accertamento della qualità di erede, afferendo all ‘ accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l ‘ onere della prova, di cui all ‘ art. 2967 cod. civ., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l ‘ accettazione tacita dell ‘ eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l ‘ assolvimento dell ‘ onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato (in senso analogo, si veda, in motivazione, Cass. 20/8/2023 n. 23517). La sentenza di questa Corte del 6/07/2020 n. 13851 richiamata dalla difesa delle società ricorrenti, è inconferente, poiché nella detta controversia la notifica era avvenuta nei confronti degli eredi individualmente identificati, ossia per ciascuno di essi. Nella specie ritiene il Collegio, aderendo alla detta giurisprudenza, resa in controversia nella quale l ‘ atto era stato notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente, che la mancata proposizione dell ‘ atto di appello, avverso la sentenza notificata, non valga ad integrare un univoco atto di accettazione, esplicito o tacito dell ‘ eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà. Colui al quale viene notificata la sentenza nelle forme di cui all ‘ art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., neppure essendovi appunto nominativamente indicato, non può ritenersi onerato di una costituzione in giudizio o di un ‘ impugnazione al fine di contestare pretese riferibili al soggetto del quale non ha ancora accettato l ‘ eredità, ovvero alla quale è soltanto chiamato. La disamina delle successive vicende rende, invero, palese la loro congruenza col fatto che i fratelli NOME e NOME non avevano alcuna intenzione di accettare l ‘ eredità paterna, cosicché nel corso dell ‘ anno 2021 hanno rinunciato espressamente ad essa, in modo rituale, a quanto consta. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha
affermato, in relazione a caso pressoché sovrapponibile a quello in scrutinio (Cass. 18/05/2022 n. 15995), che, in ipotesi di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell ‘ atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere alla individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall ‘ istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti. Pure, con specifica attinenza al caso di specie, questa Corte ha affermato che (Cass. 2/12/2022 n. 35466) la ricezione di un atto notificato ad un soggetto, nella sua qualità di chiamato all ‘ eredità del de cuius , non implica accettazione dell ‘ eredità stessa, poiché l ‘ accettazione tacita è configurabile soltanto qualora l ‘ erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l ‘ esercizio di un diritto già di pertinenza di quest ‘ ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al de cuius .
Il rigetto del terzo motivo comporta, quale logica conseguenza, il rigetto anche del primo, atteso che, in mancanza della qualità di eredi, difetta, in capo a NOME, anche la qualità di debitori, cosicché il precetto nei loro confronti non poteva essere intimato . Neppure può qui dirsi che l’intimazione fosse consentita
almeno parzialmente, ossia per le sole somme dovute a titolo di spese legali e di consulenza tecnica di ufficio, riconosciute dalla sentenza della Corte d ‘ appello di Brescia n. 214 del 2007, in quanto, non risultando in atti il testo dell ‘ atto di precetto, che risulta intimato per la complessiva somma di oltre duecentotrentottomila euro, non è possibile individuare quali somme siano riferibili alle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio: sicché, sotto questo particolare profilo, la doglianza si rivela inammissibile.
Il secondo motivo è del pari infondato. La sentenza che accoglie l ‘ azione revocatoria non comporta un accertamento del credito tutelato con l ‘ azione stessa. Dalla piana lettura dell ‘ art. 2901 cod. civ. risulta che l ‘ azione può essere esperita, e quindi accolta, anche a tutela di un credito sottoposto a condizione o a temine e, quindi, sostanzialmente connotato da incertezza e la cognizione del giudice sul credito avviene in modo meramente incidentale, poiché l ‘ azione non persegue fini restitutori (Cass. 19/02/2020 n. 4212) e lo stesso accertamento del credito in altro giudizio non costituisce antecedente logico ai fini dell ‘ esperimento dell ‘ azione revocatoria (tra molte: Cass. 5/02/2019 n. 3369). E tanto a tacere del fatto che la stessa difesa delle società ricorrenti appare avere dubitato, evidentemente, che la mancata proposizione dell ‘ impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 281 del 2018 valesse a integrare accettazione dell ‘ eredità con conseguente formarsi di un valido titolo esecutivo, poiché ha ritenuto necessario di munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, nelle forme del decreto ingiuntivo, per la riscossione della stessa somma, che è stato opposto dagli COGNOME.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore dei
contro
ricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuale.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 3/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME