SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1859 2026 – N. R.G. 00011768 2025 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Contenziosi dell’anno 2025, pendente
tra
con sede in Conegliano (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO (iscritta al RAGIONE_SOCIALE imprese RAGIONE_SOCIALE al n. , con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva) e per essa quale mandataria – giusta procura speciale in autentica dal AVV_NOTAIO del 30/10/2020 (rep.57224 n. fascicolo 42290) registrata il 04/11/2020 al n.NUMERO_DOCUMENTO serie NUMERO_DOCUMENTO -con sede in Roma alla INDIRIZZO, (C.F. , P. Iva e iscrizione al RAGIONE_SOCIALE di Roma al n. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME, giusta procura in atti; P. P. P.
ricorrente
e
resistenti
,
nato
a
San
NOME
(PA)
il
2
settembre
1969
(C.F.
),
, nato a Palermo il DATA_NASCITA
(C.F.
) e
, nata a Palermo il DATA_NASCITA
1998 (C.F.:
), tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO,
C.F.
C.F.
C.F.
giusta procura in atti;
nata il DATA_NASCITA a Palermo (C.F.
C.F.
contumace
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c., depositato il 6.10.2025, la società ha agito in giudizio, n.q. indicata in epigrafe, nei confronti di , , , e di , e ed ha chiesto ritenere e dichiarare che i convenuti sono eredi legittimi della congiunta , nata il DATA_NASCITA a SANCIPIRELLO (PA), c.f. deceduta in SANCIPIRELLO in data 02.03.2015, per averne accettato l’eredità, i primi tre per successione diretta e gli altri per successione di ; conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo, esonerandolo da ogni responsabilità, di trascrivere l’emananda sentenza. C.F.
A sostegno della domanda ha allegato:
di aver acquistato, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, i crediti a sofferenza vantati dal fra i quali rientrava quello nascente dal contratto di mutuo fondiario del 26.10.2005 (ai rogiti del AVV_NOTAIO , Rep. n. 18.865 -Racc.) concesso da alla società (P.IVA ), e garantito da ipoteca (del 02.11.2005, nn. 59571/19100) iscritta sull’immobile sito in INDIRIZZO (in N.C.E.U. al foglio 6, particella 18, cat A/7) appartenente a (nato il DATA_NASCITA a Sancipirello (Pa) ed ivi deceduto in data 8.12.2008) e (nata il DATA_NASCITA a Sancipirello (Pa) e ivi deceduta il 02.03.20159; P.
che fra i beni caduti in successione dei predetti coniugi era rientrato anche l’immobile oggetto della garanzia ipotecaria a favore della società mutuante;
-che l’eredità della defunta è stata accettata espressamente dalle figlie , NOME, e , nel possesso dei beni ereditari dall’apertura della successione, senza aver fatto alcun inventario;
-che, in particolare, , AVV_NOTAIO e hanno accettato l’eredità della madre con dichiarazione espressa resa all’udienza del 12 maggio 2022, nel procedimento ex art. 481 c.c. recante n. 602/2022 V.G. Tribunale di Palermo, definito il 18.6.2022; mentre , nelle more deceduta, aveva dichiarato espressamente di accettare la suddetta eredità nell’ambito della comparsa di costituzione nel già richiamato procedimento n. 602/2022 V.G., specificando, altresì, di aver compiuto atti costituenti la tacita manifestazione della volontà di accettare l’eredità della di lei madre;
che a seguito del decesso di , avvenuto il 22 ottobre 2023, questo Tribunale aveva accertato l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità relitta della stessa da parte dei congiunti , e , a seguito di ricorso della stessa società;
-che, in assenza di trascrizione dell’accettazione di entrambe le predette eredità, è suo interesse ottenere un titolo idoneo alla formalità pubblicitarie di cui all’art 2648, co. 3, c.c. a loro volta funzionali all’esercizio dell’azione esecutiva in danno dei mutuatari inadempienti.
Costituito il contraddittorio, e , non opponendosi alla domanda attorea, hanno dedotto di aver accettato l’eredità della defunta madre, , già il 12.05.2022 con dichiarazione espressa resa all’udienza nel procedimento iscritto al n. 602/2022 V.G. presso codesto Tribunale; , e , confermata la loro qualità di eredi di come già accertato da questo Tribunale e, per il tramite di questa, di essere altresì eredi della dante causa , non si sono opposti alla chiesta declaratoria della loro qualità successoria; , ricevuta regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, come qui si dichiara.
Istruita la causa in via documentale, all’udienza del 4 marzo 2026, i difensori RAGIONE_SOCIALE parti hanno precisato le conclusioni, ed a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione
L a domanda di accertamento della qualità di eredi di , nata il DATA_NASCITA a Sancipirello (Pa) ed ivi deceduta il 02.03.2015 da parte di , , , e, in successione di quest’ultima, da parte di , , , proposta dalla società ricorrente va accolta per le ragioni appresso indicate.
Le parti costituite in giudizio hanno tutte confermato di essere eredi di giusta dichiarazione già resa nei giudizi richiamati nella parte espositiva; poi, in particolare, , e hanno confermato di essere eredi della predetta nella loro qualità di eredi di e quest’ultima, come già esposto da parte ricorrente, risulta che aveva anch’essa già dichiarato, costituendosi nel giudizio sopra richiamato, di accettare l’eredità della proprie madre.
In mancanza di alcuna contestazione e alla luce della documentazione depositata in atti che conferma quanto pacificamente ammesso dalle parti convenute che si sono costituite in giudizio, è, quindi, indubitabile che , , ,
e siano eredi di .
In ordine, poi, alla posizione di , nei confronti della quale, poiché contumace, non trova applicazione il principio di non contestazione di cui all’art. 115 co.1 c.p.c. -il cui perimetro applicativo è testualmente circoscritto alle parti costituite -deve ritenersi che la società ricorrente abbia dato compiuta prova sia del proprio interesse ad agire, quale creditore della de cuius interessato a procedere in via esecutiva sui beni immobili della stessa per cui necessita la continuità RAGIONE_SOCIALE trascrizioni, sia della fondatezza del ricorso, avendo provato in via documentale l’avvenuta accettazione espressa dell’eredità della propria madre da parte della convenuta.
Dalla documentazione depositata in atti risulta, infatti, che , con dichiarazione resa all’udienza del 12 maggio 2022 nell’ambito del procedimento n. 602/2022 V.G. instaurato dalla stessa società ricorrente per la fissazione dei termini ex art. 749 c.p.c. presso questo Tribunale, ha accettato l’eredità della madre (cfr. doc.ti nn. 7 e 8).
In ordine alle spese di lite, le parti costituite si sono opposte alla condanna richiesta dalla società ricorrente, chiedendo, di contro: in via principale, che le spese siano poste a suo carico; in via secondaria, che ne sia disposta la compensazione.
A sostegno della domanda, in particolare, i signori , in sede di memoria di costituzione, hanno evidenziato sostanzialmente l’uso smodato dello strumento processuale da parte della società ricorrente che avrebbe potuto proporre anche questa domanda nell’ambito del procedimento incoato nei loro confronti per il riconoscimento dei medesimi quali eredi di ; i signori , con memoria aggiuntiva depositata nei termini di costituzione e, comunque, in sede di discussione, hanno, invece, messo in luce il loro comportamento processuale nel precedente procedimento volto ad ottenere la loro accettazione dell’eredità della congiunta e in questo procedimento.
Tanto premesso ritiene il giudicante che, in ragione di quanto argomentato dalle parti convenute, le spese debbano essere integralmente compensate.
Il lineare e conciliante comportamento processuale tenuto dalle parti convenute in questo procedimento e in quelli che lo hanno proceduto promossi sempre dalla parte ricorrente, la circostanza che tutte le parti convenute avessero già accettato l’eredità di e che i signori siano stati già citati in giudizio per essere riconosciuti solo eredi della propria congiunta allorché la domanda avrebbe potuto essere estesa anche all’accertamento qui richiesto, nonché la considerazione che i convenuti non possono ritenersi ‘soccombenti’ inducono a ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a sorreggere la pronuncia di compensazione dele spese di lite.
In ultimo, deve darsi atto che questa statuizione costituisce titolo idoneo per ottenere la trascrizione ai sensi dell’art. 2648 c.c. dell’avvenuta accettazione dell’eredità di da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, respinta ogni ulteriore domanda, nella contumacia di , qui dichiarata, accerta e dichiara che , , , , e , in epigrafe generalizzati, sono eredi di , nata il DATA_NASCITA a Sancipirello (PA), c.f. deceduta in Sancipirello il 02.03.2015, per averne accettato l’eredità; dà atto che questa statuizione costituisce titolo idoneo per ottenere la trascrizione ai sensi dell’art. 2648 c.c. dell’avvenuta accettazione dell’eredità di da parte dei C.F.
convenuti;
compensa tra la società ricorrente e le parti costituitesi in giudizio le spese di lite; dichiara non ripetibili da parte della società ricorrente nei confronti di NOME COGNOME, contumace, le spese di lite;
dà atto che questa statuizione costituisce titolo idoneo per ottenere la trascrizione ai sensi dell’art. 2648 c.c.
Così deciso in Palermo, il 16 marzo 2026
Il Giudice NOME COGNOME
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice NOME AVV_NOTAIO