Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31331 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13929/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
PREFETTURA ROMA;
-intimata- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 784/2022, pubblicata il 19/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOMECOGNOME quale titolare di licenza NCC rilasciata da un Comune umbro, è stato destinatario, nel 2017, di cinque ordinanze-
ingiunzioni del Prefetto di Roma emanate con riferimento alla violazione contestatagli per accesso non autorizzato alle ZTL di Roma.
La sua opposizione avverso detti provvedimenti sanzionatori fu rigettata dall’adito Giudice di pace di Roma con sentenza n. 35097/2019, confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 784/2022.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. La Prefettura di Roma è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va esaminato, in via preliminare, il secondo motivo per il suo carattere potenzialmente dirimente e, quindi, assorbente -ove accolto -della disamina degli altri.
Con esso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 18224/19, divenuta definitiva.
Il Tribunale di Roma, al fine di non riconoscere l’efficacia del giudicato esterno rappresentato dalla citata sentenza, ha motivato che quest’ultima non concerneva il medesimo rapporto giuridico tra le parti, sostenendo che si trattava di sanzioni amministrative relative a infrazioni diverse, distanziate temporalmente.
Il ricorrente contesta tale motivazione, sottolineando come il giudicato esterno fosse rappresentato da una sentenza emessa tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, poiché la questione giuridica principale -ossia la violazione dell’art. 9 co . 3 d.l. 244/2016 (convertito con modificazioni nella l. 19/2017) -era identica. Inoltre, il veicolo in questione era lo stesso.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Questa Corte ha più volte confermato i principi in tema di giudicato in casi analoghi a quello attuale. Così, tra le altre, Cass. 31971/2023: « A norma dell’art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato
ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, opera nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato, coprendo, entro tali limiti, il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, costituiscano, tuttavia, presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l’eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove » (con rinvio ad altri procedenti omologhi).
Nel caso di cui trattasi non sussistono, quindi, i presupposti affinché la suddetta sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale civile di Roma in accoglimento degli stessi motivi, faccia stato anche con riferimento a infrazioni constatate in momenti diversi, quindi del tutto distinte.
– Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 11 co. 3 l. 21/1992 nella versione precedente al d.l. 207/2008.
Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha erroneamente interpretato la indicata norma, ritenendo che l’uso delle corsie preferenziali e ZTL per i noleggiatori con conducente (NCC) fosse stato introdotto solo con il d.l. 207/2008. In realtà, l’art. 11 co. 3 l. 21/1992, nella sua versione originaria del 1992, già consentiva l’uso delle corsie preferenziali e altre facilitazioni alla circolazione per i veicoli NCC, equiparandoli ai taxi.
Il ricorrente evidenzia che la sentenza di questa Corte n. 2112/2021, citata dal giudice di appello, non è applicabile al caso in questione, poiché riguardava autobus NCC soggetti alla legge 218/2003, mentre il caso in esame concerne autoveicoli NCC disciplinati dalla l. 21/92. Si sottolinea che al momento delle infrazioni
contestate nel 2017, non sussisteva alcun obbligo per i veicoli NCC di dare preventiva comunicazione al Comune per l’ingresso e il transito, obbligo introdotto solo a partire dal gennaio 2019.
Questo motivo deve essere accolto nei termini che seguono.
In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/2019, il legislatore ha sospeso l’efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall’art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009). Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applica(va)no durante il periodo della sospensione menzionata. In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica(va) anche nel periodo di sospensione. Quindi, le opposte ordinanze-ingiunzioni erano state emesse con riferimento a violazioni da considerarsi insussistenti.
Argomentando in tal senso si dà continuità a Cass. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass. SU 17541/2023 (Cfr., anche, di recente Cass. n. 20403/2024).
3. -L’accoglimento del primo motivo negli evidenziati comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, con i quali, rispettivamente, è stata denunciata la violazione dell’art. 204 c.d.s. e dell’art. 14 d.lgs. 139/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, per la legittimità delle ordinanze ingiuntive emesse dal Viceprefetto, il richiamo al decreto prot. n. 3345 del 30.1.2017 che gli conferiva l’incarico di dirigente dell’Area III-ter relativa all’applicazione del sistema sanzionatorio (terzo motivo) ed è stata lamentata la violazione dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 confutando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha condannato ex art. 13 d.lgs. 115/2002 il ricorrente al pagamento del contributo
unificato in misura doppia rispetto a quella dovuta per legge (quarto motivo).
-In definitiva, previo rigetto del secondo motivo, va accolto il primo, con il derivante assorbimento dei restanti.
Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma,