Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35708 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
Oggetto
Accettazione con beneficio
d’inventario eccezione in
senso lato
R.G.N. 28690/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/11/2023
CC
sul ricorso 28690-2020 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1731/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2020 R.G.N. 2529/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, al pagamento, in favore di NOME COGNOME, di emolumenti retributivi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, tredicesima e TFR, oltre accessori e spese del doppio grado;
la Corte territoriale, dichiarata la contumacia in grado di appello di NOME COGNOME, ha ritenuto, in difformità dal primo giudice, la sussistenza di un rapporto di lavoro di collaborazione domestica tra il dante causa del COGNOME e la COGNOME tra il 1997 e il 2007;
avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in due censure; ha resistito con controricorso l’intimata, che ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
col motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., e dell’art. 490, comma 2, n. 2, c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ‘sotto il profilo della omessa limitazione di responsabilità di NOME COGNOME quale erede accettante con beneficio di inventario’;
si deduce che nel corso del giudizio di primo grado era deceduto NOME COGNOME e che NOME COGNOME, quale successore testamentario, evocato in giudizio con atto di riassunzione, si era costituito con memoria depositata in data 20 febbraio 2015, eccependo preliminarmente di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario (depositando all’uopo il testamento con l’accettazione d’eredità beneficiata del 24 aprile 2013); si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a condannare NOME COGNOME come erede puro e semplice, senza rilevare, nell’ambito del giudizio di impugnazione, anche d’ufficio, l’eccezione di accettazione con beneficio di inventario, già proposta e documentata nel giudizio di primo grado; si osserva, inoltre, che il COGNOME, contumace in secondo grado, non aveva l’onere di riproporre l’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. in quanto su di essa non si era pronunciato il giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda per altro verso;
2. il motivo Ł fondato;
2.1. le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 10531 del 2013) hanno sancito il principio secondo cui: ‘Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non Ł subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed Ł ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis , in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto’ (in conformità, tra le altre: Cass. n. 4548 del 2014; Cass. n. 27998 del 2018);
Ł stato, poi, anche chiarito che i fatti risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito sono rilevabili d’ufficio, senza che si verifichi alcun superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze stabilite, atteso che il generale potere-dovere di rilievo ufficioso delle eccezioni si traduce semplicemente nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi (Cass. n. 17216 del 2020); che le eccezioni in senso lato sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, comma 2, c.p.c., ove riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. n. 8525 del 2020); che, anche in appello, in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioŁ quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi (Cass. n. 25434 del 2019);
la pronuncia delle Sezioni unite citata, proprio con riferimento all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, ha statuito poi che la stessa integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e tale condizione non corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto; ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio Ł liberamente invocabile dalla parte – anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall’art. 484 cod. civ. – pure nel giudizio d’appello ed Ł rilevabile d’ufficio dal giudice a favore
degli altri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’eventuale contumacia degli stessi, operando l’effetto espansivo previsto dall’art. 510 cod. civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all’eredità (conf. Cass. n. 20531 del 2020);
2.2. ciò posto, parte ricorrente ha riportato i passaggi della memoria difensiva depositata in primo grado a seguito della riassunzione del giudizio determinata dalla morte del dante causa, memoria con cui ha preliminarmente eccepito di aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario;
di modo che, una volta che l’eccezione in senso lato era stata sollevata in primo grado e sottoposta anche al contraddittorio, il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione e verificare se la medesima fosse o meno fondata ex actis , nonostante la contumacia dell’appellato, non avendo questi l’onere di riproporre l’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in quanto su di essa non si era pronunciato il giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda per altra ragione, nØ operando, tanto meno, il divieto stabilito dall’art. 345, comma 2, c.p.c.;
in conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di
Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8