Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31324 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22098/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 4661/2022, pubblicata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, quale titolare di licenza NCC di un Comune diverso da quello di Roma, si vide contestare nel 2018 una serie di violazioni al codice della strada per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato (ztl) o per circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici nelle ztl nel l’ambito del territorio del Comune di Roma. La sua opposizione alle correlative ordinanze-ingiunzioni fu rigettata dall’adito Giudice di pace di Roma con la sentenza n. 18289/2020, confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4661/2022.
L’appellante soccombente ha proposto r icorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Ha resistito la Prefettura di Roma con un mero atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la parte ricorrente solleva la questione della tardività delle ordinanze-ingiunzioni, che sarebbero state emesse oltre il termine di 180 giorni stabilito dall’art. 203 del codice della strada.
Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta la validità della raccomandata inviata da RAGIONE_SOCIALE per la convocazione all’audizione presso il Prefetto, poiché RAGIONE_SOCIALE era priva della licenza abilitativa necessaria per la notifica di atti amministrativi e giudiziari.
Con il terzo motivo si denuncia l’errata applicazione delle norme relative alla sospensione dell’art. 5 bis della l. 21/1992, riguardante la regolamentazione dell’accesso degli NCC alle ZTL.
Il quarto motivo deduce l’erronea valutazione del Tribunale riguardo alla validità delle ordinanze ingiuntive emesse dal Vice-Prefetto.
Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., che il Tribunale non abbia esaminato il fatto che il ricorso amministrativo era stato presentato al Corpo di Polizia Locale anziché direttamente al Prefetto.
-Per ragioni di economia processuale ed in applicazione del c.d. criterio della ‘ragione più liquida’, va esaminato prioritariamente il
terzo motivo, con il quale -come appena riportato – si lamenta l’errata applicazione delle norme relative alla sospensione dell’art. 5 bis della l. 21/19 92, riguardante la regolamentazione dell’accesso degli NCC alle ZTL.
Secondo il Tribunale, l’art. 11 co . 3 della legge citata, che consente agli NCC l’uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, non attribuirebbe un diritto incondizionato, ma demanderebbe ai Comuni, e quindi anche a Roma Capitale, la facoltà di regolamentare tale accesso tramite regolamenti locali.
Il ricorrente obietta che tale interpretazione estende erroneamente le facoltà regolamentari comunali anche agli NCC, nonostante la normativa distingua esplicitamente gli obblighi tra taxi e NCC. Infatti, l’art. 11 co. 1 l. citata riguarda solo i taxi, mentre il terzo comma si applica agli NCC, consentendo loro, fino al 31 dicembre 2018, libero accesso alle corsie preferenziali e alle ZTL in assenza di specifiche regolamentazioni comunali.
Il ricorrente sottolinea, altresì, che Roma Capitale non ha mai depositato il regolamento comunale n. 68/2011, che avrebbe dovuto stabilire eventuali limitazioni, rendendo dunque ingiustificate le sanzioni. Si sostiene, sul punto, che il principio iura novit curia non si applica ai regolamenti comunali, che devono essere allegati dalle parti nel ricorso per essere valutati (cfr. Cass. 7715/2022). Considerando che la sospensione dell’art. 5 bis era vigente al momento delle infrazioni (febbraio 2018), si applica escl usivamente l’art. 11 , co. 3, l. 21/92, che garantiva agli NCC accesso libero fino al 31 dicembre 2018.
Questo motivo è fondato nei termini che seguono.
In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, il legislatore ha sospeso l’efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall’art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv.
14/2009). Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applica(va)no durante il periodo della sospensione menzionata.
In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica(va) anche nel periodo di sospensione, con conseguente illegittimità della contestazione delle violazioni oggetto delle opposte ordinanze-ingiunzioni e, quindi, delle sanzioni con le stesse irrogate.
Argomentando in questi termini, si dà continuità a Cass. n. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass. SU n. 17541/2023 ( Cfr., anche, la più recente Cass. n. 20403/2024).
Quanto all’incidenza della regolamentazione adottata dai regolamenti comunali in questa materia , sempre in linea con Cass. SU n. 17541/2023, l’art. 11 , co. 3, l. 21/1992 (ove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi) è da coordinare col primo comma (dello stesso articolo), che rinvia appunto al potere dei Comuni di regolare tale materia. Pertanto, sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva o ad ulteriori adempimenti (per questo orientamento, cfr. Cass. 6879/2024, cui si rinvia per ulteriori precedenti).
Tuttavia, nel caso di cui trattasi, non consta agli atti che sia stata allegato un corrispondente regolamento comunale. L’applicazione di quest’ultimo non può essere recuperata attraverso il principio iura novit curia : quanto ai regolamenti comunali, allo stato attuale della giurisprudenza di questa Corte, sono assoggettati a tale principio soltanto quelli edilizi in materia di distanze dai fabbricati (in considerazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile, che attribuisce loro valore di norma giuridica, anche se di natura secondaria: cfr. Cass. n. 7715/2022 e Cass. n. 2661/2020).
-In definitiva, per le esposte ragioni, va accolto il terzo motivo, con correlato assorbimento dei restanti motivi.
Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa al Tribunale di Roma,