SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12908 2025 – N. R.G. 00011373 2023 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
VERBALE DELLA CAUSA
tra
ATTORE
e
CONVENUTO
Parte_1
CP_1
Oggi 22 settembre 2025, alle ore 9:50 , innanzi al AVV_NOTAIO sono comparsi:
per parte appellante l’AVV_NOTAIO COGNOME il quale discute oralmente la causa e chiede la decisione. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Per parte appellata (contumace) nessuno è comparso.
Il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell’udienza.
Il AVV_NOTAIO
Alle ore 16:25 il AVV_NOTAIO dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso INDIRIZZO
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del AVV_NOTAIO di Pace (opposizione a verbali di accertamento)
Parte_1
CP_1
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha evocato in giudizio per sentir annullare n. 66 verbali di accertamento elevati dall’Ente per violazione dell’art. 7/9 del CdS per accesso alla ZTL (anello ferroviario) senza la prescritta autorizzazione dell’Autobus tg. TARGA_VEICOLO immatricolato come veicolo NCC. Parte_1 CP_1
Ha dedotto a sostegno del gravame che l’accesso alla ZTL Anello Ferroviario, ai sensi delle delibere della Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 329/2015 e n. 84/2016, era vietato ai veicoli a motore di lunghezza superiore a metri 7,50 (quindi agli autocarri ed autobus), ma non agli stessi veicoli in servizio pubblico non di linea, come risultava dalla deroga prevista all’art. 6 della delib. n. 329/2015. Censurava quindi la sentenza del giudice di pace, che non si era pronunciata sul punto.
In secondo luogo il trasporto scolastico, cui era stato adibito l’autobus in questione, andava considerato come servizio pubblico.
Ancora, l’accesso alla ZTL doveva considerarsi consentito ai sensi della legge n. 21/1992, il cui art. 11 permetteva l’uso delle corsie preferenziali e le altre facilitazioni previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Ha quindi concluso l’appellante per l’annullamento dei verbali di accertamento in questione con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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Si è costituita in giudizio argomentando che dall’1.7.2018 l’accesso alla ZTL da parte degli autobus turistici era soggetto al regolamento approvato con delibera RAGIONE_SOCIALE n. 55 del 15.5.2018 il cui art. 8 prevede che esso è ammesso solo a seguito del rilascio di CPNUMERO_DOCUMENTO
permessi in abbonamento da assoggettare a pagamento di una tariffa e che tale autorizzazione non era stata fornita.
Ha quindi chiesto il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
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L’appello è fondato e va accolto.
Costituisce circostanza incontestata il fatto che l’autobus in questione risulta immatricolato per il servizio di noleggio con conducente e che esso, nel periodo delle violazioni contestate, era concretamente adibito al trasporto di alunni per alcune scuole private (sono stati prodotti i relativi contratti di trasporto).
Il giudice di pace ha respinto la domanda di annullamento dei verbali di accertamento affermando che il caso in esame trova la sua disciplina nell’art. 8 della delibera RAGIONE_SOCIALE n. 55 del 15.5.2018, a tenore del quale l’accesso alle ZTL dei veicoli dedicati al servizio scolastico privato è ammesso solo a seguito di rilascio dei permessi di abbonamento da assoggettare a pagamento a tariffa e che nella fattispecie non è stata fornita prova del rilascio del titolo autorizzativo.
Ebbene, in effetti l’art. 8 sopra richiamato stabilisce che l’accesso degli automezzi dedicati tra gli altri -al servizio scolastico privato nelle aree comprese nelle ZTL BUS A, B e/o C è ammesso solo a seguito di rilascio di permessi in abbonamento in relazione all’itinerario e ai percorsi accordati dall’ente autorizzante, da assoggettare a pagamento di una tariffa.
Nondimeno va considerato che la delibera n. 329 del 21 ottobre 2015 della RAGIONE_SOCIALE, dopo aver istituito la ZTL Anello Ferroviario, prevede all’art. 6.1 alcune ipotesi di deroga al divieto di accesso. Tra le ipotesi di deroga viene contemplato quello per i veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri ‘in servizio pubblico non di linea’.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che la previsione di cui all’art. 8 della delib. n. 55/2018, in difetto di elementi di segno contrario, riguardi solo gli automezzi adibiti a trasporto scolastico privato non immatricolati per servizio NCC, tanto che la norma, nell’imporre il pagamento di un abbonamento, fa espresso riferimento agli automezzi ‘dedicati al servizio di linea ‘ RAGIONE_SOCIALE, Commerciale e Scolastico privato. Poiché invece l’autobus di cui trattasi svolgeva
servizio di noleggio con conducente (e quindi servizio non di linea), deve desumersene che la fattispecie trovi la propria disciplina nell’art. 6.1 della delibera n. 329/2015.
Ne consegue l’accoglimento del gravame.
La complessità della normativa secondaria in materia, che si presta sul punto ad interpretazioni non univoche, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l’appello e in riforma della sentenza gravata dispone l’annullamento dei seguenti verbali di accertamento:
1. 13220137786 del 31.01.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 10.03.2022 2. 13220154607 del 04.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 10.03.2022 3. 13220170419 del 07.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 18.03.2022 4. 13220191957 del 11.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 18.03.2022 5. 13220205663 del 14.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 25.03.2022 6. 13220211646 del 15.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 25.03.2022 7. 13220211635 del 15.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 25.03.2022 8. 13220218398 del 16.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 25.03.2022 9. 13220226577 del 18.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 25.03.2022 10. 13220144398 del 01.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 10.03.2022 11. 13220151230 del 02.02.2022 targa TARGA_VEICOLO, not. 10.03.2022
TABLE
TABLE
TABLE
dispone la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale alle ore 16:25
Roma, 22 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO