SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2061 2025 – N. R.G. 00003159 2025 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 18 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G. vertente tra:
(C.F. ), sito in Monza INDIRIZZO, in persona dell’amministratore condominiale pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Biassono INDIRIZZO, INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso; P.
RICORRENTE
e
(NOME.COGNOME. ) nata in Belgio il DATA_NASCITA e residente in Monza (INDIRIZZO, INDIRIZZO C.F.
e
(C.F.
) nata a Favara (AG) il DATA_NASCITA e residente in
Monza (INDIRIZZO), INDIRIZZO
C.F.
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Conclusioni per
Voglia il Tribunale adito:
‘ In via principale nel merito:
a) accertare e dichiarare che la Sig.ra , a seguito del decesso del Sig. (padre) avvenuto in data 20/04/2011 ha accettato tacitamente per facta concludentia sopra indicati e qui richiamati ex art. 476 c. c. l’eredità d el padre acquisendo la quota di spettanza dello stesso (3/12 sulla quota di 3/12=1/4 caduta in successione) ed ottenendo così il diritto di proprietà per la quota complessiva di 9/12 (sei dodicesimi più tre dodicesimi per eredità qui in oggetto) dell’unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Monza, INDIRIZZO:
al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3 -S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione
e per l’effetto b) accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice/legittimo della signora
nei confronti dell’eredità del padre per la quota sopra indicata;
:
g) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ufficio Provinciale di Milano –RAGIONE_SOCIALE Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 al fine di garantire la continuità della trascrizione, di trascrivere l’emanando pro vvedimento/sentenza che accerti e dichiari:
-che la Sig.ra , ha accettato l’eredità del padre deceduto in data 20/04/2011 per la quota di 3/12 e specificatamente è proprietaria per la quota di 9/12 (ovvero di ¾) dell’unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Monza, INDIRIZZO;
al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3 -S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione e precisamente ordinare la trascrizione
*
IN MORTE DI SORCE (C.F. ) dalla data del decesso di quest’ultimo del 20/04/2011: per la quota di 3/12 (un quarto) a carico dello stesso e a favore della signora (C.F. ) con conseguente acquisizione della quota di 9/12, per la quota di 3/12 (un quarto) a carico dello stesso e a favore della signora (C.F. ) , del seguente bene: sito nel Comune di Monza (MB), 20900, in INDIRIZZO, identificato al catasto fabbricato del suddetto comune come segue: – al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza ed accessori, frutto e ragione; C.F. C.F. C.F.
Residuando la restante quota di 3/12 alla madre signora + 9/12 (6/12 + 3/12 della figlia) ritorna l’intero 12/12
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e 15% quale rimborso forfettario come per legge, oltre IVA e CPA.
Quanto alle spese ci si rimette alla liquidazione del giudice, precisando tuttavia che le spese esenti relative ai costi sostenuti dal ricorrente e delle quali si chiede la rifusione sono le seguenti:
Richiesta certificato storico stato di famiglia di € 18,70
Iscrizione a ruolo € 546,90
Notifica ricorso e decreto fissazione udienza € 60,92
Totale spese esenti € 626,52
*
In via istruttoria, Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare mezzi istruttori su richiesta del Giudice, ovvero nella denegata ipotesi in cui l’adito Giudice convertisse il qui presente procedimento in un giudizio ordinario di cognizione, benché si ritiene che le ragioni siano già provate con i documenti in produzione, si chiede, qualora il Giudice ritenesse opportuno, volersi ammettere sin da ora interrogatorio formale dei Sig.ri , e sui seguenti capitoli di prova:
a) vero che la Sig.ra a seguito del decesso del padre avvenuto il 20/04/2011 si è comportata quale comproprietaria dell’unità immobiliare sita in Monza (INDIRIZZO), INDIRIZZO che occupava ed occupa in via esclusiva;
b) vero che la Sig.ra a seguito del decesso del padre si è comportata quale proprietaria dell’unità immobiliare sita in INDIRIZZO provvedendo a pagare le spese condominiali relative al suddetto appartamento ed a partecipare alle riunioni assembleari in data 15/02/2012 e 13/03/2013 come da doc. 9, 10 e 11 che si rammostrano .’
I. Con ricorso depositato in data 05.05.2025 il agiva in giudizio nei confronti
di , , , e al fine di sentire accertare e dichiarare l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità di deceduto in Monza il 20.04.2011, da parte dei resistenti. Più nello specifico, parte ricorrente affermava di essere creditrice di spese condominiali nei confronti della proprietà dell’immobile situato in Monza, INDIRIZZO, individuato al Catasto del Comune di Monza (MB) al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione, rappresentando che originariamente la proprietà di detto immobile apparteneva a , nonché a e che al l’avvenuto decesso di i chiamati all’eredità non avevano provveduto a comunicare all’amministratore l’aggiornamento dell’anagrafica condominiale né a dar corso alla dichiarazione di successione e/o a trascrivere la propria eventuale accettazione di eredità nelle forme di legge
Il Condominio procedeva quindi ad esecuzione forzata instaurando il procedimento R.G.E. n. 296/2025 innanzi al Tribunale di Monza nei confronti dei chiamati all’eredità e, rilevata la mancata accettazione dell’eredità del de cuius da parte di alcuno di essi, instaurava il presente procedimento.
Con atto depositato in data 01.09.2025 il Condominio ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di
e
.
Con ordinanza del
27.10.2025 il giudice disponeva la trattazione dell’udienza del 6.11.2025 ex art.
127 ter c.p.c. e, all’esito, con ordinanza resa in data
6.11.2025, esaminate le note in sostituzione di udienza di parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e , che non si sono costituite nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica a mani del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei loro confronti.
Venendo al merito, il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come ai sensi dell’art. 474 c.c. l’accettazione dell’eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell’erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompa tibili con la volontà di rinunciare all’eredità e che l’agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
L’accettazione tacita dell’eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all’eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l’acquisto dell’eredità e, dall’altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
L’accettazione dell’eredità, oltre che con le modalità sopra indica te, può anche avvenire come conseguenza ex lege di comportamenti tenuti dai chiamati all’eredità che, dopo l’apertura della successione, si trovino nel possesso dei beni ereditari. A norma dell’art. 485 c.c., infatti, il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari a qualsiasi titolo, è tenuto a fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione e, in mancanza, è considerato per legge erede puro e semplice. La previsione normativa in oggetto, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità dal qu ale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, è applicabile anche all’ipotesi in cui il chiamato all’eredità acquisisca il possesso dei beni ereditari successivamente all’apertura della successione, nel quale caso il termine trimestrale a lui acco rdato per la redazione dell’inventario decorrerà dal momento dell’inizio del possesso anziché dall’apertura della successione (cfr. Cass. 1438/2020 e 6167/2019).
Dalla documentazione versata in atti risulta che occupa stabilmente l’immobile di INDIRIZZO, ove ha ivi stabilito la propria residenza (cfr. doc. 7 ricorrente), circostanza comprovata altresì dal fatto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento è stata eseguita presso quella abitazione, ove l’atto è stato ritirato a mani della stessa in data 26.05.2025 (v. nota di deposito ricorrente del 05.06.2025).
Altresì, dalla documentazione prodotta, è emerso che ha provveduto a corrispondere, successivamente al decesso di alcune rate relative alle spese condominiali (cfr. doc. 9 ricorrente) nonché a partecipare, in data 15.02.2012 ed in data 13.03.2013, alle riunioni assembleari (cfr.doc. 10 e doc. 11 ricorrente).
È di conseguenza pacifico che successivamente all’apertura della successione la convenuta ha avuto il possesso dei beni caduti nella successione di mentre non vi è evidenza del fatto che la stessa abbia redatto l’inventario nei termini di leg ge.
Mediante la sua condotta è, di conseguenza, divenuta erede pura e semplice del padre ai sensi e per gli effetti di cui a ll’art. 485 c.c.
La domanda, così riqualificata, merita di conseguenza accoglimento.
V. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, nonché della semplicità delle questioni trattate e dell’istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da
e
, così provvede:
Dichiara la contumacia di
e
;
II) Accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che è succedut a al defunto , avendone accettato l’eredità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 485 c.c. ;
III) O rdina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell’RAGIONE_SOCIALE, Ufficio Provinciale di Milano –RAGIONE_SOCIALE Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 di trascrivere il dispositivo della presente sentenza nei Registri Immobiliari al fine di garantire la continuità delle trascrizioni;
III) Condanna a rifondere le spese di lite a favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott. NOME COGNOME
nei confronti di