Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31568 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4311/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta anche disgiuntamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMENOME elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-controricorrente-
nonché contro
CONDOMINIO LOCALITA’ MORTEO ALTO 165 IN MONEGLIA,
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1304/2022 depositata il 14.12.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 1168 e 1170 cod. civ. in data 23.4.2017 COGNOME NOME, assumendo di essere proprietario di un immobile nel Condominio in INDIRIZZO in Moneglia, domandava al Tribunale di Genova di disporre, alternativamente, la reintegrazione o la manutenzione nel possesso corrispondente al diritto di servitù di scarico di acque impure gravante sul confinante terreno (particella 921 del foglio 20), di proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni subiti, per l’ostacolo da essi frapposto al possesso della servitù. In particolare il ricorrente lamentava la realizzazione, da parte dei COGNOME, di una recinzione, che ad agosto 2016 aveva chiuso il passaggio tramite una scaletta dalla proprietà COGNOME al fondo servente, impedendogli l’accesso al pozzetto fognario ivi ubicato, che in precedenza aveva esercitato per controllare lo stato delle tubazioni, per operazioni di spurgo ed eventuali riparazioni.
Costituitisi i resistenti COGNOME, non contestavano l’esistenza delle tubazioni della servitù di scarico al di sotto della loro proprietà, né l’apposizione della recinzione sulla scaletta ad agosto 2016, avvenuta perché su di essa transitavano incaricati dell’COGNOME per raggiungere un terreno di proprietà di quest’ultimo per coltivarlo in assenza di una servitù di passaggio, ma sostenevano che il pozzetto reso irraggiungibile era stato realizzato, mediante scasso, dall’COGNOME, senza il loro consenso, solo nel giugno 2016, mentre il pozzetto oggetto di verifiche periodiche da parte del Condominio era ubicato sulla diversa particella 70, rimasta liberamente accessibile.
Interveniva anche il Condominio, che aderiva alle richieste del condomino COGNOME. A conclusione della fase sommaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 5.7.2017, pur riconoscendo l’esistenza del diritto di servitù fognaria sulla proprietà dei COGNOME, da non confondere con una servitù di passaggio vera e propria, riteneva che non potesse essere precluso ai proprietari COGNOME l’esercizio della facoltà di chiusura del fondo, e respingeva il ricorso possessorio nella sua duplice formulazione.
In sede di reclamo, il Tribunale di Genova in composizione collegiale, con ordinanza dell’1.8.2017, riformava il provvedimento del primo giudice, disponendo la realizzazione di un cancello, o di altra analoga struttura, dotato di un meccanismo di apertura e chiusura a chiave, sulla scaletta di accesso al fondo servente dei COGNOME, ed imponendo ai predetti la consegna delle chiavi all’COGNOME affinché potesse accedere autonomamente al fondo servente, con cadenza semestrale per l’attività di ordinaria manutenzione della condotta fognaria, ed anche al di fuori di tale cadenza temporale in caso di emergenza. Su istanza dei COGNOME il giudizio possessorio proseguiva nel merito, nella contumacia del Condominio.
Con la sentenza n. 793/2019 del 20.3.2019 il Tribunale di Genova rigettava le richieste dell’originario ricorrente e del Condominio e li condannava al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, del giudizio di reclamo e della fase di merito, ritenendo che fosse in facoltà dei proprietari del fondo servente COGNOME chiudere il loro fondo senza essere tenuti a consegnare le chiavi all’COGNOME, dovendo essi solo consentire, previa richiesta, l’accesso al fondo servente per la manutenzione della servitù di scarico di acque impure ed in caso di urgenza per interventi di riparazione, come effettivamente si erano impegnati a fare.
Contro tale sentenza interponeva appello l’COGNOME e resistevano i COGNOME, mentre il Condominio restava contumace.
Con la sentenza n. 1304/2022 del 3.5/14.12.2022 la Corte d’Appello di Genova, pur senza negare il diritto degli appellati di chiudere il fondo servente, ordinava ad essi la realizzazione di una struttura che consentisse un agevole accesso al pozzo fognario per l’attività di manutenzione della conduttura fognaria e per le situazioni di emergenza specificate in motivazione, dotata di un meccanismo di comoda apertura e chiusura, consegnandone le chiavi all’appellante COGNOME NOME, che avrebbe potuto esercitare l’accesso al fondo servente con le modalità temporali già indicate nell’ordinanza di reclamo.
La Corte distrettuale compensava per metà le spese processuali per tutti i gradi di giudizio, sommario e di merito, condannando i COGNOME in solido al pagamento della residua metà, nonché alla restituzione all’COGNOME della somma di € 18.324,00 che aveva loro corrisposto a titolo di spese legali nelle more del giudizio.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di cinque doglianze, e COGNOME NOME ha resistito con controricorso, mentre il Condominio è rimasto intimato.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, i ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per avere chiesto i COGNOME di annullare la sentenza impugnata, facendo quindi valere un vizio non contemplato dall’art. 360 c.p.c..
Ed invero non solo i ricorrenti hanno chiaramente individuato i vizi ex art. 360 c.p.c. che hanno inteso far valere, come di seguito esposto, sicché nessun dubbio sussiste sul contenuto oggettivo delle censure, ma in subordine rispetto all’impropria richiesta di annullamento, hanno domandato di cassare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di
Genova con rinvio ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
1) Col primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., giacché la Corte distrettuale, a fronte della richiesta tutela possessoria del diritto di servitù di scarico di acque impure, avrebbe riconosciuto all’appellato un diritto di passaggio sul fondo servente dei COGNOME, pronunciando extra petita .
Il primo motivo é infondato, in quanto la Corte distrettuale, al penultimo capoverso di pagina 8, ha ritenuto incontestato che l’COGNOME abbia instaurato un’azione possessoria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei COGNOME per ispezionare e manutenere il pozzo fognario sito in quel fondo, accesso in precedenza dal medesimo esercitato senza contestazioni per lo meno sino all’agosto 2016, quando i COGNOME, proprietari del fondo servente, avevano apposto degli ostacoli impedendogli il passaggio e l’accesso, e subito dopo ha considerato irrilevante ai fini della tutela possessoria la circostanza eccepita dagli appellati, che ci sarebbero stati altri manufatti riconducibili alla proprietà dell’appellante, per negare l’accesso autonomo, sebbene regolamentato, al fondo servente, per ispezionare il pozzo fognario.
Ulteriormente il giudice di secondo grado, al secondo capoverso di pagina 10, ha indicato che la collocazione di un cancello chiuso (che ostacola il passaggio e l’accesso) sul locus servitutis modifica la precedente situazione di esercizio del diritto di passaggio rispetto al modo in cui era stata goduta fino a quel momento la servitù di scarico di acque impure, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di aggravamento delle servitù (Cass. n.10700/2014) e ritenendola automaticamente applicabile anche al possesso di servitù, ed al primo capoverso di pagina 11, ha testualmente indicato: ‘ accertata e dichiarata l’avvenuta molestia
del possesso subita dall’COGNOME, con la chiusura totale del fondo servente ‘.
Da ultimo la Corte distrettuale ha precisato di non poter garantire all’COGNOME un accesso indiscriminato e totalmente autonomo al fondo servente per la manutenzione del manufatto fognario e per gli interventi urgenti di riparazione, o disostruzione, ove necessari, il che avrebbe evidentemente finito per attribuirgli un possesso corrispondente ad una vera e propria servitù di passaggio e non ad una servitù di scarico di acque impure, ed ha quindi imposto ai COGNOME la realizzazione di un sistema di agevole accesso al pozzo fognario sito sul fondo servente di loro proprietà attraverso la recinzione installata sulle scalette, consistente in un cancello, o altra analoga struttura ugualmente idonea dotata di un meccanismo di comoda chiusura ed apertura e la consegna all’COGNOME delle chiavi, con facoltà di autonomo accesso da parte di quest’ultimo a cadenza semestrale per l’attività di ordinaria manutenzione dell’intera conduttura fognaria, e con facoltà di accesso fuori da tale scadenza temporale solo nel caso di situazione di emergenza attinenti alla disostruzione, o riparazione della conduttura suddetta.
La sentenza impugnata ha pertanto accolto l’azione subordinata di manutenzione nel possesso degli adminicula servitutis della servitù di scarico di acque impure dell’COGNOME, ossia delle facoltà accessorie che a norma dell’art. 1064 comma primo cod. civ. erano indispensabili per l’esercizio del diritto e senza le quali l’ utilitas della servitu non poteva ricevere attuazione, pur non dando luogo ad autonome servitù. Tali adminicula servitutis comprendevano le facoltà di accesso sul fondo servente dei COGNOME sul quale era ubicato il pozzo fognario e passava sotto terra la conduttura fognaria (vedi sull’ammissibilità dell’azione di manutenzione nel possesso di adminicula servitutis Cass. 11.10.2016 n.20463; Cass. n. 369/1982; Cass. n.1669/1975) ed erano funzionali anche alla vigilanza sulle condizioni della conduttura di scarico delle acque
impure, agli spurghi ed alle riparazioni occorrenti (vedi sulla tutelabilità possessoria di tali facoltà occorrenti a garantire l’utilità della servitù di scarico Cass. 10.2.2016 n. 2643; Cass. n. 9891/1996; Cass. n.1497/1994).
Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione sotto altro profilo dell’art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente qualificato la domanda in termini di generica ‘azione possessoria’ e non sub specie di azione di reintegrazione o manutenzione.
Anche questo secondo motivo é infondato, perché l’impugnata sentenza, pur avendo al penultimo capoverso di pagina 8 parlato genericamente di azione possessoria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei COGNOME per ispezionare e manutenere il pozzo fognario sito in quel fondo, al primo capoverso di pagina 11 ha poi chiarito di avere accertato l’avvenuta molestia del possesso subita dall’COGNOME, accogliendo pertanto la domanda subordinata dell’COGNOME di manutenzione nel possesso ex art. 1170 cod. civ., e non la domanda principale di spoglio, ponendosi piuttosto, come vedremo, non un problema di difetto di qualificazione giuridica della domanda accolta, ma di carenza della motivazione addotta dalla Corte sui presupposti dell’azione di manutenzione.
Col terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti censurano la nullità della sentenza per omessa motivazione, ed in subordine per motivazione apparente, in ordine alla sussistenza dei presupposti, in fatto e in diritto, che avrebbero condotto all’accoglimento dell’azione di manutenzione del possesso degli adminicula servitutis subita dall’appellato con la chiusura del fondo servente, in violazione dell’art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c..
4) Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dai COGNOME sin dalla fase sommaria e reiterate nel corso dei due gradi di giudizio, in violazione dell’art. 112 c.p.c. ed in particolare delle seguenti: a) difetto di prova dell’ultrannualità del possesso degli adminicula servitutis, in quanto il pozzetto sul fondo servente al quale l’COGNOME intendeva accedere era stato realizzato soltanto nel giugno 2016 e la causa possessoria era iniziata ad aprile 2017; b) insussistenza della turbativa del possesso degli adminicula servitutis, posto che la condotta fognaria che attraversava il fondo servente era sotterranea e che mai l’COGNOME aveva avanzato doglianze circa l’impossibilità di procedere all’ispezione, o riparazione della stessa, o del pozzetto fognario scavato a giugno 2016, prima dell’inizio del giudizio possessorio, mentre l’esistenza della servitù di scarico di acque impure era stata riconosciuta dai COGNOME nella comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2017; c) il difetto dell’ animus spoliandi, e dell’ animus turbandi, in quanto i COGNOME, al punto 4 di pagina 4 della comparsa sopra citata, avevano dichiarato di avere recintato ad agosto 2016 il fondo servente, compresa la scaletta di accesso dalla proprietà COGNOME, in quanto la stessa veniva utilizzata da incaricati del predetto per accedere ad altri fondi destinati alla coltivazione agricola, in assenza di una servitù di passaggio giustificativa; d) la totale mancanza di offerta di prova dell’ animus spoliandi o turbandi da parte del ricorrente.
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (ma anche difese) sopra elencate dei COGNOME e di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione di manutenzione del possesso richiesti dall’art. 1170 cod. civ., rappresentati dall’accertamento dell’esercizio da parte dell’COGNOME di un
possesso degli adminicula servitutis di durata ultrannuale (vedi art. 1170 comma 2° cod. civ.), dal conseguimento non violento, né clandestino del possesso, o dal decorso di oltre un anno dalla cessazione della molestia, o della clandestinità, e dall’accertamento dell’ animus spoliandi, o turbandi, presupposti oggetto delle specifiche contestazioni sollevate dai COGNOME. I suddetti motivi sono fondati, perché pur non potendosi ravvisare una mancanza totale di motivazione, dato che l’impugnata sentenza ha fondato il proprio convincimento a pagina 9 sul contenuto astratto del diritto di servitù di scarico, sull’art. 1064 comma primo cod. civ. inerente alla ricomprensione nel diritto di servitù delle facoltà indispensabili per usarne, tra le quali per le servitù di fognatura, come quella in esame, rientrano la facoltà di installare opere idonee allo scarico sul fondo servente e di accedervi per la manutenzione periodica, e sul richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata ignorata dal Tribunale, in materia di servitù di passaggio (diversa dalla servitù di scarico di acque impure) relativa al contemperamento tra il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere il fondo ex art. 841 cod. civ. ed il diritto del proprietario del fondo dominante di mantenere un libero e comodo ingresso, per poi concentrarsi sui rimedi da imporre ai proprietari del fondo servente per fare venire meno la molestia determinata dall’apposizione ad agosto 2016 del cancello sulla scaletta di collegamento tra la proprietà COGNOME ed il fondo servente, e dato che nel respingere la domanda risarcitoria conseguenziale alla molestia possessoria dell’COGNOME alla pagina 12 terzo capoverso si é indicato che l’appellante nulla aveva dimostrato sull’effettiva volontà dei COGNOME di non voler concedere l’accesso al fondo servente in caso di emergenza, la motivazione resa deve ritenersi meramente apparente.
La Corte distrettuale, infatti, ha deciso la controversia come se avesse carattere petitorio, considerando il possesso degli adminicula servitutis rappresentati dalle facoltà di accesso sul fondo servente da parte
dell’COGNOME per ispezionare, controllare, riparare e disostruire il pozzo fognario su di esso realizzato a giugno 2016, impedito dall’installazione della recinzione sulla scaletta di accesso dalla sua proprietà, prescindendo completamente non solo dal confrontarsi con le puntuali difese articolate dai COGNOME sopra richiamate, ma anche dallo spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistente in fatto l’esercizio ultrannuale di quelle facoltà prima dell’inizio del giudizio possessorio ad aprile 2017, considerato non clandestino l’esercizio di tali facoltà nonostante la contestazione dei COGNOME circa la realizzazione del pozzo fognario sul loro fondo servente solo a giugno 2016 senza il loro consenso, e ritenuto sussistente l’ animus turbandi dei COGNOME ancorché gli stessi non avessero negato l’esistenza del diritto di servitù di scarico di acque impure, dichiarando piuttosto di avere recintato il fondo servente per impedire agli incaricati dell’COGNOME di esercitare su di esso il passaggio ai fini non della riparazione, o vigilanza della servitù di scarico di acque impure, ma per il raggiungimento a scopo di coltivazione di un fondo agricolo limitrofo dell’COGNOME in assenza di servitù di passaggio, come emergente anche dalla pagina 6 dell’impugnata sentenza.
Prescindendo quindi completamente dall’accertamento e dalla valutazione della situazione di fatto preesistente alla realizzazione della recinzione sulla scaletta ad agosto 2016 da parte dei COGNOME, dal requisito dell’ultrannualità e dell’elemento soggettivo, la Corte distrettuale non ha consentito di comprendere le ragioni della decisione adottata, né le motivazioni per le quali ha disatteso le difese dei COGNOME inerenti a presupposti essenziali dell’azione di manutenzione nel possesso.
Come recentemente ribadito dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 26971 del 26.9.2025 ‘ il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze è stato ricondotto al “minimo costituzionale” dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Occorre quindi che il vizio motivazionale lamentato emerga direttamente
dal testo del provvedimento impugnato, senza bisogno del confronto con gli atti processuali. L’anomalia motivazionale censurabile in cassazione comprende i casi di assenza materiale o grafica di motivazione, di motivazione apparente, di contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione in se stessa perplessa ed incomprensibile che ne annichilisca la funzione. Si esclude la rilevanza del vizio di “sufficienza” della motivazione, essendo il sindacato cassatorio circoscritto ai soli casi in cui il provvedimento si manifesti privo delle ragioni che dovrebbero supportare la decisione assunta dal giudice, per inefficacia espositiva che si risolva in un’effettiva assenza di giustificazione della sentenza’ .
5) Col quinto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 841, 1043, 1064 e 1065 cod. civ., atteso che la servitù di scarico delle acque non comporterebbe il dovere di consegnare al proprietario del fondo dominante le chiavi del cancello di chiusura del fondo servente, poiché tale consegna darebbe luogo ad una autonoma servitù di passaggio, non compresa in quella di scarico.
Per effetto dell’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, l’ultimo motivo deve ritenersi assorbito.
Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due motivi ed assorbito l’ultimo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente
NOME COGNOME