Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30505 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24268/2023 R.G. proposto da :
NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, con domicilio digitale ex lege ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procure speciali allegate al ricorso; -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTENZIONALI
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di PALERMO n. 1345/2023, depositata il 14/6/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per l’omicidio di NOME COGNOME, la Corte d’assise di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 25/3/2010, condannò NOME COGNOME e NOME COGNOME all’ergastolo nonché al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili, da liquidarsi in separata sede. NOME COGNOME e NOME, NOME e NOME COGNOME (in qualità di eredi di NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME senior , a sua volta deceduto) agirono, quindi, in giudizio contro NOME COGNOME (tutrice di NOME) ed NOME COGNOME (tutrice di NOME) per ottenere il suddetto risarcimento.
Con distinte azioni dinanzi al Tribunale civile di Palermo, gli eredi del figlio (NOME), RAGIONE_SOCIALEa moglie (NOME COGNOME) e di due fratelli (NOME ed NOME) di NOME COGNOME (a loro volta medio tempore deceduti) chiesero e ottennero il risarcimento dei danni occorsi ai propri danti causa in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘assassinio del proprio congiunto. Nel giudizio intentato dagli eredi di NOME COGNOME intervennero volontariamente NOME COGNOME (fratello di NOME) e NOME, NOME e NOME NOME (nipoti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in quanto figli del premorto NOME COGNOME, altro fratello RAGIONE_SOCIALEa vittima di mafia NOME).
Il Tribunale accolse le domande suddette, rispettivamente per le somme di € 406.677,00 (quale risarcimento del danno subito da NOME COGNOME), € 327.990,00 (quale risarcimento del danno subito dalla NOME), € 204.949,27 (quale risarcimento del danno subito
da NOME COGNOME) ed € 199.833,08 (quale risarcimento del danno subito da NOME COGNOME).
Tutte le successive istanze di accesso al Fondo di cui alla l. n. 512/1999 vennero respinte, sul presupposto che i soggetti, per il risarcimento del danno subito dai quali i rispettivi eredi avevano agito iure successionis , non si erano costituiti parte civile nel processo penale che aveva portato alla condanna dei responsabili RAGIONE_SOCIALE‘omicidio né avevano agito in sede civile.
Per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità di tale diniego i soggetti sopra indicati instaurarono una nuova azione dinanzi al Tribunale di Palermo, il quale accolse la domanda, sul presupposto che i ‘ successori a titolo universal e’, legittimati all’accesso al Fondo ai sensi de ll’art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge citata , ‘ sono sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo, sia coloro che a causa RAGIONE_SOCIALEa sopraggiunta morte del loro dante causa prima RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del diritto, si trovano costretti ad adire previamente iure successionis il Giudice civile’ ( il passo è riportato dal ricorso per cassazione, a pag. 15).
La Corte d’appello accolse l’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 512/1999, che fa riferimento alle ‘persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni’, e alle ‘persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale RAGIONE_SOCIALEe persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo’. Secondo i giudici di secondo grado, dunque, gli appellati non avevano diritto di accesso al Fondo, in quanto i congiunti RAGIONE_SOCIALEa vittima ‘primaria’, per i quali essi avevano agito iure hereditatis , non
si erano costituiti parte civile nel processo penale né avevano attivato un autonomo giudizio civile.
NOME COGNOME e NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nonché memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 512/1999, dal momento che nessuna differenza potrebbe istituirsi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimazione all’accesso al Fondo, tra i congiunti che abbiano agito in sede civile iure proprio e quelli per i quali invece abbiano agito gli eredi iure successionis , non avendolo potuto fare il dante causa prima di morire. La bontà di tale ricostruzione emergerebbe anche dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge, secondo cui ‘nel giudizio civile l’attore notifica al Fondo l’atto di citazione, prima RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti’, senza far distinzione alcuna tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure hereditatis . Anche l’art. 10, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 284/2001 ( ratione temporis vigente ed oggi abrogato) prevede(va) che la domanda di accesso contenesse, in primis , ‘la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge. Tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale’, non facendo alcuna distinzione circa l’essersi il de cuius a suo tempo costituito parte civile ovvero no.
2. Il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ‘sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘errore logico riscontrabile nel ragionamento che la Corte di appello ha fatto per giungere alla sue conclusioni’, il quale condurrebbe ‘alla paradossale ed illegittima conclusione che gli eredi degli aventi diritto al risarcimento del danno, poiché altra azione non sarebbero titolati a spiegare se non
quella contro gli autori del reato, alla prova dei fatti, atteso che, agli autori del reato, lo Stato, ha confiscato tutti i loro averi (almeno quelli conosciuti), di fatto, sarebbero privati del diritto soggettivo, ad ottenere il risarcimento del anno, nonostante loro riconosciuto dai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria’ (pag. 43 del ricorso per cassazione).
Ritiene il Collegio che la questione giuridica involta dai motivi di ricorso presenti profili di rilievo nomofilattico che, in mancanza di specifici precedenti, rendano opportuna la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza.
In particolare, occorre verificare se, in ragione RAGIONE_SOCIALEa ratio ispiratrice RAGIONE_SOCIALEa normativa in discorso, si mostri coerente col sistema un’interpretazione strettamente letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 in discorso – alla cui stregua l’accesso al Fondo sembrerebbe precluso agli eredi dei congiunti RAGIONE_SOCIALEa vittima di mafia che siano a loro volta morti senza aver intentato l’azione civile contro l’autore del reato -, ovvero, in tal modo, si finisca per determinare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alla natura (più o meno accidentale) RAGIONE_SOCIALEa morte dei suddetti congiunti e RAGIONE_SOCIALEa conseguente, definitiva impossibilità di esercizio, da parte di questi ultimi, RAGIONE_SOCIALE‘azione civile risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore del reato.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia trattata nella pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile il 9 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME