Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 4739 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 4739 Anno 2026
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
Ordinanza Interlocutoria
sul ricorso n. 8173/25 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del presidente pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrente –
contro
-) NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, Sezione VI, 19 febbraio 2025 n. 1390;
Oggetto: diritto di accesso civico -poteri del giudice amministrativo -rinvio alla pubblica udienza.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO; viste le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto dichiararsi
AVV_NOTAIO, che ha chiesto inammissibile il ricorso;
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), per i propri fini istituzionali, ha istituito ed alimentato una banca dati elettronica contenente il massimario delle decisioni giurisprudenziali riguardanti la sua attività.
Il 3.4.2024 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto all’RAGIONE_SOCIALE di poter consultare il suddetto massimario, invocando il diritto di ‘accesso civico’ sancito dall’art. 5, comma 2, d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
L’RAGIONE_SOCIALE rigettò l’istanza; il rifiuto fu impugnato dagli istanti dinanzi al TAR del Lazio e quest’ultimo rigettò il ricorso.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 19 febbraio 2025 n. 1390 il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, VI Sezione, accolse il gravame ed ordinò all’RAGIONE_SOCIALE di pubblicare il massimario sul proprio sito web .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dall’RAGIONE_SOCIALE da con ricorso fondato su tre motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
La Procura RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Ritenuto che
col proprio ricorso l’RAGIONE_SOCIALE sostiene che la sentenza impugnata avrebbe invaso sia la sfera di competenze riservata al legislatore, sia
in subordine – la sfera di competenze riservata alla Pubblica Amministrazione: vuoi dilatando oltre modo la nozione di ‘ documento amministrativo ‘, vuoi impartendo alla P.RAGIONE_SOCIALE. obblighi di facere non previsti dalla legge e comunque riservati alla discrezionalità amministrativa;
che tale motivo di ricorso sottopone a questa Corte il tema RAGIONE_SOCIALE sconfinamento dell’attività interpretativa compiuta dal Giudicante nella sfera riservata al legislatore o, in subordine alla Pubblica Amministrazione;
che la fattispecie oggetto del contendere è nuova; ha una evidente rilevanza teorica ed innegabili ricadute pratiche, alla luce RAGIONE_SOCIALE diffusione delle banche dati giurisprudenziali create o gestite da molteplici pubbliche amministrazioni;
che dunque viene in rilievo una questione di diritto a rilevanza nomofilattica che rende opportuno disporne la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico ( ex plurimis, Sez. U, n. 34475 del 23/11/2022);
P.q.m.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, addì 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME