Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25802/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1453/2024 depositata il 02/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016, la società RAGIONE_SOCIALE conveniva NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Rimini per accertare l’acquisto per usucapione di un piccolo appezzamento di terreno. La società attrice sosteneva di averlo posseduto in modo continuato,
unendo il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, quale pertinenza di un immobile a uso alberghiero di sua proprietà. La convenuta ha contestato la domanda, deducendo che il terreno era pertinenza di un suo immobile. Tale immobile era stato acquistato dai suoi genitori nel DATA_NASCITA ed era poi pervenuto a lei nel 2011 a seguito della successione ereditaria. Il Tribunale di Rimini rigettava la domanda. La Corte di appello ha rigettato il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale, rilevando che l’appellante, pur avendo invocato l’accessione nel possesso ai sensi dell’art. 1146 c.c., non aveva assolto all’onere di provare il presupposto di tale istituto, cioè l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto. In particolare, la società non aveva prodotto in giudizio l’atto di acquisto dell’albergo, risalente al 2000, impedendo così al giudice di verificare se in esso fosse compreso anche l’appezzamento di terreno e se il precedente proprietario avesse manifestato la volontà di asservire il fondo controverso al bene principale (l’albergo).
Ricorre in cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste NOME COGNOME con controricorso e memoria. È stata depositata la proposta del consigliere relatore per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con la quale si è proposto il rigetto del ricorso. La ricorrente ne ha chiesto la decisione.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 817 c.c. e 116 c.p.c. con la seguente argomentazione. La sentenza impugnata nega che il terreno sia pertinenza dell’albergo, poiché il titolo di acquisto di quest’ultimo non è stato prodotto, ma tale negazione è erronea, poiché la pertinenza è una situazione di fatto che discende dalla destinazione durevole della cosa accessoria a servizio od ornamento della cosa principale e ciò è accaduto nel caso di specie. In base all’art. 818 c.c., gli atti e i rapporti giuridici che hanno
per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Pertanto, una volta che la proprietà del bene principale non era contestata, la Corte di appello avrebbe dovuto presumere il trasferimento della pertinenza, senza poter pretendere la produzione del titolo.
Nella parte censurata della sentenza si sostiene che non rileva che l’area posseduta possa essere definita pertinenza dell’albergo sito sul mappale 400: chiarito che la porzione di terreno su cui si è esercitato il possesso è oggettivamente estranea alla particella 400, viene meno il presupposto (ossia la titolarità in capo al medesimo soggetto del diritto di proprietà sul bene principale e sulla pertinenza) che consente ex art. 817 c.c. la definizione di pertinenza. Inoltre ed in ogni modo la destinazione del bene a servizio di altro bene presuppone la espressione di volontà del proprietario, e anch’essa, in mancanza del titolo, non può essere dimostrata.
Il primo motivo è rigettato.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la parte che invoca l’accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146 co. 2 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la trasmissione del possesso dal suo dante causa (cfr. Cass 19724/2016). La mancata produzione in giudizio del titolo di acquisto del bene principale ha legittimamente impedito al giudice di merito di compiere tale necessaria verifica. La presunzione di cui all’art. 818 c.c., che riguarda i rapporti tra le parti del negozio traslativo della cosa principale, non esonera la parte che agisce per l’accertamento dell’usucapione dall’onere di dimostrare, nei confronti del terzo titolare del bene, tutti i presupposti della fattispecie acquisitiva invocata, incluso il fondamento dell’accessione. Del resto, come affermato da questa Corte, l’accessione opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e la prova dell’avvenuta traditio deve essere fornita in forza di un valido contratto. La censura, in
definitiva, si risolve in una richiesta di riesame della valutazione di fatto con cui i giudici di merito hanno escluso la stessa sussistenza di un vincolo pertinenziale, accertamento insindacabile in questa sede.
– Il secondo motivo, consequenziale al primo, deduce violazione degli artt. 1146 c.c. e 116 c.p.c. Si denuncia che la Corte di appello senza prendere in esame il materiale probatorio ha omesso di riconoscere che, trattandosi di pertinenza, la stessa era stata trasferita unitamente alla cosa principale (albergo). In altre parole, ritenuta la natura pertinenziale del frustolo, la Corte avrebbe dovuto accertare che il possesso di questo si era trasferito con l’albergo, senza richiedere la produzione del tit olo. Si ribadisce che la proprietà dell’albergo non era contestata.
Il motivo è inammissibile.
Esso non coglie la ratio decidendi : la Corte d’appello ha negato la pertinenzialità e, soprattutto, ha rilevato la mancata produzione del titolo di acquisto dell’albergo, che impediva di verificare la manifestazione di volontà di asservimento e, dunque, sia il vincolo pertinenziale sia l ‘accessio possessionis .
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3. 500 in
favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME