Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19628/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME domiciliata presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOMECOGNOME
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 1942/2023 depositata il 02/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’auto Suzuki Alto targata TARGA_VEICOLO, assicurata RAGIONE_SOCIALE, di proprietà di COGNOME NOME ed in sosta in Taranto, veniva urtata, riportando danni materiali, dalla Fiat Punto targata TARGA_VEICOLO ed assicurata RAGIONE_SOCIALE, di proprietà di COGNOME NOME, che eseguiva manovra di parcheggio in retromarcia.
RAGIONE_SOCIALE che gestiva il sinistro nell’ambito della procedura di indennizzo diretto, terminati gli accertamenti del caso, inviava alla presunta danneggiata lettera con la quale denegava il risarcimento e motivava il diniego in quanto i danni rilevati sui veicoli non erano compatibili con le modalità dell’incidente; con una successiva comunicazione, la compagnia aggiungeva inoltre di essere a conoscenza del fatto che NOME NOME, proprietario dell’altra vettura coinvolta nel presunto sinistro, aveva presentato una denuncia-querela presso la Questura di Taranto.
COGNOME NOME adiva quindi il Giudice di pace di Taranto, per ottenere, ai sensi dell’art. 2 d.m. 191/2008, l’accesso alla denuncia di sinistro a firma di COGNOME NOMECOGNOME deducendo di averla invano richiesta alla compagnia assicurativa e che questa, come ribadiva costituendosi, dichiarava di non essere in possesso di tale querela ma di averne avuto semplice comunicazione, che aveva riversato alla sig.ra COGNOME come era suo obbligo fare, ed in assenza di ulteriore obbligo di eseguire atti e accertamenti ritenuti inutili ai fini dell’istruttoria del sinistro.
Con sentenza n. 3217/2018 del 28 settembre 2018, il Giudice di Pace di Taranto condannava RAGIONE_SOCIALE ad attivarsi per trasmettere alla danneggiata la denuncia-querela a firma di NOME NOMECOGNOME nonchè al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi al Tribunale di Taranto.
Con sentenza n. 1942/2023 del 2 agosto 2023 il Tribunale
di Taranto accoglieva l’appello, riformava integralmente la sentenza di prime cure e condannava l’appellata COGNOME NOME al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La ricorrente e la compagnia assicurativa resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 2 d.m. 191/2008, 3, 146, 148 comma II bis decreto legislativo 07/09/2005 n. 209, 5, 9 comma I dPr 254/2006, 15, 26 della Card, ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Valga, al riguardo, ricostruire il contesto normativo a cui ricondurre la controversia in esame.
Nel codice delle assicurazioni, di cui al d.lgs. 209 del 2005, l’art. 3 impone in via generale alle imprese assicuratrici l’obbligo di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
Più specificatamente, poi, il successivo art. 146, comma primo, del d.lgs. 209/2005 prevede (enfasi aggiunta: n.d.r.): ‘ 1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti
che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti’.
La disposizione è strettamente correlata al principio, normativamente espresso dai successivi artt. 148 e 149 cod. ass., secondo cui l’offerta ovvero il diniego di indennizzo devono essere motivati dall’assicuratore, che a tale fine, pertanto, svolge gli atti di istruzione necessari alla valutazione e constatazione dei danni che intende, oppure, nega risarcire.
Atti di istruzione rispetto ai quali l’ultima parte del comma 2 -bis dell’art. 148 ribadisce: ‘Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia’ .
Il d.m. n. 191 del 2008 -Regolamento concernente «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» -, per quanto rileva nella presente sede, all’art. 2, rubricato ‘Ambito di applicazione’ prevede:
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
le perizie dei danni materiali;
le perizie medico-legali relative al richiedente;
i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
le quietanze di liquidazione’.
Fatto salvo quanto disposto per l’accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente’.
1.2. Il raffronto tra l’art. 146 cod. ass. ed il suo dettaglio attuativo, contenuto nell’ art. 2 da ultimo citato, consente quindi di rilevare: a) che il primo comma della nuova disposizione configura il diritto di accesso «relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni», dunque in maniera più specifica ed ampia rispetto allo stringato tenore dell’art. 146 cod. ass., ove si fa riferimento all’accesso agli atti ‘ conclusivi ‘ del procedimento di valutazione e liquidazione del danno, e dunque in maniera tale da ricomprendere, nell’oggetto del diritto di accesso, tutti gli atti istruttori sulla base dei quali la compagnia assicurativa perviene a formulare o a denegare una offerta di indennizzo al danneggiato; b) che il capoverso dell’art. 2 dapprima afferma, in maniera esplicita ed inequivocabile,
l’estensione dell’accessibilità all’intero fascicolo del sinistro e poi contiene un elenco di atti, ‘contenuti’ nel fascicolo, in relazione ai quali l’esercizio del diritto è da ritenersi ammissibile, purchè si riferiscano alla parte istante.
1.3. Da ultimo, l ‘art. 9, comma primo, del d.p.r. n. 254/2006 -‘Regolamento sul regime di indennizzo diretto’, più ampiamente, dispone: ‘ l’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A’.
La disposizione attiene allo speciale regime di indennizzo o risarcimento diretto, introdotto dal d.l. 223 del 4 luglio 2006, e disciplinata dall’art. 149 cod. ass., e prevede che, in caso di sinistro stradale, di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, ed in presenza di ulteriori determinate condizioni, il danneggiato possa chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro; è dunque la compagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida il sinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria.
Come si evince dalla sua formulazione letterale nonché, a livello sistematico, dalla sua correlazione con la ratio della procedura, introdotta dal legislatore al precipuo fine di velocizzare l’ iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del
danneggiato, la norma citata individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dell’utilizzo dagli aggettivi ‘ogni’, ‘migliore’, ‘piena’, in relazione, rispettivamente, alla ‘assistenza’, alla ‘prestazione’, ed infine alla ‘realizzazione’ del diritto al risarcimento del danno ovvero all’indennizzo.
Autorevole dottrina ha specificato che in forza di tale norma, che si inserisce nella più ampia disciplina dell’indennizzo diretto, la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente (gratuito) del danneggiato e, in tale veste, è gravata da obblighi di assistenza tecnica ed informativa tali rendere edotto il danneggiato su tutte le caratteristiche dell’obbligazione risarcitoria, sviluppi dell’iter istruttorio liquidativo.
1.4. Non deve tuttavia sfuggire all’interprete che siffatti obblighi di assistenza in favore del danneggiato sono normativamente previsti soltanto in riferimento alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l’indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.
Pertanto, la disciplina posta dall’art. 9 d.p.r. 254/2006 è
nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione’, ai sensi dell’art. 144 cod. ass.), ricorrente pone a fondamento del motivo soltanto disposizioni normative attinenti alla procedura di indennizzo o
risarcimento diretto, mentre l’impugnata sentenza, senza menzionare il fatto che il danneggiato avesse agito secondo tale regime, si pronuncia sulla sola base degli artt. 146 e ss. cod. ass. e non risulta che né tale qualificazione né tale eventuale omessa statuizione siano state impugnate con appello incidentale dalla allora appellata COGNOME né che la stessa abbia svolto riproposizione di eccezioni ex art. 346 cod. proc. civ.
1.6. Il motivo è inammissibile anche per un’altra ragione.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che il giudice di appello ha rilevato che, anche a voler concedere che la compagnia assicurativa potesse procurarsi la denuncia-querela proposta dall’altro soggetto coinvolto nel sinistro, rispetto ad essa la danneggiata, odierna ricorrente, non avrebbe potuto comunque esercitare il diritto di accesso, a mente di quanto disposto dall’art. 146, comma secondo, cod. proc. civ., secondo cui ‘ L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti’.
Ebbene, il motivo non censura specificatamente questa ratio decidendi , rispetto alla quale, pertanto, la motivazione dell’impugnata sentenza definitivamente si consolida.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641; Cass., 14/02/2012, n. 2108; Cass., 03/11/2011, n. 22753).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 144 d.lgs. 209/2005, 1175, 1176, 1218, 1375, 1455, 1460 c.c., ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
Deduce che, nel regime di risarcimento diretto, è la compagnia assicuratrice del danneggiato a gestire direttamente il sinistro, quale sostituto ex lege dell’assicuratore del responsabile civile, e pertanto lamenta quanto segue: ‘Ebbene, se l’impresa gestionaria si accolla, come sostituto ex lege dell’assicuratore del responsabile, l’onere giuridico di istruire la pratica, quali elementi avrebbe l’istruzione se l’accollante gestionaria non si curasse essa -e non l’accollata di recuperare la denuncia del responsabile? La gestionaria accollante deve prendersi cura di recuperare la denuncia e se alla fine non ne viene a capo, deve dare la dimostrazione della sua attività e non può certamente onerare il danneggiato di una prova negativa’.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
2.2. E’ inammissibile, perché evoca il regime di indennizzo diretto, di cui l’impugnata sentenza non fa menzione alcuna, mentre, al contrario, rileva che alla fattispecie deve essere applicata la generale disciplina di cui all’art. 146 cod. ass., nonché, in particolare, il secondo comma della norma citata, che espressamente esclude il diritto di accesso del danneggiato, che insta per l’indennizzo assicurativo, a tutti gli atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Con il motivo in esame, nuovamente, la ricorrente trascura di censurare tale ratio decidendi , su cui la motivazione dell’impugnata sentenza si consolida.
2.3. Il motivo è anche infondato in jure , là dove la ricorrente pretende di ricondurre il suo diritto di accesso ad un obbligo di trasmissione di documenti, in capo alla compagnia assicurativa, che deriverebbe da una sua posizione di accollo ex lege nascente
dalla Convenzione Card: in disparte il pur non marginale rilievo per cui tale Convenzione tra assicurazioni rileva ai fini della gestione delle procedure di indirizzo diretto ed è un negozio di diritto privato con valenza interna tra gli assicuratori che vi aderiscono, questa Suprema Corte ha già infatti avuto modo di affermare che, in concreto, lo strumento in cui questa cooperazione tra compagnie viene a realizzarsi è il mandato (Cass., 10816/2019, non massimata, che richiama (cfr. Cass. sez. 3, sent. 11 ottobre 2016, n. 20408, non massimata, che parimenti parla di un cd. ‘mandato card’ o ‘di rappresentanza’).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 1218, 1256, 1322, 1453, 1460, 1461, 1463, 1465, 1467, 2056 c.c., 45 c.p., ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Anche a voler prescindere dalla tecnica di redazione farraginosa, con un rinvio alle numerose ed eterogenee norme di legge indicate nella rubrica, ad ognuna delle quali il ricorrente tenta di ricondurre, senza peraltro riuscire a metterlo a fuoco, un obbligo gravante sulla compagnia assicurativa di garantire al danneggiato l’accesso agli atti, che la compagnia medesima non ha ritenuto suo interesse disporre nel corso dell’istruttoria del sinistro, e che egli invece pretende di sua iniziativa di indicare e di richiedere, va rilevato che, nuovamente, il motivo trascura di impugnare la ratio decidendi circa la limitazione del diritto di accesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, comma secondo, sulla quale la motivazione dell’impugnata sentenza dunque si consolida.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza