Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11457 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5369/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
SANTA COSTANZA, N. NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI NOME n. 14496/2018 depositata il 12/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, titolare di licenza noleggio con conducente (NCC) rilasciata dal Comune di Riano, tra il 18 e il 25 agosto 2015 transitava nel Comune di Roma in zona ZTL e nelle corsie preferenziali in assenza di autorizzazione e preventiva comunicazione. Il Comune di Roma elevava, pertanto, n. 10 verbali
di accertamento, avverso i quali la società proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace.
1.1. A sostegno delle sue ragioni, la RAGIONE_SOCIALE deduceva l’illegittimità degli accertamenti in quanto le delibere della Giunta Capitolina n. 379/2014 e n. 79/2015 – con le quali il Comune di Roma Capitale regolamentava l’accesso dei titolari di licenze NCC di altri comuni -erano state dapprima sospese dal TAR Lazio (con ordinanze del 05.03.2015 e del 07.05.2015), successivamente annullate con sentenza della medesima autorità giudiziaria n. 11636/2015 (depositata in primo grado senza l’attestato dell’avvenuto passaggio in giudicato).
1.2. Si costituiva Roma Capitale provando, tramite visura, che il veicolo multato risultava totalmente sprovvisto delle autorizzazioni richieste per l’accesso al territorio del Comune: il permesso era scaduto in data 02.03.2015 e, conseguentemente, il veicolo in questione non poteva transitare nella zona ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, essendo la targa abbinata ad un permesso revocato.
Inoltre, non vi era stata alcuna preventiva comunicazione della circolazione del veicolo, come previsto dall’art 5bis legge n. 21/1992, dal Regolamento Assemblea capitolina dell’8 e 9.11.2001, n. 68, e dalla Delibera della Giunta Comunale n. 553/2001.
1.3. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 26.01.2017, respingeva il ricorso in opposizione. La pronuncia veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14496/2018 qui impugnata respingeva l’ appello, osservando che (per quel che qui ancora rileva):
non è utilizzabile la sentenza del TAR Lazio n. 11636/2015 del 05/03/2015 nella versione attestante il passaggio in giudicato in quanto irritualmente prodotta nel giudizio d’appello, dal momento che la stessa risulta conferita in giudizio unitamente all’atto di
appello benché fosse disponibile già dal 13 marzo del 2016, quindi depositabile all’udienza di trattazione del giudizio di primo grado tenutasi l’11.11.2016;
in ogni caso, con le due ordinanze del 05.03.2015 e del 07.05.2015 il TAR Lazio disponeva la sospensione delle deliberazioni della Giunta di Roma Capitale n. 379/2014 e n. 79/2015 limitatamente all’indicazione della delimitazione del territorio e all’impossibilità di assolvere la comunicazione richiesta in tempo reale e a mezzo della più recente tecnologia, nonché alla mancata previsione di una specifica disciplina in caso di contratti stipulati dagli esercenti NCC con operatori turistici o altri soggetti; situazioni, comunque, estranee al presente giudizio. In altri termini, la sospensione decretata dal giudice amministrativo non determinava il venir meno dell’obbligo di operare le comunicazioni di accesso, estendendo le modalità semplificate a tutti i titolari di licenza di noleggio con conducente; sì che, anche per l’effetto delle sospensive concesse, continuava a sussistere l’obbligo di comunicazione dell’accesso derivante dall’articolo 5bis della legge n. 21 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
l’art. 5bis della legge n. 21 del 1992 prevedeva che, per l’accesso nel territorio di altri Comuni e per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, i Comuni potessero prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio, oppure l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della citata legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione, e/o il pagamento di un importo di accesso, specificamente all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni mediante la preventiva comunicazione contenente autocertificazione. Nessun rilievo assume la disposizione approvata nel 2017 che ha sospeso temporaneamente l’applicazione dell’art. 5 -bis legge n. 21 del 1992, dal momento che la stessa può trovare
applicazione solo a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta prima della scadenza della precedente sospensione. Pertanto, il Regolamento comunale – che condiziona l’esercizio di tale facoltà oltre che al possesso di autorizzazione preventiva, anche al possesso di apposito apparecchio telepass – non è in contrasto con l’articolo 11, commi 1 e 3, legge n. 21/1992, né con i principi espressi degli artt. 1, 3 e 4 della Costituzione (Cass. Sez. 2, n. 24827 dell’08.10.2008);
la licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio posseduta dalla RAGIONE_SOCIALE non appare dimostrare a sufficienza il possesso del requisito: la copia prodotta, infatti, riporta una modifica della durata dell’autorizzazione prevista in un anno, corretta in 10 anni senza alcuna approvazione della correzione; né risulta il conferimento della stessa alla RAGIONE_SOCIALE destinataria delle infrazioni, bensì a NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, affidandolo a cinque motivi.
Si difendeva Roma Capitale depositando controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza avanzata dalla controricorrente: il ricorso contiene una sufficiente esposizione dei fatti (v. ricorso, pp. 2-3) e dei motivi di gravame, tale da consentire a questa Corte l’agile comprensione della materia del contendere.
Tanto premesso, con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.: il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’inutilizzabilità della sentenza del TAR Lazio con l’attestazione del passaggio in giudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 345 cod. proc. civ.,
sull’assunto che tale documento, depositato unitamente all’atto d’appello, era disponibile dal marzo del 2016, cioè al momento della trattazione della causa di primo grado. Nella prospettiva della ricorrente, invece, il divieto di produrre nuovi documenti ex art. 345 cod. proc. civ. non opera con riferimento al giudicato esterno.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
La sentenza impugnata, dopo avere dichiarato che non si poteva fare valere l’autorità del giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 11636/2015 per la mancanza di tempestiva produzione della copia con l’attestazione del passaggio in giudicato, ha proceduto (pp. 8 -12) a prendere in esame le statuizioni di quella sentenza, per cui la precedente dichiarazione sulla mancanza di prova del giudicato è rimasta priva di conseguenze. La sentenza impugnata è giunta alla conclusione che il TAR Lazio con la sentenza n. 11636/2015 non aveva annullato integralmente le delibere n. 379/2014 e n. 79/2015, così d a escludere l’obbligo della preventiva comunicazione dell’ingresso in zona ZTL da parte del titolare di licenza di noleggio con conducente, ma aveva annullato le delibere soltanto entro determinati limiti, posti dalla sentenza n. 11636/2015 medesima. Quind i, non è stata l’esclusione della prova dell’esistenza del giudicato ad avere costituito il fondamento della pronuncia impugnata, ma il contenuto della sentenza del TAR Lazio, in quanto inidoneo a supportare le tesi dell’appellante.
3 . Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 9, comma 3bis D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente, la norma citata prevede espressamente la proroga della sospensione dell’efficacia de ll’art. 5 -bis l. n. 21/92 fino al 31 dicembre 2017; sospensione già disposta dall’art. 7 -bis , comma 1, D.L. n. 5/2009 (convertito nella legge n. 33/09). Ne discende che non potevano essere contestati alla cooperativa gli artt. 3, 8, 11 della legge quadro n. 21 del 1992, e
nemmeno l’articolo 5 -bis della medesima legge, con conseguente annullamento dei verbali impugnati; da ciò l’insussistenza di un attuale obbligo a carico degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di stazionamento dei mezzi all’interno della rimessa, e del corrispondente divieto di stazionamento dei mezzi sul suolo pubblico , nonché dell’obbligo di ricevere le prenotazioni presso le rispettive rimesse.
3.1. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione.
3.2. L ‘art. 9 , comma 3 d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 conv. con mod. dalla legge 27 febbraio 2017 n.19 ha previsto: ‘… la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7 -bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017 ‘. L’art. 7 -bis co.1 d.l. 10-2-2009 n. 5 (conv. con mod. dalla legge 9-4-2009 n. 33) aveva disposto: ‘ nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali ‘, la sospensione dell’efficacia dell’art. 29 , co. 1quater d.l. 20 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.
3.2.1. L’art. 29 , co. 1quater ha sostituito l’art. 3 legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ha introdotto nella medesima legge l’art. 5 -bis, disposizione per la cui violazione sono state irrogate le sanzioni amministrative nella fattispecie, che prevede: «(Accesso nel territorio di altri comuni) 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso al loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di
operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso ».
3.2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17541 depositata il 20.6.2023, hanno risolto le questioni relative alla sospensione dell’efficacia delle modifiche alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 introdotte dall’art. 29, comma 1 -quater d. l. 20 dicembre 2008 n. 207 (convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14), ponendo i seguenti principi di diritto: «Il legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 20 16, ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1 -quater d.l. n. 207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, posticipandola al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017). Le fattispecie introdotte con il predetto art. 29, comma 1quater cit. non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 legge quadro n. 21 del 1992, che vengono pertanto solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento della commissione della violazione contestata.
3.3. Rinviando alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite per l’esposizione delle ragioni sulle quali si fondano i principi esposti, facendo applicazione di tali principi in questa sede, il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5 -bis legge n. 21 del 1992, in quanto al momento della commissione degli illeciti, nell’agosto 2015, la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previs te dall’art. 29, comma 1 -quater (artt. 3, 8 e 11), era sospesa (Cass. Sez. 2 del 14/07/2023, n. 20278; Cass. Sez. 2 del 25.10.2023, n. 29598).
3.4. Nel contempo, si impone di verificare, con accertamento di fatto spettante al giudice di merito, se le condotte contestate integrino altro illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli
artt. 3 e 11 legge n. 21 del 1992 nella formulazione precedente alla riforma di cui al D.L. 207/2008, vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma medesima:
-Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco .
-Art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente) 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E’ tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici .
3.4.1. Alla luce delle citate disposizioni, pertanto, non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente, in ordine al diritto ad accedere alla zona ZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni e senza alcun obbligo di comunicazione, dovendosi dare continuità ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 2 8-10-2008 n. 24827, Rv. 605857-01; Cass. Sez. 2 10-10-2008 n. 24942, Rv. 605036-01). Con tali pronunce si è statuito – con riferimento alla disposizione dell’art. 11 legge 21/1992 nella formulazione s opra riportata, vigente al momento della commissione anche dei fatti oggetto del
presente giudizio secondo i principi posti dalle Sezioni Unite – che il terzo comma dell’art. 11, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato con il primo comma dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell’esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva, e anche a ulteriori adempimenti (quali il possesso di apparecchio telepass ).
3.5. La sentenza merita, pertanto, di essere di cassata; il giudice del rinvio, nell’accertare se le condotte commesse integrino violazioni dell’art. 11 legge 21/1992 e dei regolamenti comunali nella formulazione vigente all’epoca della loro commissione, dov rà verificare se le previsioni siano rispettose delle disposizioni eurounitarie; dovrà, altresì, verificare l’incidenza sulle condotte illecite eventualmente integrate sia della sentenza n. 11636 del TAR Lazio sia delle ordinanze di sospensiva emesse nel corso di quel giudizio, anche con riguardo al ripristino della precedente autorizzazione e dei precedenti regolamenti. Si deve rilevare che la pronuncia impugnata contiene un’ulteriore ratio decidendi sulla legittimità dei verbali di accertamento emessi dal Comune di Roma, riguardante l’esercizio del trasporto non di linea in assenza autorizzazione perché scaduta (v. sentenza p. 13, penultimo capoverso; p. 14, primi 8 righi).
4. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5bis e 11, legge 21/92 in relazione alla sentenza del TAR Lazio del 13.10.2015, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ritiene che le ordinanze cautelari del TAR non abbiano sospeso completamente le delibere comunali, e che comunque esse non abbiano inciso sull’obbligo di preventiva comunicazione richiesta
dalla legge. A giudizio della ricorrente, la sentenza del TAR Lazio del 13.10.2015 elimina con effetti demolitori ex tunc la delibera comunale n. 379/2014, cui era seguita, in data 02.03.2015, la revoca , da parte di Roma Capitale, dell’autorizzazione alla circolazione nella ZTL e nelle corsie preferenziali. Inoltre, la ricorrente insiste sulla sospensione dell’obbligo di preventiva comunicazione -come altre restrizioni all’accesso in Roma Capitale -ai sensi art. 9, comma 3bis , DL n. 244/16.
5. Con il quarto motivo si deduce erronea valutazione e/o omesso esame degli scritti difensivi di Roma Capitale, circa un fatto decisivo in relazione alla sentenza del TAR Lazio del 13.10.2015, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. L a ricorrente censura la pronuncia impugnata laddove non riconosce gli effetti demolitori della sentenza del Tar Lazio, la quale – rimuovendo ex tunc gli effetti della delibera comunale n. 379/2014 -aveva fatto rivivere le autorizzazioni alla circolazione nella ZTL e nelle corsie preferenziali di cui era titolare la società RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2015, prima che – a seguito della delibera n. 379 del 30.12.14 Roma Capitale provvedesse alla revoca in data 02.03.2015. In ogni caso, ribadisce la ricorrente, l’obbligo di preventiva comunicazione di accesso a Roma Capitale prescritto dall’art. 5bis legge quadro 21/92, così come le altre restrizioni previste dalle delibere comunali annullate, al momento dell’elevazione dei verbali risultavano sospese ex art. 9, comma 3bis D.L. n. 244/16.
6. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Con due diverse doglianze la ricorrente sostiene che: a) il Tribunale di Roma avrebbe censurato nel merito la pronuncia del Giudice di Pace, il quale invece aveva deciso solo sulla mancata comunicazione di accesso e non sul legittimo possesso della licenza; b) la pronuncia impugnata avrebbe ritenuto non provato il perdurare della validità della licenza di
accesso in ZTL: valutazione della prova non affrontata in prime cure né richiesta da alcuna delle parti in causa.
Avendo il Collegio accolto il secondo motivo del ricorso, il terzo, quarto e quinto mezzo devono dichiararsi assorbiti.
In definitiva, il Collegio accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385, comma 3, cod. proc. civ . Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, assorbiti il terzo, quarto e quinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda