Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6257/2023 R.G. proposto da:
COGNOME domiciliata presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
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intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 2513/2022 depositata il 13/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza n. 494/2019 del 14 febbraio 2019, con la quale il Giudice di Pace di Taranto, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME le ordinava, ai sensi dell’art. 146 del codice delle assicurazioni -d.lgs. n. 209/2005, di trasmettere all’attrice la denuncia di sinistro della controparte, tale COGNOME COGNOME e le dichiarazioni testimoniali relative al sinistro, con condanna al pagamento di euro 200,00, ai sensi dell’art. 614 -bis cod. proc. civ., per ogni giorno di ritardo.
A sostegno dell’appello, rilevava, in particolare, di aver pienamente ottemperato alla richiesta di accesso della danneggiata con l’esibizione dei documenti di cui era effettivamente in possesso, ed in particolare della perizia su entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, mentre non era tenuta a procurarsi la denuncia della controparte, assicurata con altra compagnia.
Con sentenza n. 2513 del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice monocratico di appello, accoglieva il gravame ed interamente riformava l’impugnata sentenza, rigettando quindi le domande dell’attrice.
Avverso tale sentenza NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La compagnia assicurativa resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 2 d.m. 191/2008, 9 d.p.r. 254/2006, 2909 c.c., 324, 329 e 346 c.p.c., ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
Censura la sentenza del Tribunale di Taranto là dove, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 7 d.m. 191/2008, secondo
cui, ove un sinistro sia gestito in regime di indennizzo diretto, la compagnia che lo gestisce è tenuta all’istruttoria, ha ritenuto, in relazione all’art. 146 cod. ass., che siccome Allianz non era in possesso della denuncia della controparte coinvolta nel sinistro, non le si potesse addossare l’obbligo di trasmetterla al danneggiato.
Lamenta quindi la contraddittorietà di tale motivazione, sostenendo: ‘Se a pag. 3 rigo quartultimo della sentenza impugnata, il Tribunale ben dice (e quindi vi è efficacia di passaggio in giudicato) che Allianz ‘e’ tenuta alla istruttoria’, come si può, contemporaneamente, sostenere che ‘non sussiste al contrario alcun obbligo di eseguire perizie o di acquisire ulteriore documentazione’ (pag. 4 rigo 20 della sentenza impugnata)?’.
Deduce, inoltre, che essa ricorrente, in allora attrice, paga alla compagnia assicurativa, che è la sua, un premio proprio a fronte degli obblighi previsti dall’art. 9 d.p.r. 254/2006, il quale, nell’ottica di un rafforzamento della tutela del danneggiato/assicurato attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività ed un miglioramento delle prestazioni assicurative, stabilisce che l’assicuratore deve svolgere attività di assistenza informativa, consistente nella acquisizione di denunce e di rapporti dell’autorità, nonché di assistenza tecnica, consistente nella predisposizione di perizie mediche o meccaniche.
1.1. Il motivo è infondato, nei termini e con le precisazioni che seguono.
1.2. Valga, al riguardo, anzitutto ricostruire il contesto normativo a cui ricondurre la controversia in esame.
Nel codice delle assicurazioni, di cui al d.lgs. 209 del 2005, l’art. 3 impone in via generale alle imprese assicuratrici l’obbligo di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
Più specificatamente, poi, il successivo art. 146, comma primo, del d.lgs. 209/2005 prevede (enfasi aggiunta: n.d.r.): ‘ 1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti’.
La disposizione è strettamente correlata al principio, normativamente espresso dai successivi artt. 148 e 149 cod. ass., secondo cui l’offerta ovvero il diniego di indennizzo devono essere motivati dall’assicuratore, che a tale fine, pertanto, svolge gli atti di istruzione necessari alla valutazione e constatazione dei danni che intende, oppure, nega risarcire.
Atti di istruzione rispetto ai quali l’ultima parte del comma 2 -bis dell’art. 148 ribadisce: ‘Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia’ .
Il d.m. n. 191 del 2008 -Regolamento concernente «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» -, per quanto rileva nella presente sede, all’art. 2, rubricato ‘Ambito di applicazione’ prevede:
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di
accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
le perizie dei danni materiali;
le perizie medico-legali relative al richiedente;
i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
le quietanze di liquidazione’.
Fatto salvo quanto disposto per l’accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente’.
1.3. Il raffronto tra l’art. 146 cod. ass. ed il suo dettaglio attuativo, contenuto nell’ art. 2 da ultimo citato, consente quindi
di rilevare: a) che il primo comma della nuova disposizione configura il diritto di accesso «relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni», dunque in maniera più specifica ed ampia rispetto allo stringato tenore dell’art. 146 cod. ass., ove si fa riferimento all’accesso agli atti ‘ conclusivi ‘ del procedimento di valutazione e liquidazione del danno, e dunque in maniera tale da ricomprendere, nell’oggetto del diritto di accesso, tutti gli atti istruttori sulla base dei quali la compagnia assicurativa perviene a formulare o a denegare una offerta di indennizzo al danneggiato; b) che il capoverso dell’art. 2 dapprima afferma, in maniera esplicita ed inequivocabile, l’estensione dell’accessibilità all’intero fascicolo del sinistro e poi contiene un elenco di atti, ‘contenuti’ nel fascicolo, in relazione ai quali l’esercizio del diritto è da ritenersi ammissibile, purchè si riferiscano alla parte istante.
1.4. Da ultimo, l ‘art. 9, comma primo, del d.p.r. n. 254/2006 -‘Regolamento sul regime di indennizzo diretto’, più ampiamente, dispone: ‘ l’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A’.
La disposizione attiene allo speciale regime di indennizzo o risarcimento diretto, introdotto dal d.l. 223 del 4 luglio 2006, e disciplinata dall’art. 149 cod. ass., e prevede che, in caso di sinistro stradale, di cui non si è responsabili o di cui si è
responsabili solo in parte, ed in presenza di ulteriori determinate condizioni, il danneggiato possa chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro; è dunque la compagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida il sinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria.
Come si evince dalla sua formulazione letterale nonché, a livello sistematico, dalla sua correlazione con la ratio della procedura, introdotta dal legislatore al precipuo fine di velocizzare l’ iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato, la norma citata individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dell’utilizzo dagli aggettivi ‘ogni’, ‘migliore’, ‘piena’, in relazione, rispettivamente, alla ‘assistenza’, alla ‘prestazione’, ed infine alla ‘realizzazione’ del diritto al risarcimento del danno ovvero all’indennizzo.
Autorevole dottrina ha specificato che in forza di tale norma, che si inserisce nella più ampia disciplina dell’indennizzo diretto, la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente (gratuito) del danneggiato e, in tale veste, è gravata da obblighi di assistenza tecnica ed informativa tali rendere edotto il danneggiato su tutte le caratteristiche dell’obbligazione risarcitoria, sviluppi dell’iter istruttorio liquidativo.
1.5. Non deve tuttavia sfuggire all’interprete che siffatti obblighi di assistenza in favore del danneggiato sono normativamente previsti soltanto in riferimento alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l’indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.
Pertanto, la disciplina posta dall’art. 9 d.p.r. 254/2006 è
nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione’, ai sensi dell’art. 144 cod. ass.),
né dall’art. 146 cod. ass. né dall’art.
2 del d.m. attuativo alcun obbligo per l’assicuratore di svolgere ulteriori accertamenti tecnici, né di acquisire la denuncia a firma della controparte del sinistro, che non risulta essere in suo
possesso, ed a semplice richiesta del danneggiato.
1.7.2. Stante la diversità della disciplina di cui all’art. 146 cod. ass. ed all’art. 2 d.m. 191/2008 (che oltretutto espressamente ammette l’accesso soltanto agli atti ‘contenuti’ nel fascicolo del sinistro e che si riferiscano alla parte istante) con quella posta dall’art. 9 del d.p.r. 254/2006 in tema di indennizzo diretto, ritiene il Collegio di affermare il seguente principio di diritto: ‘ il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 d.m. 191/2008 va limitato a tutti gli atti -che la compagnia di assicurazione abbia
già in possesso dell’assicurazione e gia’ contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi’ .
1.8. Rileva ancora il Collegio che con il motivo in scrutinio la ricorrente, per un verso, là dove denuncia la contraddittorietà della motivazione del giudice d’appello, fa riferimento a passaggi motivazionali riferiti all’art. 7 d.m. 191/2008 che sostiene essere passati in giudicato, e, per altro verso, invoca la violazione dell’art. 9 d.p.r. 191/2008 che invece l’impugnata sentenza mai menziona: è dunque la stessa ricorrente che, per un verso, afferma essersi formato il giudicato in ordine all’applicazione al caso di specie della disciplina generale del diritto di accesso, e, per altro verso, omette di riferire se, dove e quando, nel precedente contesto processuale, abbia mai prospettato che la controversia dovesse invece essere valutata in relazione alla disciplina dell’indennizzo diretto.
Il motivo risulta quindi inammissibilmente dedotto in violazione dell’art. 366, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ. e, data questa sua carenza sotto il profilo dell’autosufficienza, risulta arduo nel caso di specie, che va esclusivamente valutato ai sensi e termini
dell’art. 146 cod. ass. e degli artt. 2 e ss. del d.m. 191/2008, financo intravedere un effettivo interesse del danneggiato ad esercitare il diritto di accesso ad atti che si pretende che esistano nel fascicolo del sinistro e che, se non già esistenti, si pretende che ex novo l’assicuratore pervenga egli stesso a formare o a procurarsi aliunde : tant’è, ed a riprova della coerenza di tale assunto, che l’art. 6 del d.m. 191/2009 espressamente prevede che in caso di ‘rifiuto o limitazione dell’accesso’ il richiedente possa inoltrare reclamo all’Isvap, ora Ivass.
Al di fuori della procedura di indennizzo o risarcimento diretto, che pone precisi obblighi, rispetto ai quali soltanto può effettivamente essere configurato un inadempimento della compagnia assicurativa, non è pertanto possibile affermare in linea generale che all’ actio ad exhibendum esercitata dal danneggiato corrisponda l’obbligo di adempiere, da parte dell’assicuratore, nei termini così estesi che l’allora attrice, oggi ricorrente, pretende, e che contrastano con il suindicato principio di diritto.
La tutela del danneggiato potrà declinarsi, sotto il profilo amministrativo, mediante il reclamo all’Istituto di Vigilanza, in caso di diniego o severa limitazione dell’accesso (v. art. 6 d.m. 191/2008), mentre, nel caso in cui la compagnia assicurativa dovesse pervenire a negare l’indennizzo in difetto di quegli atti di istruzione che, secondo diligenza, buona fede e correttezza, avrebbe invece dovuto porre in essere per una corretta valutazione del sinistro, l’interesse del danneggiato non sarà più rivolto ad obbligare, astrattamente invocando un diritto di accesso che si pretende illimitato, la compagnia ad eseguire o ad acquisire atti di istruzione del sinistro, ma sarà, piuttosto e più precisamente, rivolto alla instaurazione di una causa in cui, a fronte della assenza o apparenza di motivazione dell’assicuratore circa il diniego di indennizzo, ne venga richiesta, previo
accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo stesso, la conseguente condanna al pagamento del dovuto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 2 d.m. 191/2008, 15 e 26 Card (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), 1175, 1176, 1218, 1256, 1322, 1453, 1460, 1461, 1463, 1465 1467 cc, ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
Lamenta che il giudice d’appello è incorso in violazione di legge, dato che non ha considerato che la compagnia assicurativa non ha adempiuto agli obblighi, di assistenza e di informativa, posti dagli articoli della Convenzione Card richiamati in rubrica.
2.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni, ed in parte anche infondato.
Occorre premettere che con la cd. Convenzione Card le imprese assicuratrici si sono accordate per gestire in maniera organizzata e con sistemi di compensazione tra loro l’indennizzo diretto; in concreto, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, lo strumento in cui questa cooperazione si realizza è il mandato (v. Cass., 10183/2019; Cass., 10816/2019, non massimata, che richiama Cass., 11/10/2016, n. 20408, non massimata, che parimenti parla di un cd. ‘mandato card’ o ‘di rappresentanza’, in forza del quale l’assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro).
L’evocazione della Convenzione Card presuppone, tuttavia, che il sinistro sia gestito nel regime di indennizzo diretto, del quale la sentenza di appello non fa menzione alcuna, né il ricorrente dice se, dove e quando, nel precedente contesto processuale, egli abbia sollevato la relativa questione, con conseguente manifesta violazione dell’art. 366, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ.
Per altro verso, poi, la Convenzione Card è di per sé un
negozio di diritto privato con valenza interna tra gli assicuratori che vi aderiscono, rispetto alla quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge , per cui va anche rilevata l’infondatezza del motivo dedotto.
2.2. Un ulteriore profilo di inammissibilità va inoltre ravvisato nel fatto che la ricorrente si limita, assertivamente e genericamente, a dedurre la violazione, da parte del giudice di appello, di plurime e disparate disposizioni normative, senza tuttavia svolgere la specifica illustrazione delle censure, in violazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, premesso che il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva, mentre la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta (v. tra le tante Cass. 12/01/2023, n. 750), il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge deve essere dedotto ‘non solo indicando, ovviamente, le norme di diritto asseritamente violate, ma facendo seguire, a tale indicazione, l’individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, reputate motivatamente confliggenti con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse offertane dalla giurisprudenza di legittimità’, poiché solo in tal modo questa Suprema Corte sarà posta in condizione di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 26/07/2024, n. 20870; Cass., n. 16038/2013).
2.3. Infine, nel lamentare il mancato rispetto del suo diritto di accesso da parte dell’assicurazione, la ricorrente prospetta, suggestivamente ma del tutto infondatamente, il fatto che il fascicolo del sinistro ‘è vuoto’.
Al contrario, risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza che l’assicurazione ha prima svolto l’istruttoria del sinistro e poi è pervenuta a rigettare l’istanza di indennizzo, sul motivato rilievo della responsabilità – non del veicolo antagonista, bensì – del conducente del veicolo di proprietà della odierna ricorrente. In ultimo, la compagnia assicurativa ha garantito alla danneggiata il diritto di accesso agli atti istruttori già espletati e dunque in suo possesso, mentre si è rifiutata di procurarsi ulteriore documentazione, non in suo possesso: rifiuto che l’impugnata sentenza ha ritenuto legittimo, svolgendo una motivazione che, a mente dei suindicati principi di diritto, risulta scevra da vizi logico-giuridici e resiste al sindacato di legittimità.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 92 c.p.c., ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c.’.
Lamenta che erroneamente il giudice d’appello l’ha condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio ed ha così trascurato di considerare che ‘Allianz è causa del processo, in quanto ha costretto l’attore a promuovere un processo per ottenere il proprio diritto, che, diversamente, in sede amichevole, non lo aveva ottenuto; quindi, la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, vi abbia dato causa, perchè abbia provocato alla parte la necessità del processo, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, ovvero resistendo ad una pretesa fondata’.
3.1. Il motivo è inammissibile.
L’evocazione dell’art. 92 cod. proc. civ., che attiene alla compensazione delle spese di lite, non è pertinente. In più, il motivo non si confronta con la motivazione resa dall’impugnata sentenza, che, in relazione all’esito complessivo della lite, ha liquidato le spese secondo la soccombenza, pronunciando in piena conformità ai principi di diritto posti da questa Suprema
Corte.
Come infatti costantemente affermato da questa Corte, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (tra le varie, v. Cass., 24/04/2024, n. 11098; Cass., 8522/2024; Cass. 31/08/2020, n. n. 18128).
Fermo tale principio, si è ulteriormente precisato che in tema di impugnazioni il giudice di appello ha il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (Cass., 19/12/2024, n. 33412; Cass., 29/10/2019, n. 27606).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza