Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28887 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 28887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/11/2025
Oggetto
LICENZIAMENTO
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 21343NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 21343-2024 proposto da: dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, rappresentata e difesa NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 482/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2024 R.G.N. 367/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 13 settembre 2024, la Corte d’Appello di Bologna riformava solo limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, compensate tra le parti per un decimo, la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per giusta causa dall’A.O.U. datrice in data 7.10.2022 (a seguito di contestazione del 2.8.2018 con sospensione in data 27.9.2018 del procedimento disciplinare nelle more RAGIONE_SOCIALE‘attivato procedimento penale) e la conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALEa tutela reintegratoria e risarcitoria, anche in relazione al pregresso periodo di sospensione dal servizio. In via subordinata l’originaria ricorrente aveva domandato la rideterminazione in senso conservativo RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogabile, in ragione del principio di proporzionalità.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, accertati i fatti addebitati ovvero l’avere la COGNOME, operatrice RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, effettuato nel periodo dal 30.6.2014 al 16.10.2017 trenta accessi illeciti nel Dossier Sanitario Elettronico e, per ragioni personali, consultato, senza alcuna giustificazione o ragione di servizio, i fascicoli sanitari dei suoi vicini di casa, nei confronti dei quali, insieme al di lei marito, aveva pronunciato a partire dal 2015 insulti e minacce
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di morte per le quali era stata penalmente condannata in primo grado ed in appello. La Corte distrettuale ha ritenuto inconsistenti le censure mosse dalla COGNOME in sede di gravame, volte a sostenere: il carattere non abusivo degli accessi; la necessità da parte RAGIONE_SOCIALE‘addetta all’URP di accesso al fascicolo sanitario dei paziente; l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe prove raccolte nel processo penale; l’inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE‘estremo RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., 7 l. n. 604/1966, 18 l. n. 300/1970, 59 e 66 CCNL 21.5.2018, 55quater e 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, 13/8 CCNL Sanità e 13 Codice disciplinare, imputa alla Corte territoriale di avere proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa misura sanzionatoria applicata ai fatti addebitati in contrasto con i principi di gradualità e proporzionalità cui quella valutazione deve essere improntata.
Con il secondo motivo, denunciando, in relazione agli artt. 2119 e 2106 c.c., 7 l. n. 604/1966, 18 l. n. 300/1970, 55 e 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, 18, comma 8 CCNL Sanità, 59 e 66 CCNL 21.5.2018 e 13 Codice disciplinare, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta sotto questo profilo a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale la
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mancata considerazione dei principi di gradualità e proporzionalità in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa misura sanzionatoria applicata.
Nel terzo motivo, formulato ai sensi del n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., la medesima censura circa la mancata considerazione dei principi di gradualità e proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa misura sanzionatoria è prospettata deducendo, in via subordinata, l’omessa pronunzia su un motivo di appello recante la censura in questione e così la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, derivante dalla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.
Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2119, 1363 e 2697 c.c., 18 l. n. 300/1970 e 18 CCNL Sanità, la ricorrente ripropone sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa non conformità al codice disciplinare di cui al CCNL applicabile la censura relativa all’incongruità RAGIONE_SOCIALEa misura sanzionatoria rispetto al parametro RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione agli artt. 2106, 2119 e 1363 c.c., 18 l. n. 300/1970 e 18 CCNL Sanità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riproponendo in subordine sotto tale profilo la censura relativa alla non conformità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata al codice disciplinare.
Nel sesto motivo la medesima censura è prospettata in ulteriore subordine sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame del quarto motivo di appello
Va preliminarmente rilevato come l’impugnazione risulti impostata in termini tali per cui la fondamentale censura relativa alla valutazione circa la proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata rispetto ai fatti addebitati, che la Corte territoriale avrebbe operato in contrasto con i principi di gradualità e
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proporzionalità, è dedotta innanzitutto rispetto al generale parametro RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge e di contratto collettivo concernente il licenziamento per giusta causa ed al più specifico parametro del codice disciplinare recato dal contratto collettivo applicabile, e viene poi declinata anche sotto i differenti profili RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge e di contratto collettivo, RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame degli invocati testi di legge e di contratto collettivo e RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronunzia circa il motivo sollevato in sede di gravame che quella censura recava. Ciò posto, tutti i sei motivi qui proposti, da trattare unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa già evidenziata connessione logica e giuridica, devono considerarsi complessivamente infondati, ferma restando l’inammissibilità dei motivi secondo e quinto, concernenti la proposizione RAGIONE_SOCIALEa censura fondamentale sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, se non altro per ostarvi il vincolo RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘doppia conforme’ , nonché dei motivi terzo e sesto, volti a denunciare l’omessa p ronunzia sul motivo di appello, atteso che la censura da questi recata risulta esaminata dalla Corte territoriale con argomentazioni che vanno ben oltre il ‘minimo costituzionale’. La denunciata violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge e contratto collettivo in materia di licenziamento per giusta causa, in particolare per quel che riguarda i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare alla mancanza addebitata, non è nella specie riscontrabile avendo la Corte territoriale espresso, sulla base di un accertamento in fatto, congruamente e logicamente motivato, anche per relationem , il proprio giudizio circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare contestato e la gravità del medesimo come idonea a ledere il vincolo fiduciario ed integrare la giusta
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causa di licenziamento e ciò in conformità all’orientamento accolto da questa Corte su casi analoghi (cfr., da ultimo, Cass. n. 2806/2025 e Cass. n. 4945/2025).
In particolare il giudice d’appello ha richiamato espressamente, dichiarando di condividerla, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure secondo cui ‘L’azienda non può riporre fiducia in una dipendente che approfitta RAGIONE_SOCIALEa propria posizione e profilo di autorizzazione di accesso ai sistemi informatici per acquisire dati sensibili di terzi a fini personali trattandosi di comportamento sanzionato penalmente dall’art. 615 ter c.p. vietato dal codice di comportamento del pubblico dipendente richiamato nella contestazione disciplinare, dal codice di condotta interno all’azienda e dall’art. 64 del c.c.n.l. di comparto con sanzione espulsiva prevista dall’art 18 co. 8′. Così ragionando lo stesso non si è discostato dal principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ‘l’accesso al sistema informatico aziendale, non può essere considerato lieve quando realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio’ ( così la citata Cass. n. 2806/2025 che richiama in motivazione Cass. n. 28928/2018; Cass. n.19588/2021; Cass. 34717/21).
D’altro canto il ricorso per cassazione, nell’insistere sull’asserita violazione del principio di gradualità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, non si confronta in alcun modo con la tipizzazione degli illeciti contenuta nel codice disciplinare ed in particolare con la previsione RAGIONE_SOCIALEa sanzione del licenziamento per la ‘commissione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria de l rapporto di lavoro’.
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Per altro verso è a dirsi come la sentenza si ponga in linea con il principio di diritto sancito in sede di legittimità per cui, in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice del merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sul punto manchi del tutto , ovvero sia affetta da vizi gi uridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni o argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel sens o che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito RAGIONE_SOCIALEa controversia (cfr., ex multis , Cass., n. 107/2024)
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 1^ ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO relatore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
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