Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32512 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6959/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che, unitamente all’AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO, la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO COGNOMEE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
– intimato – avverso la sentenza n. 4445/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
considerato che,
con sentenza resa in data 24/09/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE per la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in proprio favore, del credito asseritamente già vantato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE convenuto dalla RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima ceduto pro-soluto in favore della Ubi RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il credito rivendicato dalla RAGIONE_SOCIALE non fosse in concreto mai sorto neppure in capo alla società cedente (nelle more fallita), poiché, in base alle pattuizioni negoziali originariamente intercorse con il RAGIONE_SOCIALE, i contraenti avevano condizionato, in deroga all’art. 1665, co. 5, c.c., l’insorgenza di tale credito alla definitiva consegna e presa in carico, da parte dell’amministrazione statale, dei beni oggetto dell’appalto;
nel caso di specie, non essendo mai avvenute tali consegna e presa in carico (viceversa realizzate solo in progresso di tempo, a seguito della stipulazione di un accordo con un diverso raggruppamento temporaneo di imprese), il credito della RAGIONE_SOCIALE (ceduto alla RAGIONE_SOCIALE) doveva ritenersi oggettivamente insussistente;
avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;
il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede;
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria;
ritenuto che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1665, co. 5, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il patto contrario previsto dal quinto comma dell’art. 1665 c.c. consente alle parti di condizionare, non già la sola ‘esigibilità’ del credito della stazione dell’appaltatore per il pagamento del compenso dei beni accettati dalla stazione appaltante, bensì la sua stessa esistenza;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 1665, 1453 e 1460 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello illegittimamente sostenuto che l’inadempimento della società appaltatrice (cedente del credito deAVV_NOTAIOo nel presente giudizio), consistente nella mancata consegna dei beni oggetto dell’appalto, avrebbe comportato l’automatica inesistenza del suo diritto al pagamento del compenso e, dunque, del credito ceduto al factor ;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono infondati;
osserva il Collegio come l’ art. 1665 c.c. sia specificamente destinato a regolare le modalità di verifica e di pagamento dei corrispettivi relativi al contratto di appalto, stabilendo che ‘ l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo ‘ quando l’opera è accettata dal committente, salvo diversa pattuizione o uso contrario ;
secondo l’interpretazione sostenuta dall’odierna società ricorrente, l’espressione ‘ diritto al pagamento del corrispettivo ‘ non alluderebbe al condizionamento dell’insorgenza del diritto di credito al fatto del l’accettazione dell’opera da parte del committente (‘ salvo diversa pattuizione o uso contrario ‘), significando esclusivamente la volontà del legislatore di regolare il tempo del pagamento di un credito già
sorto, ossia attribuendo all’accettazione del committente la sola funzione di rendere ‘ esigibile ‘ un credito già preesistente;
la diversa pattuizione o l’uso contrario di cui al quinto comma dell’art. 1665 c.c. finirebbe, conseguentemente, per riguardare unicamente il potere negoziale RAGIONE_SOCIALE parti (o il riconoscimento dell’efficacia di una contraria consuetudine) di stabilire diversi termini del pagamento, e non già quello di condizionare la stessa insorgenza del diritto dell’appaltatore di pretendere il pagamento dei propri corrispettivi;
ritiene, al contrario, il Collegio come l’ espressione legislativa secondo cui ‘ l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo ‘ quando l’opera è accettata dal committente, non possa essere letta nel senso preteso dall’odierna società ricorrente, atteso che, costituendo l’accettazione del committente un evento futuro e incerto, della stessa se ne debba inevitabilmente considerare la dimensione di condizione sospensiva , piuttosto che risolutiva, del diritto al pagamento del corrispettivo;
in breve, ferma la non esercitabilità (salvo diversa pattuizione o uso contrario) del diritto al pagamento dell’appaltatore prima dell’accettazione dell’opera da parte del committente, nel caso in cui la ridetta accettazione dovesse mancare, l’interpretazione incline ad attribuire a tale evenienza il significato di una condizione risolutiva del credito finirebbe col l’imporre la considerazione del credito dell’appaltatore alla stregua di un diritto soggettivo già sorto e definito, e solo ‘risolto’ dalla mancata accettazione del committente; e ciò, in corrispondenza di un momento in relazione al quale neppure sarebbe stata oggettivamente verificata l’effettiva consistenza dell’adempimento dell’appaltatore sotto il profilo dell ‘avvenuta soddisfazione dell’interesse creditorio;
rispetto a tale interpretazione (sostenuta dall’odierna ricorrente), assai più ragionevole (e, peraltro, giuridicamente corretta) deve ritenersi la ricostruzione secondo cui il diritto dell’appaltatore al conseguimento RAGIONE_SOCIALE somme contrattualmente pattuite deve intendersi sorto, nella pienezza della sua efficacia, solo in corrispondenza del momento in cui la stazione appaltante manifesti in modo inequivocabile, con l’accettazione dell’opera, la soddisfazione del proprio interesse sostanziale deAVV_NOTAIOo in contratto: prima di tale accettazione, infatti, la circostanza che l’appaltatore abbia adempiuto in modo esatto (con la conseguente insorgenza del proprio credito al corrispettivo) rimane un fatto ancora inevitabilmente e irriducibilmente indeterminato e incerto;
da tali premesse segue di necessità l’interpretazione dell’art . 1665, co. 5, c.c. alla stregua di una disciplina destinata a regolare il compimento dell’integrale fattispecie costitutiva (e, soprattutto, dei coelementi di efficacia) del diritto di credito e, dunque, l’esistenza stessa del credito dell’appaltatore nella pienezza della sua efficacia, con la conseguente attribuzione, all’accettazione della stazione appaltante, della qualificazione di condizione sospensiva del diritto soggettivo dell’appaltatore al conseguimento del corrispettivo;
tale scelta interpretativa, del resto, risulta confermata dall ‘esame della giurisprudenza di legittimità, in cui risulta ripetutamente affermato che, nei contratti di appalto, l’obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge , a mente dell’art. 1665, ultimo comma cod. civ., soltanto all’esito dell’accettazione dell’opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, può ritenersi avvenuta soltanto all’esito del collaudo dell’opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l’appaltatore abbia messo a disposizione del
committente il risultato della sua prestazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13075 del 3/10/2000, Rv. 540691 – 01);
più in generale (e verosimilmente in termini ragionevolmente sovrapponibili al caso in esame) si è ritenuto che, in tema di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, cod. civ.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l’appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell’esecuzione dell’opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l’opera già compiuta, nei limiti dell’utilità della stessa ed in proporzione all’intero prezzo pattuito, ove l’appaltante ceduto non l’abbia in precedenza accettata nei confronti dell’imprenditore in bonis , non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all’art. 1672 cod. civ., operando essi in base ad un’impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell’appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21599 del 21/10/2010 , Rv. 614723 – 01);
in conclusione, se l’art. 1665 c.c. subordina all’accettazione del committente l’esistenza stessa del credito dell’appaltatore (nella pienezza della sua efficacia), ben possono le parti subordinare, nell’esercizio della propria autonomia negoziale (fatta salva dal quinto comma del richiamato art. 1665), la nascita di quel diritto di credito al diverso evento della consegna e presa in carico dei beni oggetto dell’appalto , in contrasto con quanto erroneamente sostenuto attraverso la proposizione RAGIONE_SOCIALE censure in esame;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1366 c.c. (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che le clausole del contratto di appalto concluso tra il RAGIONE_SOCIALE convenuto e la RAGIONE_SOCIALE avrebbero differito al momento della consegna della fornitura, non già il solo termine di pagamento corrispettivi dovuti dall’amministrazione statale, bensì la stessa esistenza del credito dell’appaltatore;
il motivo è infondato;
ferme le argomentazioni sin qui esposte in corrispondenza alla decisione del primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.;
in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente deAVV_NOTAIOa con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà RAGIONE_SOCIALE parti in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);
nel caso di specie, l’odierna ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione RAGIONE_SOCIALE parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazione dei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.),
orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della rilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede del contratto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;
sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico RAGIONE_SOCIALE parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipotetica lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dai ricorrenti in questa sede di legittimità;
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente assunto come dimostrata la circostanza che la società
appaltatrice (cedente il credito) non avesse regolarmente consegnato alla stazione appaltante i beni oggetto dell’appalto;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la ricorrente, nel censurare la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., si sia limitata alla mera rivendicazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e RAGIONE_SOCIALE prove sulla base di una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
a tale riguardo, è appena il caso di rilevare come le censure illustrate dalla ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello degli artt. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove deAVV_NOTAIOe dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introAVV_NOTAIOe dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non
contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione RAGIONE_SOCIALE prove” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);
con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1180 e 1264 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente affermato che il credito della società appaltatrice (cedente il credito), (e dunque il credito del factor ) non sarebbe mai sorto in considerazione dell’avvenuta consegna dei beni oggetto dell’appalto da parte di altro soggetto;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la società ricorrente abbia prospettato la censura in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata
e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del l’ 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda della società ricorrente sul presupposto della mancata venuta ad esistenza del credito dell’appaltatore in conseguenza del mancato verificarsi dell’evento della consegna e della presa in carico dei beni oggetto dell’appalto (evento al quale le stesse parti contrattuali avevano condizionato l’insorgenza del diritto al pagamento del corrispettivo), l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione della consegna dei beni oggetto dell’appalto ad opera di un terzo soggetto, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, avendo la corte territoriale richiamato la circostanza della consegna ad opera di terzi al solo scopo di confermare ( ad colorandum ) l’inesistenza ab origine del credito della società appaltatrice, proprio perché non fu quest’ultima a realizzare la consegna e la successiva presa in carico dei beni oggetto dell’appalto da parte della committente; da tanto derivando la conseguente inammissibilità della censura in esame per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di affrontare i motivi deAVV_NOTAIOi in sede di gravame dalla società appellante con
riferimento agli effetti del fallimento della società appaltatrice (cedente il credito) sul trasferimento del credito oggetto dell’odierna lite;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, la corte territoriale non abbia affatto omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame concernenti gli effetti del fallimento sul trasferimento del credito oggetto dell’odierna lite, avendo piuttosto affermato come, una volta attestata l’insussistenza del credito della RAGIONE_SOCIALE verso la pubblica amministrazione, del tutto irrilevante risulta l’analisi degli effetti del fallimento dell’appaltatrice sul trasferimento del credito; e ciò, proprio perché tale credito non è mai esistito;
da tali premesse deve dedursi l’ integrale difetto di rilevanza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni illustrate dalla ricorrente con riguardo alla pretesa natura di ‘credito futuro’ del bene eventualmente posto a oggetto della cessione deAVV_NOTAIOa;
peraltro, quand’anche si fosse trattato della cessione di un credito futuro, destinato a venire ad esistenza (direttamente nel patrimonio della società cessionaria) una volta verificatasi la condizione cui l’esistenza del credito fu subordinata dalle parti, sarebbe sufficiente replicare come la condizione di esistenza del credito, una volta fallita la società cedente, non si è mai più potuta verificare, poiché la condizione di esistenza del credito che le parti avevano convenuto era fisicamente consistita nel fatto della consegna e presa in carico RAGIONE_SOCIALE opere appaltate su iniziativa della medesima RAGIONE_SOCIALE , e non già nella consegna e presa in carico su iniziativa di un qualunque diverso quisque de populo ;
sulla base RAGIONE_SOCIALE premesse sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alle spese del presente giudizio, non avendo il RAGIONE_SOCIALE intimato svolto difese in questa sede;
dev’essere dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione