Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31234 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21006/2022 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
PREFETTURA ROMA;
-intimata- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 2604/2022, pubblicata il 17/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME titolare di una licenza per il servizio di noleggio con conducente (NCC) rilasciata da un Comune diverso da quello di Roma, si vide contestare nel 2018 una serie di violazioni al codice della strada per accesso senza autorizzazione alle zone a traffico
limitato (ZTL) o per circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici nelle ZTL nel l’ambito del territorio del Comune di Roma.
La sua opposizione alle correlative ordinanze-ingiunzioni fu rigettata dall’adito Giudice di pace, con la sentenza n. 7055/2020, confermata all’esito del giudizio di secondo grado dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2604/2022.
Il giudice di appello osservava che la circolazione degli NCC titolari di licenza rilasciata da altro Comune era sottoposta alla disciplina del regolamento di Roma Capitale, ove si prevedeva la previa comunicazione all’ufficio comunale dei dati identificativi dei mezzi ai fini del controllo video; l ‘adempimento era connaturato all’occasionalità dell’ingresso in città, da comunicare quindi di volta in volta.
L’appellante soccombente ha proposto r icorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
La Prefettura di Roma è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato esterno derivato da una precedente sentenza del Tribunale di Roma (la n. 17231/2020) intervenuta tra le stesse parti e per gli stessi motivi, con cui era stata accolta la domanda di esso ricorrente.
Si deduce la violazione degli artt. 112, 324, 345 c.p.c., 2909 c.c. Il motivo deve essere rigettato.
Questa Corte ha più volte confermato i principi in tema di giudicato in casi analoghi a quello attuale. Così, tra le altre, Cass. 31971/2023: « A norma dell’art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, opera nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della
vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato, coprendo, entro tali limiti, il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, costituiscano, tuttavia, presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l’eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove » (con rinvio ad altri procedenti omologhi).
Nel caso di specie non sussistono, dunque, i presupposti affinché il precedente giudicato menzionato nell’esposizione del motivo, riconducibile alla citata sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento degli stessi motivi, faccia stato anche con riferimento a infrazioni constatate in momenti diversi, quindi del tutto distinte.
– Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 5-bis e 9, co. 3, d.l. n. 244/16 conv. nella l. n. 19/17, nonché dell’art. 1 , co. 1136, della l. n. 205/17 e 11, co. 1, della l. n. 21/92.
In particolare, il ricorrente sostiene che il Tribunale di Roma ha erroneamente applicato l’art. 5 -bis della legge quadro n. 21/1992, che richiede ai titolari di licenza NCC provenienti da altri Comuni di comunicare preventivamente i dati identificativi al Comune di Roma per accedere alla ZTL e alle corsie preferenziali.
Secondo il COGNOME , l’art. 5 -bis, introdotto dal d.l. 207/2008 e sospeso fino al 31/12/2018 (come stabilito dall’art. 9 , co. 3, d.l. 244/2016, convertito in l. 19/2017 e dall’art. 1 , co. 1136, l. 205/2017), non era applicabile al momento delle infrazioni contestate nel 2018. Di conseguenza, Roma Capitale non aveva il potere di imporre tali limitazioni all’accesso per i veicoli NCC autorizzati da altri Comuni (si aggiunge che il Comune non ha prodotto alcuna deliberazione concernente limitazioni per gli NCC), dovendo considerarsi in vigore solo la versione originaria dell’art. 11 ,
co. 3, l. 21/1992, che consentiva agli NCC l’uso delle corsie preferenziali e della ZTL alle stesse condizioni dei taxi.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’ art. 11, co. 3, l. 21/92 (nella versione precedente l’emanazione del d.l. 207/2008) nella parte in cui il Tribunale, stante la sospensione dell’applicazione della norma fino al 2018, ha accertato che i titolari di licenza NCC non potessero fruire delle corsie preferenziali.
In particolare, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale di Roma di ritenere non applicabile l’art. 11 , co. 3, l. 21/1992 nella sua versione originaria, per consentire agli NCC l’uso delle corsie preferenziali e della ZTL. Secondo il Tribunale, alla data delle infrazioni contestate (marzo 2018), tale disposizione era sospesa, e solo con le modifiche del d.l. 207/2008 e della successiva legge di conversione n. 14/2009 è stata introdotta la possibilità di accesso alle corsie e ZTL per i veicoli NCC.
Tuttavia, a quest’ultimo riguardo, il ricorrente sostiene che, nella versione originaria del 1992, l’art. 11 co. 3 cit. già prevedeva l’uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni di circolazione per gli NCC, equiparandoli ai taxi, e che le sospensioni successive della normativa riguardavano un differente regime.
-Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini che seguono.
In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, il legislatore ha sospeso l’efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni) introdotte dall’art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009). Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applicavano durante il periodo della sospensione menzionata. In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applicava anche nel periodo di sospensione.
Quindi le ordinanze-ingiunzioni impugnate dal ricorrente sono illegittime perché relative a violazioni insussistenti.
Argomentando in questi termini, si dà continuità a Cass. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass. SU 17541/2023 (cfr. anche Cass. 20403/2024, citata dal ricorrente in memoria).
Quanto all’incidenza della regolamentazione adottata dai regolamenti comunali in questa materia , sempre in linea con Cass. SU 17541/2023, l’art. 11 co. 3 l. 21/1992 (ove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi) è da coordinare col primo comma (dello stesso articolo), che rinvia appunto al potere dei Comuni di regolare tale materia. Pertanto, sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva o ad ulteriori adempimenti (per questo orientamento cfr. pure Cass. 6879/2024, cui si rinvia per ulteriori precedenti).
Senonché, nel caso in questione, non consta agli atti che sia stata allegato un corrispondente regolamento comunale. L ‘applicazione di quest ‘ultim o non può essere recuperata attraverso il principio iura novit curia: quanto ai regolamenti comunali, allo stato attuale della giurisprudenza di questa Corte, sono assoggettati a tale principio soltanto quelli edilizi in materia di distanze dai fabbricati (in considerazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile, che attribuisce loro valore di norma giuridica, anche se di natura secondaria): cfr. Cass. 7715/2022 e Cass. n. 2661/2020.
– Il secondo e il terzo motivo vanno, quindi, accolti nei termini di cui al paragrafo precedente.
Ciò determina l’assorbimento del quarto motivo, c on cui è stata denunciata la violazione dell’art. 204 c.d.s. e dell’art. 213 c.p.c.
-In definitiva, devono essere accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso nei termini di cui al paragrafo n. 3, rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il quarto motivo.
Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il derivante rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che, oltre ad attenersi ai