ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00004209 2025 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, nel procedimento r.g.n. 4209/2025 promosso
DA
, con l’AVV_NOTAIO ;
CONTRO
con l’AVV_NOTAIO
Oggetto: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
ORDINANZA
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza odierna;
esaminati gli atti e i documenti del fascicolo;
letti gli artt. 669 e ss. e 696 c.p.c.;
OSSERVA
Il ricorrente, sig. proprietario di un immobile sito in INDIRIZZO Trieste, accessibile attraverso il fondo della convenuta gravato da servitù di transito a piedi e con veicoli nonché da servitù di sosta, mediante un passaggio in galleria, chiede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio in via preventiva ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare lo stato dei
luoghi, verificare se le opere eseguite dalla resistente abbiano ristretto lo spazio della servitù, individuare eventuali criticità strutturali della copertura del passaggio, indicare le soluzioni per la messa in sicurezza e per il ripristino delle servitù intavolate, con i relativi costi.
La resistente ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, contestando la sussistenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris , e deducendo, in particolare, che i lavori eseguiti non avrebbero in alcun modo inciso sull’esercizio della servitù e che il sottopasso sarebbe attualmente aperto e transitabile.
La domanda è inammissibile per difetto del periculum in mora proprio dell’istituto di cui all’art. 696 c.p.c.
È noto che l’accertamento tecnico preventivo costituisce uno strumento di istruzione preventiva, la cui funzione tipica è quella di consentire la verifica anticipata dello stato di luoghi, della qualità o della condizione di cose, quando sussista il rischio che, nelle more dell’instaurazione e della trattazione del giudizio di merito, si producano alterazioni irreversibili tali da precludere la possibilità di un successivo accertamento del diritto. Il periculum richiesto dall’art. 696 c.p.c. espresso nel riferimento testuale all’«urgenza» di far verificare lo stato dei luoghi è dunque un pericolo di natura squisitamente probatoria: esso attiene al rischio di perdere la possibilità di acquisire la prova nelle more dell ‘ introduzione del giudizio di merito, non al rischio di subire un pregiudizio nel godimento del diritto sostanziale vantato.
La distinzione è dirimente e non può essere elusa. L’impossibilità o la maggiore difficoltà di acquisire la prova nel corso del giudizio di merito deve derivare, dal rischio concreto di perimento della cosa, di modifica della stessa nelle sue qualità essenziali, ovvero di alterazione dello stato dei luoghi tale da rendere impraticabile o significativamente meno attendibile un accertamento condotto in un momento successivo.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente prospetta a fondamento dell’urgenza:
(i) l’esecuzione da parte della resistente di opere edili segnatamente la realizzazione di una trave in cemento armato collegata al versante mediante pali tiranti, con costruzione di manufatti in calcestruzzo armato in aderenza al preesistente muro di contenimento -che avrebbero ristretto il passaggio in galleria;
(ii) il pericolo di crollo della copertura del passaggio, attestato dall’intervento dei RAGIONE_SOCIALE del 19 giugno 2025;
(iii) la circostanza che la resistente avrebbe occultato le opere eseguite con teli da cantiere;
(iv) il rischio che la situazione venga «ulteriormente aggravata ed occultata con opere e lavori».
Nessuno di tali elementi integra, tuttavia, un periculum di natura probatoria idoneo a giustificare il ricorso allo strumento dell’accertamento tecnico preventivo.
In primo luogo, le opere di cui il ricorrente lamenta l’esecuzione consistono in manufatti in calcestruzzo armato, tiranti e strutture di consolidamento, ossia in interventi edili di natura permanente, fisicamente incorporati nel suolo e strutturalmente inscindibili dal contesto in cui sono stati realizzati. Si tratta, per loro stessa natura, di opere che non sono suscettibili di perimento, di rimozione occulta né di alterazione tale da rendere impossibile o anche soltanto più difficoltoso un successivo accertamento. Un consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di merito potrebbe agevolmente e con piena attendibilità rilevare, misurare e descrivere tali manufatti, verificare la loro incidenza sulle dimensioni del passaggio e valutare le eventuali criticità strutturali, essendo le opere destinate a permanere in loco per un tempo indefinito.
In secondo luogo, l’argomento dell’occultamento mediante teli da cantiere non vale a mutare tale conclusione. La copertura con teli di un manufatto in calcestruzzo non ne impedisce l’accertamento: si tratta di una protezione provvisoria e facilmente rimovibile, che non incide in alcun modo sulla possibilità materiale di verificare lo stato delle opere sottostanti in qualsiasi momento successivo. Un CTU nominato in sede di merito potrebbe semplicemente disporre la rimozione dei teli ed eseguire ogni verifica necessaria. Non si configura, pertanto, alcun rischio di dispersione della prova.
Parimenti, il timore che la resistente possa realizzare ulteriori opere che aggravino la situazione non configura un periculum probatorio, bensì il timore di un aggravamento del pregiudizio al diritto sostanziale. Quand’anche la resistente procedesse ad ulteriori interventi edilizi, ciò non impedirebbe di accertare successivamente lo stato dei luoghi -posto che ogni nuovo manufatto sarebbe parimenti rilevabile e misurabile -ma semmai aggraverebbe la compressione del diritto di servitù lamentata dal ricorrente, profilo che tuttavia esula dal perimetro dell’art. 696 c.p.c. e attiene piuttosto alla tutela cautelare del diritto sostanziale.
In definitiva, dall’esame complessivo del ricorso emerge che le ragioni di urgenza addotte dal ricorrente non attengono al rischio di perdita o di compromissione della prova, bensì nella lesione attuale e nel timore di un ulteriore pregiudizio al godimento del diritto reale di servitù. Il ricorrente lamenta, in sostanza, di non poter esercitare la servitù di passaggio nella sua pienezza a causa del restringimento della galleria, di non poter raggiungere l’abitazione con mezzi a seguito della chiusura del passaggio, e di subire interferenze nell’area di sosta per la presenza di ostacoli. Si tratta di doglianze che afferiscono al pregiudizio nel godimento del diritto sostanziale e che configurano, semmai, i presupposti per un’azione di merito ( confessoria servitutis , peraltro espressamente prefigurata dal ricorrente medesimo) o, ricorrendone i presupposti, per una tutela cautelare anticipatoria del merito, non già per un accertamento tecnico preventivo il cui periculum ha -come detto -una diversa ed autonoma fisionomia, radicandosi esclusivamente nel rischio di dispersione o irripetibilità della prova.
La domanda deve essere pertanto rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto dal sig. nei confronti di , così provvede:
RIGETTA il ricorso;
PONE le spese del procedimento a carico del ricorrente, che liquida in euro 2.000 euro, oltre accessori come per legge, in favore della parte resistente.
Trieste, il 12/02/2026.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME