Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6224/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
GRANDE FRANCO, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1669/2021, depositata il 28/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano citato in giudizio NOME COGNOME, chiedendo che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione, in loro favore, del lastrico solare-terrazzo trasferito a titolo di pertinenza unitamente all’immobile da loro acquistato e comunque posseduto sin dall’anno di acquisto (1990), così che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 1159 c.c., come anche quelle di cui all’art. 1158 c.c., sommandosi il loro possesso a quello dei loro danti causa. Si era costituita la convenuta, che aveva dedotto che la terrazza era di sua proprietà esclusiva, secondo quanto risultava dall’atto pubblico di compravendita. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda degli attori, dichiarando che il bene era di proprietà della convenuta.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1669/2021, ha ritenuto fondato il gravame e ha così accolto ‘la domanda di acquisto per usucapione della porzione di terrazzo a livello, meglio identificata come proseguimento del balcone lato est dell’unità immobiliare di proprietà degli appellanti’, avendo ritenuto che il terrazzo sia stato posseduto in maniera esclusiva dal 1986 sino al 2008, prima dai danti causa degli appellanti e poi dagli appellanti medesimi.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno fatto valere ricorso incidentale.
Risulta depositato un ulteriore controricorso, di NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’atto resiste a un ricorso notificato da NOME COGNOME nei confronti di un diverso provvedimento (la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 916/2022) e il relativo deposito nel fascicolo della presente causa è pertanto inammissibile.
Il Consigliere delegato dal Presidente della seconda sezione civile ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , primo comma c.p.c., essendo sia il ricorso principale che quello incidentale inammissibili e/o manifestamente infondati.
La ricorrente principale ha chiesto la decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c.
Memoria è stata depositata da NOME COGNOME. Memoria è stata depositata anche da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ‘a ulteriore supporto delle richieste avanzate nel proprio controricorso, nonché ai fini di adesione alla proposta del Consigliere delegato’.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile il gravame, che pure non aveva ‘mosso una critica purchessia’ alle ragioni per le quali la sentenza di primo grado aveva rigettato le domande proposte.
Il motivo non può essere accolto. Come emerge dall’atto d’appello (cfr. la trascrizione dell’atto alle pagg. 11 -13 del ricorso) gli appellanti hanno ampiamente contestato la sentenza di primo grado, che ha rigettato la loro domanda escludendo che questi abbiano esercitato sul bene oggetto di causa un possesso ad usucapionem , tra l’altro censurando la valutazione operata dal Tribunale delle dichiarazioni di un testimone e lamentando la mancata considerazione di documenti prodotti dalla controparte, facendo quindi valere motivi specifici, rispondenti a quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c. (v. al riguardo, per tutte, la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 27199/2017, richiamata dalla Corte d’appello e dalla stessa ricorrente).
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi e rispettivamente denunciano:
il secondo, violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., irrimediabile
contraddittorietà e carenza motivazionale assoluta per avere la Corte d’appello, dopo avere rigettato la domanda di usucapione abbreviata, escludendo la sussistenza del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, poi applicato l’istituto dell’accessione del possesso, senza nulla dire in ordine alla sussistenza delle condizioni di operatività del medesimo;
b. il terzo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1146, comma 2, e 1158 c.c., avendo la Corte d’appello omesso ogni accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti dell’accessione, ovvero dell’esistenza di un titolo idoneo in astratto a trasferire la proprietà del bene oggetto della domanda e a giustificarne la traditio con immissione nel possesso;
c. il quarto, violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la ricorrente aveva eccepito con la comparsa di risposta di primo grado l’inesistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene oggetto della domanda di usucapione e tale eccezione non è stata esaminata dalla Corte di merito;
d. il quinto, omesso esame di due precisi fatti storici decisivi, ossia che il contratto d’acquisto stipulato nel 1986 da NOME e COGNOME contiene l’espressa precisione che il proseguimento del balcone oggetto di causa non fa parte dell’appartamento alienato e che il contratto di vendita da NOME e COGNOME a controparte ha ad oggetto lo stesso bene.
I motivi non possono essere accolti. Con essi si contesta, richiamando diversi parametri dell’art. 360 c.p.c. e invocando vizi differenti della sentenza impugnata, il riconoscimento da parte del giudice d’appello del possesso del bene per almeno vent’anni, mediante l’unione del possesso degli appellanti con quello dei loro danti causa. In tal modo la Corte d’appello avrebbe violato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, per aversi accessione nel possesso ai sensi dell’art. 1146, comma 2 c.c., è necessario che il trasferimento del potere di fatto sulla cosa da
dante causa ad avente causa ‘trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà sul bene’ (così, ex multis , Cass. n. 20715/2018). La censura è infondata: la pronuncia impugnata non viola affatto tale orientamento (che infatti espressamente richiama, v. pag. 8 della sentenza), avendo accertato che il possesso del terrazzo è stato trasferito dai danti causa in occasione del contratto di compravendita del 1990, che sì non aveva trasferito il bene, ma che era titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del medesimo (v. pagg. 8 e 9 della sentenza). Non sussistono pertanto i vizi invocati dalla ricorrente di contraddittorietà e carenza assoluta di motivazione (secondo motivo), violazione o falsa applicazione degli artt. 1146 e 1158 c.c. (terzo motivo), omesso esame di una eccezione e di due fatti storici, trattandosi di eccezione e di fatti considerati dal giudice di merito (quarto e quinto motivo).
Il ricorso principale va pertanto rigettato.
Il ricorso incidentale è basato su un motivo che lamenta l’assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla disposta compensazione delle spese di primo e secondo grado e comunque la violazione dei requisiti di legge previsti per la sua applicazione.
I ricorrenti incidentali non hanno chiesto la decisione del loro ricorso, rispetto al quale va dichiarata l’estinzione del giudizio.
III. Considerata la reciproca soccombenza alla luce del diverso disputatum dei due ricorsi, le spese del presente giudizio vanno compensate per un quarto, ponendo il residuo a carico del ricorrente principale.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il ricorso principale in conformità alla proposta, trovano applicazione in relazione alla ricorrente principale il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedimento per la
decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel prevedere nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ‘codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di lite per un quarto, condannando la ricorrente principale a pagare a NOME COGNOME e NOME COGNOME il residuo, liquidato in euro 2.300, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento di euro 2.100, ancora in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda