Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2609 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25639/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende con procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende con procura in calce al controricorso;
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 596/2020 depositata il 10.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2024
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato il 20.11.2008, evocava dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria l’Associazione RAGIONE_SOCIALE per essere riconosciuta proprietaria per usucapione ordinaria delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria, esponendo che COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE COGNOME di NOME COGNOME, negli anni ’70 dello scorso secolo aveva realizzato su una parte dei terreni dei quali era proprietario in località Archi di Reggio Calabria (particelle 532, 499 e 501 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria), un capannone industriale con struttura portante in acciaio di oltre 4.000 mq, in cui aveva svolto la propria attività imprenditoriale, e fin da quell’epoca aveva utilizzato anche i terreni contigui al capannone industriale oggetto della domanda di usucapione per il deposito di strumenti, attrezzature e materiali relativi alla sua attività industriale, provvedendo alla cura e manutenzione degli stessi, comportandosi quindi in modo pacifico, pubblico e continuato per un tempo ultraventennale, come possessore esclusivo di quei terreni intestati alla convenuta, utilizzandoli come pertinenze del capannone industriale.
Con atto del notaio COGNOME del 3.9.1999 COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME costituivano la RAGIONE_SOCIALE e la quota del socio COGNOME NOME, in seguito deceduto, era stata sottoscritta mediante conferimento alla RAGIONE_SOCIALE
dell’azienda RAGIONE_SOCIALE COGNOME di NOME COGNOME con la precisazione che nell’azienda conferita erano stati ricompresi il capannone industriale (nel NCEU a foglio 18 particella 532) ed i terreni riportati nel NCT a foglio 18, particelle 499 e 501, ossia i beni che già formalmente risultavano di proprietà di COGNOME NOME.
Assumeva la parte attrice, che dopo il conferimento, era proseguito senza soluzione di continuità il possesso esclusivo da parte sua dei beni oggetto della domanda di usucapione come pertinenze del capannone industriale, beni per i quali COGNOME NOME aveva già maturato i requisiti dell’usucapione prima del conferimento.
Rimasta contumace l’Associazione RAGIONE_SOCIALE, in corso di causa veniva disposta ad integrazione della documentazione ipocatastale già depositata, l’acquisizione dell’atto di donazione modale del notaio Gangemi del 10.12.2007, rep. n. 70308, relativo alle particelle oggetto della domanda di usucapione, da cui emergeva che la donazione modale d ell’originaria proprietaria delle particelle oggetto di causa, NOMECOGNOME non era stata mai accettata dalla suddetta Associazione e che a seguito della morte della COGNOME quelle particelle, in contrasto con l’intestazione catastale all’originaria convenuta, erano pervenute per successione alla erede universale della COGNOME, Inuso Consolata.
Disposta quindi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, che restava però contumace, espletata la prova testimoniale ed effettuata CTU, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1957/2012, rigettava la domanda di usucapione della RAGIONE_SOCIALE in quanto, pur ritenendo provata sulla base delle testimonianze acquisite l’usucapione delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria a favore di COGNOME NOME per averle possedute uti dominus dal 1976 fino al 3.9.1999, utilizzandole per il deposito di
materiali ed attrezzature e come spazio di movimentazione di mezzi per il carico e lo scarico di merci a servizio del capannone industriale destinato alla lavorazione di ferro, alluminio e lamiere, già di sua proprietà, e quindi come pertinenze dello stesso, assumeva che la RAGIONE_SOCIALE richiamando in citazione l’art. 1146 cod. civ., avesse inteso invocare la successione nel possesso in precedenza esercitato da RAGIONE_SOCIALE ex art. 1146 comma 1° cod. civ., norma nella specie non applicabile per avere COGNOME NOME, poi deceduto, semplicemente conferito il 3.9.1999 alcuni beni alla RAGIONE_SOCIALE, con un trasferimento a titolo particolare e senza che tra i due soggetti fosse ravvisabile una successione assimilabile a quella dell’erede rispetto al defunto, in quanto la ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME si era estinta ed era stata costituita una nuova società, la RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Reggio Calabria motivava poi, solo ad abundantiam, che in ogni caso l’accessione nel possesso di COGNOME NOME da parte della RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’usucapione, ex art. 1146 comma 2° cod. civ., non sarebbe stata invocabile, in quanto essa presupponeva l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale sul bene, mentre nell’atto di conferimento dei beni della RAGIONE_SOCIALE COGNOME di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE si era fatto riferimento solo al capannone industriale (nel NCEU a foglio 18 particella 532) ed ai due terreni riportati nel NCT a foglio 18, particelle 499 e 501, che già risultavano anche formalmente di proprietà di COGNOME NOME.
Avverso tale sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE che reiterava la domanda di usucapione e lamentava che la sentenza di primo grado erroneamente non avesse applicato l’art. 1146 comma 2° cod. civ. (accessione nel possesso), ancorché la parte attrice avesse richiamato in citazione l’art. 1146 cod. civ. e si fosse riferita
ad un atto di conferimento di singoli beni dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE, che nella motivazione resa solo ad abundantiam, avesse comunque ritenuto non invocabile la sua accessione nel possesso di COGNOME NOME, che aveva maturato l’usucapione sulle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria, già prima del conferimento del 3.9.1999, in quanto tale atto non menzionava espressamente le particelle oggetto dell’invocata usucapione, che pure in quanto beni a suo avviso pertinenziali rispetto al bene principale rappresentato dal capannone industriale espressamente conferito, come asseritamente accertato in via definitiva in primo grado, dovevano ritenersi a loro volta conferite alla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ex art. 818 comma 1° cod. civ., essendo peraltro pacificamente proseguito il possesso dei beni oggetto di causa dopo il conferimento del 3.9.1999 da parte della RAGIONE_SOCIALE, con le stesse modalità con le quali era in precedenza esercitato da NOME NOME.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, nella resistenza della Associazione RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia di Inuso Consolata, con la sentenza n. 596/2020 del 2.3/10.9.2020 rigettava l’appello e compensava le spese processuali di secondo grado.
In particolare la Corte d’Appello affermava che correttamente la sentenza di primo grado aveva rilevato l’insussistenza dei presupposti della successione nel possesso ex art. 1146 comma 1° cod. civ., che si sarebbe potuta invocare ad esempio in caso di fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE, mentre nella specie vi era stata l’estinzione della ditta individuale e l’apertura di una nuova società, alla quale erano stati conferiti solo determinati beni; che ugualmente non ricorrevano i presupposti dell’accessione nel possesso ex art. 1146 comma 2° cod. civ., in quanto affinché
potesse operare il trapasso del possesso dall’uno all’altro successivo possessore, ed il possessore a titolo particolare potesse unire al proprio il possesso del dante causa, occorreva un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale sul bene, ed il Tribunale aveva correttamente rilevato che alla RAGIONE_SOCIALE erano stati conferiti solo il capannone industriale (nel NCEU a foglio 18 particella 532) ed il terreno attiguo (particelle 499 e 501 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria), e non le particelle oggetto della domanda di usucapione, che non potevano ritenersi oggetto di traditio come presunte pertinenze dei beni principali conferiti secondo la disciplina propria delle pertinenze, in quanto non risultavano espressamente indicate nell’atto di conferimento dei beni dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE
Quanto alle spese del giudizio di secondo grado, venivano compensate, in considerazione della totale carenza di interesse della RAGIONE_SOCIALE, che non aveva impugnato il capo della sentenza che aveva rilevato il difetto di titolarità di diritti sulle particelle oggetto della domanda di usucapione per la mancata accettazione da parte della stessa della donazione modale di esse da parte di NOMECOGNOME oltre che per la particolarità delle questioni affrontate.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi, cui ha resistito la RAGIONE_SOCIALE
Inuso NOME é rimasta intimata.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza, ed il difensore della RAGIONE_SOCIALE munito di nuova procura speciale, ha presentato tempestiva istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..
In prossimità dell’udienza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.
Si duole la ricorrente che la Corte d’Appello, dopo avere inutilmente motivato circa l’ininvocabilità della successione nel possesso, che non era stata contestata dall’appellante, nonostante lo specifico motivo di appello proposto che invocava l’applicazione dell’istituto dell’ accessio possessionis ex art. 1146 comma 2° cod. civ. e dell’art. 818 comma 1° cod. civ. relativo al trasferimento dei beni pertinenziali con gli atti dispositivi del bene principale, sulla base dell’accertamento già avvenuto positivamente e definitivamente in primo grado dell’acquisto per usucapione delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria da parte di COGNOME NOME già prima del conferimento alla RAGIONE_SOCIALE del 3.9.1999, abbia indicato come presunta la natura pertinenziale delle particelle oggetto della domanda di usucapione rispetto al bene principale del capannone industriale, senza spiegare per quale ragione le particelle sopra indicate, che in primo grado si era già accertato essere state utilizzate continuativamente come proprietario esclusivo da COGNOME NOME per il deposito di materiali ed attrezzature e come spazio di movimentazione di mezzi per il carico e lo scarico di merci a servizio del capannone industriale destinato alla lavorazione di ferro, alluminio e lamiere, e quindi come beni pertinenziali, dovessero invece solo presumersi come pertinenziali, e non abbia in alcun modo spiegato per quale ragione la mancata espressa
inclusione di tali particelle nell’atto di conferimento del 3.9.1999 impedisse di considerare tale atto come idoneo a determinarne la traditio da COGNOME NOME alla RAGIONE_SOCIALE ed a legittimare il ricorso all’ accessio possessionis, benché in base all’art. 818 comma 1° cod. civ. gli atti di trasferimento dei beni principali comprendano anche i beni pertinenziali se non è diversamente disposto, anche in assenza di una loro specifica menzione negli atti traslativi dei beni principali.
Col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818 comma 1°, 1146 comma 2°, 1158 e 2697 cod. civ. e degli articoli 115, 116, 329 c.p.c. e 2909 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di Reggio Calabria asseritamente violato il giudicato interno formatosi sulla natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione (particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria) e sulla maturazione dell’usucapione degli stessi a favore di COGNOME NOME per averli posseduti uti dominus dal 1976 fino al conferimento del 3.9.1999, pervenendo conseguentemente a negare l’applicabilità dell’ accessio possessionis a favore della RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’usucapione per la mancata formale indicazione di quei terreni nell’atto di conferimento del capannone industriale e dei terreni attigui, non considerando che l’atto traslativo di tali beni principali (particelle 532, 499 e 501 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria), in base all’art. 818 comma 1° cod. civ., produceva effetto anche per i beni pertinenziali, a prescindere dalla loro espressa menzione nell’atto di conferimento.
I primi due motivi, attinenti entrambi alla mancata applicazione dell’istituto dell’accessio possessionis ai fini dell’usucapione alla RAGIONE_SOCIALE, in ragione della mancata menzione delle particelle 495, 497, 500 e 502 del foglio 18 del NCT del Comune di Reggio Calabria, nell’atto di conferimento dei beni da COGNOME NOME
alla RAGIONE_SOCIALE, e quindi del difetto della traditio e della mancata prova della loro natura pertinenziale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 818 comma 1° cod. civ., vanno esaminati congiuntamente, e sono infondati.
Innanzitutto deve escludersi che nella specie si fosse creato un giudicato interno in ordine alla natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione della RAGIONE_SOCIALE ed in ordine all’acquisto per usucapione ordinaria degli stessi da parte di COGNOME NOME prima del conferimento alla RAGIONE_SOCIALE, avvenuto il 3.9.1999, posto che non erano state avanzate in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE autonome domande di accertamento dell’usucapione maturata a favore di COGNOME NOME e della natura pertinenziale dei terreni suddetti, sulle quali possa essersi formato un giudicato interno per mancata impugnazione. Sia la tematica della maturazione dell’usucapione a favore del dante causa COGNOME NOME prima dell’atto di conferimento, sia la tematica della natura pertinenziale dei terreni, prospettata allo scopo di ottenere l’inclusione di quei terreni tra i beni conferiti da COGNOME NOME alla RAGIONE_SOCIALE in base all’art. 818 comma 1° cod. civ., ancorché non indicati nell’atto di conferimento, sono rientrati nell’ambito dell’oggetto del giudizio di secondo grado con la riproposizione della domanda di usucapione ordinaria dei terreni da parte della RAGIONE_SOCIALE, e pertanto sia il possesso ad usucapionem dei terreni esercitato dal dante causa dell’attrice, sia la natura pertinenziale, o meno, dei suddetti terreni rispetto al capannone industriale ed ai due terreni contigui dei quali COGNOME NOME era formalmente proprietario, erano ancora ricompresi nel thema decidendum del giudice di secondo grado.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, nell’affrontare la questione riproposta dalla RAGIONE_SOCIALE dell’ accessio possessionis, ha indicato come meramente presunta la natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione, aventi un’autonoma
identificazione catastale rispetto ai terreni che risultavano formalmente di proprietà di COGNOME NOME, e che, a differenza dei primi, sono stati indicati nell’atto di conferimento del 3.9.1999, in quanto la pertinenzialità non era desumibile dalla stessa natura oggettiva dei terreni in questione, essendo dipesa dal particolare uso che il precedente proprietario del capannone industriale ha inteso farne e non da caratteristiche strutturali e funzionali intrinseche di quei terreni, e tale valutazione costituisce di per sé sintetico ed implicito giudizio di fatto, che non era vincolato da un precedente non ipotizzabile giudicato, non è sindacabile in sede di legittimità (vedi in tal senso Cass. n. 2587/1988).
Una volta negato dalla Corte d’Appello la prova della natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione rispetto ai beni (capannone industriale e terreni contigui) di proprietà di COGNOME Filippo, l’esclusione dell’applicabilità dell’ accessio possessionis a favore della RAGIONE_SOCIALE per i terreni oggetto della domanda di usucapione, è perfettamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale chi intende avvalersi dell’accessione del possesso di cui all’art. 1146 comma 2° cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell’usucapione, deve fornire la prova di avere acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente a non domino ) a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso (vedi Cass. n. 22348/2011; Cass. n. 6353/2010; Cass. n. 3177/2006; Cass. n. 18750/2005; Cass. n. 12034/2000; Cass. n. 6382/1999) essendo pacifico che i terreni oggetto della domanda di usucapione non erano stati ricompresi nell’atto di trasferimento.
La mancanza di prova della pertinenzialità dei terreni oggetto della domanda rende inapplicabile nella specie la più recente giurisprudenza di questa Corte, che consente di invocare l’ accessio possessionis ai fini dell’usucapione del diritto di proprietà e di
servitù anche per i beni pertinenziali dei beni principali espressamente menzionati negli atti di trasferimento sulla base della disciplina traslativa dell’art. 818 comma 1° cod. civ. (Cass. 21.6.2022 n. 19940; Cass. 5.11.2012 n. 18909; Cass. 19.7.2012 n. 12475; Cass. 23.7.2008 n. 20287).
3) Col terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nell’utilizzo ultraventennale, da parte del conferente COGNOME NOME, dei terreni oggetto della domanda di usucapione, come area di supporto al capannone industriale espressamente conferito alla RAGIONE_SOCIALE
Tale motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’Appello non ha trascurato tale circostanza, ma ha ritenuto implicitamente che una volta accertato che non era stata provata la natura pertinenziale dei terreni oggetto della domanda di usucapione rispetto al capannone industriale ed ai terreni utilizzati da COGNOME NOMECOGNOME la parte appellante, attuale ricorrente, la istanza trovasse un ostacolo insormontabile nel fatto che l’atto di conferimento non faceva riferimento ai terreni oggetto di causa.
Il ricorso va quindi respinto e la RAGIONE_SOCIALE va condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Nulla va disposto, quanto alle spese, per l’intimata che non ha svolto difese.
In base all’art. 380 bis ultimo comma c.p.c. la sostanziale conformità della presente decisione alla proposta di definizione anticipata sia nel dispositivo, che nella motivazione, comporta la condanna della ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della controricorrente, liquidati in € 2.500,00, ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende dell’importo di € 1.000,00.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della stessa, liquidati in € 2.500,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 29.10.2024.
Il Presidente NOME COGNOME