SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3488 2024 – N. R.G. 00010451 2024 DEL 04 10 2024 PUBBLICATA IL 04 10 2024
(c.f.
C.F.
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C.F.
in punto: accertamento della qualità di erede;
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, parte ricorrente adiva il presente Tribunale al fine di ottenere l’accertamento, ai sensi dell’art. 485 c.c., della qualità di eredi puri e semplici in capo ai convenuti e in quanto figli di , deceduta in data 12.7.2014, senza testamento, stante l’intervenuta accettazione tacita/per fatti concludenti da parte dei medesimi dell’eredità della de cuius .
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in particolare:
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 10451/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10451/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. depositato in data 28.5.2024 da p. iva , in persona del procuratore speciale p.t. , quale mandataria di (p. iva , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata all’indirizzo pec P. P.
– ricorrente –
contro
);
;
– convenuti contumaci –
– di essere mandataria della subentrata nella posizione creditizia della
per effetto della fusione di cui all’atto del 13.12.2016 (rep. , derivante dal contratto di mutuo, con iscrizione di
13501, racc. 7087 a rogito Notaio ipoteca volontaria, stipulato dall’istituto suddetto con la de cuius e gli odierni convenuti;
che, a seguito del decesso di , gli odierni convenuti avevano trasferito, in forza di denuncia di successione, la quota dell’immobile pari a 40/60 di proprietà della suddetta in loro favore, attualmente titolari della quota pari a 30/60 ciascuno;
che il comportamento dei convenuti, peraltro nel possesso dei beni ereditari senza redazione di inventario, deve ritenersi idoneo all’accettazione pura e semplice per fatti concludenti dell’eredità;
di avere interesse alla relativa pronuncia anche ai fini della continuità delle trascrizioni.
I convenuti, pur essendo ritualmente evocati in giudizio, non comparivano alla prima udienza, da cui la dichiarazione della loro contumacia.
Il ricorso è fondato e, dunque, deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Al fine della verifica della fondatezza della domanda della società ricorrente, occorre innanzitutto evidenziare come, sulla base di quanto stabilito dall’art. 485 c.c., i chiamati all’eredità che sono nel possesso dei beni ereditari, devono provvedere alla redazione dell’inventario dei beni entro tre mesi dal giorno dell’apertura della s uccessione, dovendosi al contrario ritenere, qualora non vi provvedano, in virtù di quanto previsto dal successivo secondo comma della disposizione citata, eredi puri e semplici.
Ebbene, dalla documentazione in atti, con specifico riferimento al certificato storico di famiglia e di residenza di entrambi i convenuti (doc. nn. 10 e 12 allegati al ricorso), risulta che questi ultimi sono gli unici chiamati all’eredità di e risiedono nell’immobile sito in Venezia INDIRIZZO, oggetto di ipoteca (vedi doc. 5 di parte ricorrente) oggi nella titolarità per la quota pari ad ½ in capo a ciascun convenuto in forza della denuncia di successione (doc. 11 in atti).
Alla luce di tutto quanto sopra, con specifico riferimento alla prova fornita della posizione di chiamati all’eredità rivestita dai convenuti, nonché al possesso dei beni ereditari da parte dei medesimi e degli atti posti in essere quali eredi della de cuius (in aggiunta alla denuncia di successione di per sé insufficiente, la voltura dell’immobile in questione, sul punto tra le altre, Trib. Palermo, sez. II, 08 maggio 2023, n. 2150,
secondo cui ‘l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento univoco del chiamato, che pone in essere atti dispositivi del cespite. A tal fine rilevano tutti quegli atti che non hanno solo natura meramente fiscale – quale la denuncia di successione – ma che sono al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario – per il pagamento dell’imposta ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi’ ), tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti pur ritualmente evocati in giudizio, la domanda promossa dalla società ricorrente deve essere accolta, con conseguente accertamento della qualità di eredi puri e semplici in capo a e ai sensi di quanto stabilito dall’art. 485, secondo comma, c.c..
I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata, e della fase decisionale, in quanto l’attività difensiva si è esaurita nel corso di un’unica udienza, con contestuale trattazione e discussione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 10451/2024 R.G., come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
-accerta che i convenuti e hanno accettato in maniera pura e semplice l’eredità di ;
-condanna i convenuti a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 4 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME