Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3148/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliata all’indirizzo Pec del difensore.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliata all’indirizzo Pec del difensore.
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 208/2024 depositata il 24/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 208/2024 del 24 gennaio 2024, con cui il Tribunale di Taranto rigettava il gravame da lei proposto avverso la sentenza n. 1060/2022, con cui il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la sua domanda di accesso ai documenti riguardanti il sinistro stradale, in cui era stata coinvolta, del 10 maggio 2020, perché aveva ritenuto insussistente la violazione dell’art. 146 cod. ass. e delle collegate disposizioni del d.m. 191/2008, sul rilievo per cui andava escluso il diritto di accesso del danneggiato agli atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La ricorrente e la compagnia assicurativa controricorrente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 2 d.m. 191/2008, ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
Lamenta che il giudice di appello non ha considerato che l’art. 2 del citato d.m. 191/2008 contiene una elencazione solo esemplificativa dei documenti oggetto di accesso, dunque non esaustiva, ed anzi inclusiva di ulteriori atti e documenti, sebbene non espressamente menzionati.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 100 c.p.c., ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
Lamenta che erroneamente il giudice di appello, là dove ha affermato che ‘la COGNOME ha insistito in una posizione fine a sé stessa, non proiettata alla salvaguardia di un diritto sostanziale’, ha escluso il suo interesse ad agire per venirsi riconosciuto il
diritto di accesso agli atti contenuti nel fascicolo del sinistro.
I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili, e comunque infondati.
3.1. Sono, entrambi, dedotti genericamente ed assertivamente e trascurano di confrontarsi con la motivazione dell’impugnata sentenza.
Risulta infatti: 1) che il giudice d’appello ha anzitutto rilevato, in fatto, che prima della introduzione del giudizio di primo grado la compagnia assicurativa: a) aveva comunicato il diniego di indennizzo ed aveva già consegnato alla danneggiata, odierna ricorrente, la documentazione posta a sostegno del diniego dell’offerta risarcitoria, sul rilievo della ritenuta non compatibilità tra i danni riscontrati sui veicoli e la dinamica del sinistro; b) aveva, pertanto, consegnato tutta la documentazione in suo possesso, ad eccezione dei verbali redatti dai suoi accertatori e destinati ad accertamenti interni, volti ad individuare indizi o prove di comportamenti fraudolenti; 2) che la corte di merito ha poi affermato, in diritto, che ‘La accertata incompatibilità dei danni tra i veicoli, tempestivamente contestata alla parte attrice, concretizza l’ipotesi che le parti abbiano denunciato un sinistro mai verificatosi, e conseguentemente esclude il diritto di parte attrice ad accedere a quegli atti ed agli accertamenti disposti dalla Compagnia al fine di acquisire indizi o prove di comportamenti fraudolenti’.
Orbene, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, quando il motivo non si correla alla ratio decidendi è inammissibile, alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: ‘Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali,
secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.’ (v. Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 in motivazione; Cass., 22/04/2022, n. 8036).
3.2. Inoltre, con la motivazione sopra riportata, il giudice d’appello ha pronunciato conformemente a quanto previsto dall’art. 146, comma 2, cod. ass., donde l’infondatezza, comunque, dei motivi in scrutinio.
Posto che la norma espressamente dispone che ‘l’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti’ , l’impugnata sentenza, lungi dal negare alla parte istante l’esercizio del diritto di accesso agli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, ha precisato che il summenzionato diritto non è assoluto ed incondizionato, ma trova un limite per effetto della legittima causa di esclusione prevista dal comma secondo dell’art. 146 cod. ass., fonte di rango primario rispetto all’art. 2 del d.m. 191/2008, che, in quanto norma secondaria di dettaglio, contiene un elenco di atti
oggetto di possibile accesso, senza tuttavia poter derogare al divieto di divulgazione nei termini previsti dalla legge.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza