SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14889 2024 – N. R.G. 00032965 2023 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 01 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il  Tribunale,  nella  persona  del  AVV_NOTAIO  ha pronunciata,    all’  esito  della camera di consiglio dell’1.10.2024    la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
Sul ricorso iscritto al n. 32965/2023 del Ruolo Generale e proposto
Da
,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  alla  INDIRIZZO,  presso  lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende; Parte_1
-Attore-
Nei confronti di
, con  il  patrocinio  dell’AVV_NOTAIO,  elettivamente domiciliato in C/O AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO INDIRIZZO; Controparte_1
–
Convenuto-
E
Controparte_2
con il  patrocinio dell’Avvocatura
Generale dello Stato- Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO; -Convenuto-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con  riscorso  proposto  ai  sensi  dell’art.  78  del  Regolamento  UE  n.  679  del  2016, impugna il provvedimento n. 179 del 13 aprile 2023 del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE dei dati personali, il quale ‘ai  sensi  dell’art.  58,  par.2,  lett.b  del  Regolamento  ammonisce  l’ San  Gallicano-  IFO Parte_1 CP_1
quale titolare  del  trattamento  per  aver  violato  l’art.  12  del  Regolamento ‘.  L’odierno  attore  lamenta l’erroneità del provvedimento in quanto ha applicato la sanzione dell’ammonimento e chiede, pertanto, di rideterminare la sanzione amministrativa applicata.
Si costituisce in giudizio il convenuto, il quale in via preliminare eccepisce l’improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 150  del  2011  mentre,  quanto  al  merito,  sostiene  di  aver  agito  nel  rispetto  delle norme.  Più precisamente, afferma di aver consegnato al ricorrente tutta la documentazione medica in suo possesso Controparte_3
e chiede, pertanto, il rigetto integrale dell’impugnativa. Si  costituisce  anche  l’RAGIONE_SOCIALE  dei  dati  personali,  che    sostiene  di  aver valutato  correttamente  l’illecito,  non  avendo  l’odierno  attore  ‘ lamentato  conseguenze  di  danno eventuale a causa  della omessa  tempestività  dell’accesso ‘ né risultando precedenti violazioni commesse  dal  titolare del trattamento. Chiede, per tali motivi, il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.
Il  AVV_NOTAIO  ,  con  ordinanza  del  19  febbraio2024  ,  dato  atto  che  il  ricorso  è  stato  tempestivamente proposto, ha fissato udienza al 1 ottobre 2024 con termine per deposito di memorie conclusionali al 17 settembre 2024.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente,  per  quanto  allega  ai  fini  della  legittimazione  all’impugnazione  del  provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, agisce  perché ‘ perché quest’unico fatto derivato al ricorrente è  un fatto che è stato commesso da un RAGIONE_SOCIALE che ha una Banca dati e quindi, ( può )  ripercuotersi su altri interessati ‘ ( vedi pa. 4 del ricorso).
Come precisato dal RAGIONE_SOCIALE ‘ Con l’istituto dell’accesso ai dati personali, previsto dall’art. 15 del Regolamento, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui ai paragrafi 1 (lettere da a) ad h)) e 2 del medesimo articolo 15: tale accesso ai dati si sostanzia nel ricevere ‘copia dei dati personali oggetto di trattamento’ (art. 15, par. 3, del Regolamento) e non, necessariamente, copia dei documenti nei quali tali dati sono riportati. l’RAGIONE_SOCIALE ha spesso, nel corso degli anni, ribadito la netta differenza tra il diritto di accesso ai dati personali e il diritto di accesso alla documentazione esercitato ai sensi della legge n. 241/1990 e della normativa di settore (legge n. 24/2017, art. 4; diritto di ‘accesso bancario’ di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 385/1993, ecc.), evidenziando la diversa ratio tra i due istituti giuridici (cfr.: ‘Relazione 2019’ del RAGIONE_SOCIALE – par. 14.2, pag. 150). Infatti, il diritto di accesso sancito dall’art. 15 del Regolamento, mira a rendere consapevole l’interessato dei trattamenti dei dati che lo riguardano effettuati dal titolare del trattamento, nonché a rendere agevole la verifica della
liceità degli stessi e, in considerazione di ciò, non può essere utilizzato in sostituzione di differenti strumenti e istituti riconosciuti da altre normative di settore eventualmente applicabili in concreto. Nello stesso senso si è espresso l’RAGIONE_SOCIALE con le Linee-guida ‘Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access’: ‘(…) il GDPR contiene espressamente l’obbligo di fornire all’interessato una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Ciò, tuttavia, non significa che l’interessato abbia sempre il diritto di ottenere una copia dei documenti contenenti i dati personali, ma una copia inalterata dei dati personali oggetto di trattamento in tali documenti (…) purché la compilazione consenta all’interessato di conoscere e verificare la liceità del trattamento’ (par. 150) e, ancora ‘(…) è importante ricordare che esiste una distinzione tra il diritto di ottenere l’accesso ai sensi dell’articolo 15 del GDPR e il diritto di ricevere una copia degli atti amministrativi disciplinati dal diritto nazionale, essendo quest’ultimo un diritto a ricevere sempre una copia del documento effettivo.(…)'(par. 152-Traduzione non ufficiale). L’ , nel riscontro fornito al reclamante a seguito dell’invito ad aderire dell’RAGIONE_SOCIALE, ha esplicitato le finalità del trattamento, le categorie di dati trattate in relazione alle prestazioni effettuate e alle relazioni mediche rilasciate, i destinatari di eventuali comunicazioni di dati, fornito informazioni in relazione alle previsioni di cui alle lett. e), f), g) e h) dell’art. 15 del Regolamento (cfr. la nota datata 24 ottobre 2022 (prot. n. NUMERO_DOCUMENTO) del titolare del trattamento); in particolare, circa i tempi di conservazione, ha dichiarato che ‘si precisa che le prestazioni effettuate (…) (dall’interessato) sono conservate all’interno di una ‘cartella ambulatoriale’ per un periodo di conservazione quinquennale, come da ‘prontuario di selezione degli archivi delle e delle ‘ adottato dagli IFO ‘ ( pag 5 provvedimento RAGIONE_SOCIALE ) CP_1 Controparte_4 Controparte_5
Premesso che non esiste la cartella clinica di essendosi questi avvalso solo di prestazioni ambulatoriali , come dedotto da Ifo ( .’non esiste la cartella clinica….. non prevista dal percorso di screening’ ) , perché ‘ le prestazioni effettuate nei confronti del paziente sono tutte riconducibili ad attività di screening in base ad un protocollo di prevenzione per le infezioni sessualmente trasmissibili, nato prima come progetto di ricerca epidemiologica (Progetto CORAGIONE_SOCIALERORAGIONE_SOCIALEH) e successivamente diventato un percorso accessibile da chiunque si rivolga agli ambulatori MST degli IFO ( Pag. 7 memoria di costituzione)’, il Tribunale dà atto che il RAGIONE_SOCIALE non ha riscontrato violazioni per quel che concerne la conservazione e l’ integrità dei dati ( come risulta da quanto specificamente riscontrato da Ifo ) , in assenza peraltro di un’ espressa allegazione sul punto da parte del ricorrente, che ‘ suppone ‘ e genericamente lamenta esserci stata ( pag. 6 del ricorso). Parte_1
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE   ha solo accertato che  ‘ che l’ , titolare del trattamento, per quel che concerne i profili di rilevanza in materia di RAGIONE_SOCIALE dei dati personali, in relazione all’istanza di accesso ai dati avanzata dall’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, in data 23 dicembre 2020 (sollecitata  in  data  2  marzo  e  2  novembre  2021),  non  ha  fornito  idoneo  riscontro  nei  termini  previsti Controparte_6
dall’art. 12, paragrafo 3, del Regolamento, né ha informato l’interessato dei motivi atti a giustificare tale inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’RAGIONE_SOCIALE di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale (art. 12, paragrafo 4, del Regolamento). Il titolare, in relazione alle informazioni di cui all’articolo 15 del Regolamento, ha fornito riscontro a seguito dell’invito ad aderire dell’RAGIONE_SOCIALE, in data 25 ottobre 2022. Ciò, in violazione dell’art. 12, paragrafi 3 e 4, del Regolamento, in relazione all’art. 15 del Regolamento medesimo’ .
In particolare il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che si è trattato di un caso isolato, né può essere valorizzato il fatto che a detta del ricorrente la violazione denunciata avrebbe coinvolto altri pazienti, visto l’RAGIONE_SOCIALE ha dato atto ‘ non risultano precedenti violazioni’ e che sulla base delle dichiarazioni rese dal titolare, l’ ‘interessato (…) non ha mai lamentato (…) conseguenze di danno eventuale a causa della omessa tempestività di accesso (…)’ (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento).
Peraltro il ricorrente, pacificamente in possesso di tutta la documentazione sanitaria che lo riguarda, neppure allega il danno conseguente al ritardo nell’accesso ai dati ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, da intendersi come ritardo nella consegna della copia dei dati personali oggetto del trattamento, che mira a rendere consapevole l’interessato dei trattamenti dei dati che lo riguardano effettuati dal titolare del trattamento, nonché a rendere agevole la verifica della liceità degli stessi e non consiste nel diritto di ottenere copia dei documenti nei quali tali dati sono riportati, che può essere esercitato ai sensi delle diverse normative di settore, come, invece, ripetutamente dedotto da nel ricorso e nella comparsa conclusionale: ‘ le cartelle richieste erano indispensabili perché egli trovandosi in cura presso altra struttura sanitaria, quei dati raccolti tra il 2009 e 2010, avrebbero potuto fornire un quadro ben chiaro e dettagliato della sua malattia, dell’eventuale suo decorso ( peggiorativo e/o migliorativo) e della necessità, fatti i raffronti tra la situazione esistente al tempo e quella attuale, di un eventuale intervento mirato alla sua risoluzione definitiva pag. 2 comparsa conclusionale) -Parte_1
L’RAGIONE_SOCIALE ha rilevato  che il  titolare dei dati  ha dimostrato di cooperare  (art. 83, par. 2, lett. e) e f) del Regolamento), perché  ha fornito tutte le informazioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, anche se in ritardo,   ragione per la quale ha ricevuto la sanzione  dell’ammonimento.
Le circostanze del caso concreto, dunque, inducono a qualificare la condotta della resistente come ‘violazione minore’, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle ‘Linee guida riguardanti l’applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679’, adottate dal Gruppo di Lavoro, Art. 29, il 3 ottobre 2017 WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la RAGIONE_SOCIALE dei dati con l’ ‘Endorsement 1/2018 del 25 maggio 2018’, tenuto conto che neppure risulta riscontrato specificamente l’illecito trattamento dei dati sanitari.
In definitiva deve riconoscersi congrua e proporzionata la sanzione dell’ammonimento irrogata all’Ifo per il ritardo con il quale ha riscontrato l’istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, visto che la condotta contestata ha esaurito i suoi effetti, che non risultano precedenti violazioni denunciate in danno della struttura sanitaria del medesimo tenore e che comunque l’interessato non ha allegato specifici danni conseguenti al ritardo nel riscontro dell’accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento , in disparte il fatto che questi ha ottenuto la consegna di tutta la documentazione sanitaria che lo riguardava.
Le  spese  seguono  il  criterio  della  soccombenza  e  vengono  liquidate  come  da  dispositivo  (  valore indeterminabile complessità bassa onorario minimo  fase di studio, introduttiva e decisoria 2906 euro, oltre accessori di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite   che liquida in  2906 euro, oltre accessori di legge;
condanna il ricorrente a rimborsare a le spese di lite che liquida
Controparte_1
in complessivi 2906 euro, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esti della camera di consiglio dell’ 1 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME